Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20106 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1753/2020 proposto da:

C.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Vicenza, in rappresentato persona del Ministro e difeso dall’AVVOCATURA pro tempore, GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 10384/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 29/11/2019 R.G.N. 2430/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 29 novembre 2019, il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso di C.M., cittadino senegalese, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Vicenza, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;

2. esso riteneva, come già la Commissione, la scarsa credibilità del richiedente, il quale aveva riferito di esser fuggito dal Senegal nel 2016, a seguito della volontà dei ***** di appropriarsi di terre della sua famiglia, di etnia malinke’ nell’ambito di un conflitto cruento insorto nel ***** e con morti, tra i quali il proprio zio paterno;

3. l’inattendibilità del racconto, assolutamente generico sull’identità, le rivendicazioni, le azioni violente compiute dai ***** e sulla ragione di fuga del predetto prima della risoluzione dal capo villaggio, cui era stata affidata la decisione del conflitto per le terre, era valutata in senso preclusivo delle misure di protezione internazionale richieste, anche tenuto conto della situazione di stabilità politica del Senegal, in assenza di una violenza indiscriminata rilevante a fini dell’esposizione a grave danno, in caso di rimpatrio, del richiedente: neppure, ai fini di concessione della protezione umanitaria, in condizioni di vulnerabilità, né per allegazione di circostanze di gravi violazioni dei diritti umani nell’ottica di un giudizio comparativo, ostativa alla valutazione della sua condizione di integrazione sociale in Italia (partecipazione ad attività di volontariato, ad associazione dilettantistica sportiva e svolgimento di attività di lavoro a termine come addetto alle pulizie);

4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), art. 5, 7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter), per erronea esclusione dei presupposti delle misure di protezione internazionale ed umanitaria richiesti, per la negazione di inadeguata tutela in Senegal dei fondamentali diritti umani, senza tener conto del transito del richiedente (oltre che in Mali, Burkina Fasu, Niger, anche) in Libia e del documentato inserimento sociale in Italia (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a – e) e vizio motivo, per inosservanza dell’obbligo di cooperazione istruttoria, in difetto di approfondimento specifico sulla condizione di grave negazione dei diritti umani fondamentali in Senegal, con particolare riferimento agli abusi delle forze di sicurezza, con arresti arbitrari maltrattamenti e violenze ed una condizione delle carceri di assoluti degrado e deprivazione, alla luce di ampio estratto del rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International (a pgg. da 23 a 27 del ricorso), ignorato dal giudice (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);

3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.): così integrando l’esame parziale del racconto, del quale il Tribunale ha operato una valutazione di non credibilità lacunosa (al primo periodo e primo capoverso di pg. 6 del decreto), l’errore di diritto denunciato;

3.2. il Tribunale non ha adeguatamente assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria, in assenza di alcun serio né specifico approfondimento istruttorio, tramite acquisizione di informazioni ufficiali, in ordine alla situazione di tutela dei diritti fondamentali in Senegal, non avendo consultato alcuna fonte di informazione attendibile, puntualmente indicata e aggiornata al momento della decisione (Cass. 28 giugno 2018, n. 17075; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 maggio 2020, n. 8819): tale non essendo quella generica né esattamente identificata e comunque tratta da sito web privato (*****: al secondo capoverso di pg. 8 del decreto), non potendo il giudice del merito limitarsi a valutazioni solo generiche, omettendo di individuare le specifiche fonti informative da cui tragga le conclusioni assunte (Cass. 20 maggio 2020, n. 9230); invece fornite dal ricorrente, tramite pertinenti fonti ufficiali specificamente indicate (rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International: a pgg. da 23 a 27 del ricorso), a corredo di una censura idonea a dimostrare la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice abbia tratto il suo convincimento (Cass. 20 ottobre 2020, n. 22769; Cass. 20 gennaio 2021, n. 926);

4. il ricorrente deduce violazione degli artt. 3 CEDU, 33 Convenzione di Ginevra, in riferimento del principio di “non refoulement”, nucleo intangibile della protezione dovuta dallo Stato allo straniero sa rischio di seria minaccia alla propria vita, in caso di rimpatrio (terzo motivo);

5. esso è inammissibile;

5.1. il principio è collegato al diritto di asilo, interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa contenuta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 26 giugno 2012, n. 10686; Cass. 15 settembre 2020, n. 19176), specificamente riguardante la diversa materia dei provvedimenti di espulsione di competenza amministrativa, qui non in discussione, costituendo in tale materia l’introduzione, in sede di opposizione alla misura espulsiva, di una misura umanitaria (specificamente regolata tra le diverse di protezione internazionale, già oggetto del precedente mezzo scrutinato) a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3898; Cass. 8 aprile 2019, n 9762; Cass. 17 febbraio 2020, n. 3875; Cass. 31 dicembre 2020, n. 29971);

6. pertanto i primi due motivi di ricorso devono essere accolti, dichiarato inammissibile il terzo, con la cassazione del decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, inammissibile il terzo; cassa il decreto, in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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