LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1712/2020 proposto da:
D.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZ. DI CAMPOBASSO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 2493/2019 del TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, depositato il 12/11/2019 R.G.N. 2709/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. Il Tribunale di Campobasso, con decreto pubblicato il 12.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da D.S., cittadino della Guinea, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. il Tribunale, per quel che qui interessa, ha precisato che:
a) il richiedente – fuggito dal proprio Paese per il timore di essere accusato del furto dell’auto consumato all’interno dell’officina meccanica dove lui lavorava non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o, religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione, internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) pertanto, i fatti riferiti, estremamente generici, non sono riconducibilli alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili non risulta che in Guinea vi siano attacchi a sfondo terroristico;
c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto, che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;
d) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione, di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, il ricorrente non ha descritto – se non genericamente – le condizioni individuali di vita nel proprio paese, a fronte della insussistenza di una rete sociale e familiare di integrazione in Italia;
3. il ricorso di D.S. domanda la cassazione del suddetto decreto per tre motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso è articolato in tre motivi;
1.1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,14,16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non essendo stata valutata la possibilità che il richiedente potesse essere imprigionato a causa del furto e, conseguentemente, se potesse avere un processo con le dovute garanzie, nel rispetto dei diritti fondamentali durante la prigionia; inoltre, non sono state valutate le forti tensioni scoppiate nella zona di N’Zerekore’ tra il 2010 e il 2013 scatenate da un episodio di furto e la prova che le condizioni di vita nel Paese di origine sono inadeguate è in re ipsa;
1.2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione, con riguardo alla protezione umanitaria, non essendo stato valutato l’età giovane e l’assenza di una famiglia, morta a causa degli scontri etnici;
1.3. con il terzo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 136, avendo, il giudice, erroneamente revocato l’ammissione al gratuito patrocinio senza effettuare una valutazione della manifesta infondatezza del ricorso;
2. i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intrinseca connessione, vanno dichiarati inammissibili, perché, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione di entrambi i motivi, le censure con essi proposte finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sé, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal Tribunale a proposito sia della condizione socio-politica della Guinea sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, sulla base delle risultanze processuali;
2.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente, inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n, 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;
2.2. invero, il Tribunale ha rilevato che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione personale del richiedente nonché la situazione socio-politica del Paese di provenienza (di cui il ricorrente non precisa la regione di provenienza) non configuravano un fondato timore di una persecuzione personale e diretta, non essendo emersa una concreta e specifica esposizione al rischio di violazione dei diritti umani in caso di rientro in Patria; il relativo accertamento integrai un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità nei limiti – come già detto – di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. fra le tante Cass. n. 30105 del 21 novembre 2010;
2.3. in ordine alla protezione umanitaria, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolaità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e Costitutivo della dignità personale, puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019);
2.4. nella specie in ricorso non viene adeguatamente specificato né quando né come siano stati sottoposti all’attenzione del giudice di merito quegli elementi di fatto individualizzanti che consentivano di enucleare una condizione di vulnerabilità (dovendosi, inoltre, rilevare che il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, ha indicato di avere una madre, una sorella e un fratello, mentre nell’ambito del secondo motivo di ricorso deduce che tutta la famiglia è morta a causa di scontri etnici); inoltre, nessun elemento è stato fornito circa l’eventuale percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia;
3. in definitiva, trattasi di vicenda che delinea un fatto meramente privato, estraneo alle misure di protezione internazionale (cfr. da ultimo Cass. n. 23281 del 2020);
4. il terzo motivo è inammissibile, in quanto – avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio che sia stata disposta con la sentenza che ha deciso la causa – va proposta, separatamente, l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G., dovendosi, invece, escludere che la parte che voglia dolersi dell’ingiustizia del provvedimento di revoca possa impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con ciò coinvolgendo nel giudizio di impugnazione le altre parti della causa, estranee al rapporto giuridico instauratosi tra chi ha chiesto l’ammissione al patrocinio e il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017; Cass., Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata). Invero, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione a detto patrocinio in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per da revoca dell’ammissione (Cass. n. 4315 del 20/02/2020);
5. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; alla reiezione del ricorso, non consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali di questa fase, non avendo l’intimato svolto attività difensive;
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta, l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021