Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20100 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1557/2020 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDELE LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA D’AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE CARICLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Padova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 4927/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2019 R.G.N. 1323/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 12 novembre 2019, la Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame di H.A., cittadino bengalese, avverso l’ordinanza di primo grado, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. essa riteneva, come già il Tribunale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva raccontato di aver abbandonato il proprio Paese nel febbraio 2015, dopo essere rimasto nascosto dal 2012, ingiustamente indagato dalla polizia per omicidio dopo la partecipazione ad una manifestazione nella quale erano stati uccisi quattro componenti del partito avversario (*****), del quale alcuni affiliati lo avevano percosso nel 2009, in quanto militante nel partito antagonista, costringendolo a riparare a Dhaka fino dal 2010;

3. l’inattendibilità del racconto, incongruo e contraddittorio nelle versioni rese in sede amministrativa e giudiziale, era ritenuta preclusiva della concedibilità delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto del miglioramento della situazione politica ed economica del Bangladesh (pur permanendovi gravi problemi, con attentati terroristici di matrice islamica, cui peraltro l’autorità pubblica aveva reagito con numerosi arresti di presunti terroristi, cooperando con la comunità internazionale nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata), in assenza di una condizione di violenza indiscriminata rilevante ai fini della sua esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, neppure versando il richiedente in condizioni di vulnerabilità, né di integrazione sociale in Italia (per la documentazione solo di un rapporto di lavoro da gennaio a marzo 2018, senza ulteriori integrazioni) tali da meritargli la protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 12 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione degli artt. 112,115 c.p.c., in relazione all’art. 1 Convenzione di Ginevra 27 luglio 1951 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7, 8, 11, per erroneo inquadramento della fattispecie, di perseguitato nel Paese di origine per motivi politici, in quanto appartenente al partito di minoranza ***** e in tale qualità vittima di atti di violenza e destinatario di un’accusa di omicidio, così da essere esposto a pericolo alla persona per tali ragioni, come esplicitamente dedotto nel ricorso introduttivo e riscontrato da documentazione (certificazione di appartenenza al partito ***** e copia della denuncia e degli atti di indagine a suo carico) esibita davanti al Tribunale, che riteneva tuttavia di non acquisirla e in merito alla quale a Corte territoriale affermava l’impossibilità di esame in quanto non agli atti, senza tuttavia disporre un supplemento istruttorio, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, così decidendo la controversia non in base ai fatti allegati, né valutando i suddetti documenti offerti in esibizione (primo motivo);

2. esso è fondato;

2.1. in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi (Cass. 15 maggio 2019, n. 13088; Cass. 28 ottobre 2020, n. 23776); con esclusione invece nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussista nella parte di territorio del paese di provenienza del richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 direttiva 2004/83/CE, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste (Cass. 7 novembre 2018, n. 28433; Cass. 10 luglio 2019, n. 18540); disposizione recepita nel nostro ordinamento con la modifica del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b, da parte della L. n. 132 del 2018, indiscutibile di applicazione retroattiva.

2.2. all’adempimento del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, corrisponde l’obbligo istruttorio officioso del giudice, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19224), che non può certamente limitarsi a valutazioni generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative, aggiornate al momento dell’adozione della decisione da cui vengano tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230): come invece nel caso di specie, pure a fronte di esibizione documentale in primo grado di cui la Corte veneziana ha formalisticamente riscontrato la mancata produzione in grado d’appello (così all’undicesimo e dodicesimo alinea dell’ultimo capoverso di pg. 3 della sentenza);

3. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la negazione della protezione sussidiaria, sull’assunto di inesistenza di una situazione in Bangladesh di violenza tale da porre in grave pericolo la popolazione civile per la sola presenza ivi, in base ad un report della Commissione Nazionale per il diritto di asilo aggiornato al giugno 2017 ed un altro dell’Easo aggiornato al dicembre 2017, avendo deciso la controversia con sentenza pronunciata il 25 giugno 2018 e pubblicata il 12 novembre 2019, a fronte di un rapporto di Amnesty International 2017/2018, allegato al ricorso, che riferisce di gravi limitazioni del diritto di riunione, di sparizioni forzate, di tortura ed altri maltrattamenti, con abuso di potere ed impunità delle forze dell’ordine negli arresti di attivisti del partito di opposizione e di sospetti militanti, trattenuti in detenzione segreta a lungo prima del processo (secondo motivo);

4. anch’esso è fondato;

4.1. nel giudizio di protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’allegazione dal richiedente di una situazione generale determinante l’esposizione effettiva al pericolo per la propria vita o per la propria incolumità psico-fisica, dovuto alla mera condizione del rientro impone l’accertamento all’attualità della situazione oggettiva del paese d’origine e, in particolare, dell’area di provenienza del cittadino straniero: esso integra un accertamento autonomo che riguarda la verifica dell’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata dettata da conflitto armato interno od esterno, senza la necessità che egli fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009 in C-465-07 cd. sentenza Elgafaji). Esso comporta una diversa modulazione dell’onere di allegazione rispetto a quello relativo alle protezioni cd. individualizzanti, potendosi limitare alla indicazione di una situazione generale di violenza indiscriminata dettata da conflitto esterno od instabilità interna, percepito come idoneo a porre in pericolo la vita o l’incolumità psico fisica del richiedente, per il solo fatto di rientrare come civile nel paese di origine (Cass. 30 luglio 2015, n. 15202; Cass. 8 luglio 2020, n. 14350): con un grado di specificità inferiore a quello che caratterizza le protezioni cd. individualizzanti, per contro espandendosi il dovere istruttorio officioso del giudice, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (Cass. 15 settembre 2020, n. 19224), non potendo certamente il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), con specifico riferimento nella specie al Bangladesh (Cass. 31 dicembre 2020, n. 29854);

4.2. la censura è idonea a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali (indicate al terz’ultimo e penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), specificando puntuali fonti alternative o successive, tali da consentire l’effettiva verifica di violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21 ottobre 2019, n. 26728; Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769);

5. il ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per erronea esclusione della protezione umanitaria solo in base alla situazione lavorativa, senza considerare il comportamento tenuto di rispetto della legge, mai creando problemi con la giustizia (terzo motivo);

6. esso è assorbito;

7. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento del terzo, cassazione della sentenza e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo; cassa la sentenza, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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