Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20102 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1717/2020 proposto da:

A.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MIOTTI, SIMONE CECCHIN;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – Sezione di Treviso, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2529/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 1780/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 18 giugno 2019, la Corte d’appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello di A.S., cittadino ghanese, avverso l’ordinanza di primo grado ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c., comma 6, tardivamente impugnata rispetto al termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, prescritto dall’art. 702 quater c.p.c.;

2. con atto notificato il 17 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con due motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio, per la tempestività dell’appello, erroneamente esclusa dalla Corte territoriale, in quanto, anziché con ricorso come ritenuto da recente ed autorevole arresto di legittimità (Cass. s.u. 28575/2018), proposto con citazione, tuttavia notificata nei trenta giorni (in data 11 maggio 2018) dalla documentata comunicazione a mezzo PEC dell’ordinanza di rigetto del Tribunale (11 aprile 2018) ed iscritta a ruolo nei dieci giorni successivi (21 maggio 2018) (primo motivo); nullità della sentenza per incoerenza e illogicità della motivazione, in relazione alla tempestività dell’appello, proposto ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., per il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, in riferimento a date palesemente errate, avendo la Corte territoriale indicato quella di notificazione dell’atto d’appello il “11.5.7.2019”, quella di allegazione della parte appellante di ricevimento della comunicazione dell’ordinanza di rigetto il “5.6.2017” e quella di iscrizione a ruolo il “4 giugno 2018” (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. t), l’appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma; tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overrulling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420/2017), in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione; restando fermo il principio che, nei giudizi di rinvio riassunti a seguito di cassazione, il giudice del merito è vincolato al principio enunciato a norma dell’art. 384 c.p.c., al quale dovrà uniformarsi anche se difforme dal nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 8 novembre 2018, n. 28575; Cass. 16 novembre 2018, n. 29506; Cass. 29 settembre 2020, n. 20693);

3.1. verificate le date suindicate, sulla base degli atti prodotti sub 3), 4), 5) in allegato al ricorso, l’appello del richiedente deve essere ritenuto tempestivo, essendo stato notificato nei trenta giorni (in data 11 maggio 2018) dalla comunicazione a mezzo PEC dell’ordinanza di rigetto del Tribunale (11 aprile 2018) e depositato nei dieci giorni successivi (21 maggio 2018), in applicazione del suenunciato principio di diritto;

4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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