LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1539/2020 proposto da:
I.M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TARTINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 2307/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/06/2019 R.G.N. 3316/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 2307/2019 la Corte di appello di Venezia ha confermato l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale e complementare presentata da M.S., cittadino del Pakistan;
1.1. dalla sentenza impugnata si evince che l’istante ha motivato le ragioni dell’allontanamento dal paese di origine con il timore delle conseguenze connesse al fatto che una vettura, appartenente a persona politicamente molto influente, da lui riparata quale meccanico, si era incendiata ed era andata distrutta; per questa vicenda era stato sequestrato da alcuni individui che lo avevano sottoposto a violenza e gli avevano ingiunto di pagare il danno nel termine di tre mesi altrimenti lo avrebbero ucciso; il padre aveva denunziato, senza esito, il fatto alla polizia locale; la sua famiglia era stata aggredita dal medesimo gruppo che lo aveva rapito;
1.2. la Corte di merito ha escluso i presupposti per la protezione ritenendo il racconto frutto di fantasia; le fonti consultate, inoltre, non evidenziavano una situazione di violenza generalizzata nella provincia di provenienza (Punjab); quanto alla protezione umanitaria mancava qualsiasi elemento, anche a livello di allegazione, idoneo a definire la presumibile durata di un’esposizione a rischio;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso I.M.S. sulla base di sette motivi;
3. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce apparenza di motivazione in relazione, alla ritenuta non credibilità del richiedente;
2. con il secondo motivo deduce violazione o falsa interpretazione della legge nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per omessa collaborazione all’accertamento dei fatti – violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis e art. 35 bis, nonché del D.L. n. 416 del 1989, art. 1, comma 5;
3. i motivi, illustrati congiuntamente, denunziano la intrinseca contraddittorietà delle argomentazioni del giudice di appello e comunque l’impossibilità di ricostruire l’iter logico giuridico alla base della valutazione di non credibilità del richiedente; denunziano, inoltre, il mancato rispetto del principio di procedimentalizzazione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 comma 5, nel pervenire a tale valutazione, in relazione all’attenuazione dell’onere probatorio ed all’obbligo di collaborazione istruttoria gravante sul giudice;
4. con il terzo motivo di ricorso deduce apparenza di motivazione in relazione alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);
5. con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, n. 8 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);
6. con il quinto motivo deduce apparenza di motivazione in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria;
7. con il sesto motivo deduce errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento alla situazione di generale insicurezza nel Punjab, regione di provenienza;
8. con il settimo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
9. il primo motivo di ricorso è fondato. Il giudice di appello ha affermato essere evidente che il racconto del richiedente fosse frutto di fantasia, “infarcito come è di circostanze ed episodi i più disparati come in altri casi similari, quali la riparazione della vettura, l’incendio della medesima….” evidenziando nel prosieguo della motivazione che il problema fondamentale riguardava una questione di natura patrimoniale nel senso che l’appellante non era stato in grado di risarcire il danno da lui provocato con la riparazione dell’automobile la quale, visto l’epilogo doveva essere stata effettuata in maniera non corretta;
9.1. le ragioni a sostegno della valutazione di non credibilità esibite dalla Corte di merito risultano generiche ed assertive e non consentono di individuare l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di merito nel pervenire alla valutazione di non credibilità (Cass. 9105/2017, Sez. Un. 22232/2016); in particolare, il fatto che il racconto fosse ” infarcito di circostanze ed episodi i più disparati” non è di per sé un dato che giustifica, neppure da un punto di vista inferenziale, tale valutazione, mentre rimane oscuro il riferimento ai “casi similari” che nell’economia della motivazione dovrebbe corroborare la conclusione attinta; la riconduzione ” in ogni caso” del racconto ad una vicenda di natura meramente patrimoniale contraddice quanto emergente dallo stesso storico di lite del provvedimento impugnato in relazione al racconto del richiedente che aveva denunziato di essere stato sequestrato, avere subito violenza e di non essere riuscito ad ottenere protezione dall’autorità di polizia;
10. alle considerazioni che precedono consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione con rinvio della decisione, restando assorbiti gli ulteriori motivi;
11. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021