Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20104 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1745/2020 proposto da:

T.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10304/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/11/2019 R.G.N. 1123/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 27 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di T.B., cittadino della Guinea, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del racconto, siccome vago e generico, del richiedente, il quale aveva riferito di esser fuggito dalla Guinea per timore di subire persecuzioni dallo zio paterno per una questione ereditarla: questi lo aveva infatti minacciato per impossessarsi dell’eredità di suo padre, morto nel *****, con un primo episodio di violenza in suo danno soltanto nel *****, avendo cercato (e trovato) protezione, anziché nelle forze dell’ordine senza precisarne le ragioni, in uno zio materno, nella cui casa si era trasferito stabilmente, nemmeno più gravando economicamente sul primo, il quale, impossessatosi dell’eredità, ne aveva poi venduti i beni;

3. l’inattendibilità del racconto, per inverosimiglianza e comunque la natura privata della vicenda, di carattere economico familiare neppure denunciata alla polizia, erano valutate in senso preclusivo delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto del miglioramento della situazione politica ed economica della Guinea Konakry, in assenza di una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini dell’esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, del richiedente: neppure in condizioni di vulnerabilità, né di adeguato livello di integrazione sociale in Italia (in base a documentazione di un tirocinio), in assenza di altri indici, tali da meritargli la protezione umanitaria;

4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), per erronea esclusione dei presupposti delle misure di protezione internazionale ed umanitaria richiesti, negando la situazione politica, sociale e istituzionale della Guinea, in base a rapporti risalenti, senza una corretta lettura della propria vicenda personale, non soltanto di privazione dei propri beni dallo zio (d’accordo con la seconda moglie del padre, propria matrigna, a propria volta coniugata in seconde nozze con lo zia), influente dipendente ministeriale ed autore di violenze e minacce, ma pure di falsa incolpazione dal medesimo di una rapina nella sua abitazione, per questo denunciato e ricercato dalla polizia: per tale ultimo episodio nell’aprile 2016 egli si era determinato ad abbandonare il Paese, per approdare in Italia (il 31 agosto 2016), dopo un lungo viaggio attraverso Mali, Burkina Faso, Niger e Libia, ove era tratto in carcere e liberato da un maliano in cambio di un lavoro da bracciante: senza alcuna valorizzazione dal Tribunale di tale ultimo periodo ivi (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a – e) e vizio motivo, per inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in difetto di approfondimento specifico sulla condizione di sostanziale negazione dei diritti umani fondamentali in Guinea, con particolare riferimento agli abusi delle forze di sicurezza, con arresti arbitrari ed anche torture di civili, corruzione largamente diffusa a livello istituzionale, compresa la magistratura e le forze dell’ordine ed una condizione delle carceri di assoluti degrado e deprivazione, alla luce di ampio estratto del più aggiornato rapporto ECOI sulla Guinea pubblicato nel 2019, in riferimento al 2018 (a pgg. da 13 a 16 del ricorso) (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): così integrando l’esame parziale del racconto, del quale il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità lacunosa (dal sesto al sedicesimo alinea di pg. 6 del decreto), l’errore di diritto denunciato;

3.2. al di là della verifica sulla situazione della sicurezza della Guinea Conakry (Stato di provenienza del richiedente) sotto il profilo generale di sussistenza o meno di una condizione di violenza indiscriminata (Rapporti Amnesty International 2016/17 e Human Rights Word 2017, a pg. 8 del decreto), il Tribunale non ha operato alcun approfondimento istruttorio, tramite acquisizione di specifiche informazioni ufficiali, in ordine alla situazione di tutela dei diritti fondamentali da parte delle forze dell’ordine, di funzionamento della magistratura, della condizione carceraria e del livello di corruzione e di impunità istituzionale in Guinea, rilevante ai fini della situazione del richiedente, come da questo prospettata in ricorso, anche per estratti delle dichiarazioni rese nell’audizione davanti alla Commissione Territoriale (in particolare a pg. 6 del ricorso); invece, esse sono state fornite dal ricorrente, tramite pertinenti fonti anche più aggiornate (Rapporto ECOI sulla Guinea pubblicato nel 2019, in riferimento al 2018: a pgg. da 13 a 16 del ricorso), a corredo di una censura idonea a dimostrare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice abbia tratto il suo convincimento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769; Cass. 20 gennaio 2021, n. 926);

4. il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 CEDU, 33 Convenzione di Ginevra, in riferimento del principio di “non refoulement”, nucleo intangibile della protezione dovuta dallo Stato allo straniero sa rischio di seria minaccia alla propria vita, in caso di rimpatrio (terzo motivo);

5. esso è inammissibile;

5.1. il principio è collegato al diritto di asilo, interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176), specificamente riguardante la diversa materia dei provvedimenti di espulsione di competenza amministrativa, qui non in discussione, costituendo in tale materia l’introduzione, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di una misura umanitaria (specificamente regolata tra le diverse di protezione internazionale, già oggetto del precedente mezzo scrutinato) a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3898; Cass. 8 aprile 2019, n. 9762; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3875; Cass. 31 dicembre 2020, n. 29971);

6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e il terzo dichiarato inammissibile, con la cassazione del decreto in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, inammissibile il terzo; cassa il decreto in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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