LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1741/2020 proposto da:
S.I., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1449/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/10/2019 R.G.N. 2046/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza pubblicata il 7.10.2019, ha respinto il ricorso proposto da S.I., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato, la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);
2. la Corte distrettuale, quel che qui interessa, ha precisato che:
a) il richiedente – fuggito dal proprio Paese per timore di vendette da parte della famiglia del cognato, accoltellato durante un diverbio insorto sul corrispettivo della il vendita di una moto – non ha allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni per i diritti civili, né di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa oggetto di persecuzione come richiesto per la protezione internazionale né lo stesso risulta compreso nelle categorie di persone esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano;
b) pertanto, i fatti riferiti, estremamente generici, non sono riconducibili alle previsioni della Convenzione di Ginevra, anche considerando che dalle notizie apprese da fonti aggiornate e attendibili non risulta che in Senegal vi siano attacchi a sfondo terroristico;
c) neppure sussistono i presupposti per la protezione sussidiaria, visto che le notizie raccolte da aggiornate fonti internazionali affidabili evidenziano che il Paese di origine del richiedente non è interessato da situazioni di violenza indiscriminata o di conflitto armato – pur nell’ampia accezione indicata dalla giurisprudenza – che possano coinvolgere il ricorrente;
d) neanche può essere concessa la protezione umanitaria perché la situazione del Paese di provenienza esclude la sussistenza di una condizione di elevata, vulnerabilità all’esito del rimpatrio, considerato che – nonostante il livello di integrazione raggiunto in Italia (ove ha lavorato ininterrottamente dal dicembre 2017 all’aprile 2019 come addetto alle pulizie presso un Centro sportivo) – ha nel proprio Paese sia la famiglia (composta da moglie e due figli) sia un’attività di lavoro (meccanico di veicoli);
3. il ricorso di S.I. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo si rileva la tempestività del ricorso, da ritenersi tempestivo se proposto nei termini ordinari previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6,7,14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, non essendo Stata valutata la presenza, nella regione della Casamance, di un “conflitto a bassa intensità” caratterizzato dall’attività criminale di diversi piccoli gruppi armati, in ordine alla protezione umanitaria, la Corte non ha considerato le conseguenze dell’interruzione del percorso di integrazione in Italia, compromessa dal rientro in Patria ove non ha una rete di sostegno adeguata;
2. in ordine alla premessa costituente il primo motivo di ricorso, questa Corte ha affermato che, nelle controversie in materia di protezione internazionale celebrate “ratione temporis” secondo il rito sommario introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della decisione, come previsto in via generale dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non essendovi disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce di gravame all’esito di un procedimento sommario, e non trovando applicazione il disposto dell’art. 702 quater c.p.c., che attiene alla proposizione dell’appello contro le ordinanze di primo grado (Cass. 14821 del 10/07/2020); ne deriva, pertanto, che il presente ricorso (notificato il 15.12.2019) è tempestivo;
3. il secondo motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, perché, al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione del motivo, le censure con essi proposte finiscono con l’esprimere un mero – e, di per sé, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dalla Corte distrettuale proposito sia della condizione sociopolitica del Senegal sia della condizione personale del ricorrente quale emersa dal suo racconto, sulla base delle risultanze processuali;
3.1. a ciò va aggiunto che in base all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis – la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni i od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure, perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21216; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 5 luglio 2016, n. 13641; Cass. 7 ottobre 2016, n. 20207). Evenienze che qui non si verificano;
3.2. invero, la Corte distrettuale ha rilevato che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione personale del richiedente nonché la situazione socio-politica del Paese di origine (di cui il ricorrente precisa la regione di provenienza) non configuravano un fondato timore di una persecuzione personale e diretta, non essendo emersa una concreta e specifica esposizione al rischio di violazione dei diritti umani in caso di rientro in Patria; il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti – come già detto – di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. fra le tante Cass. n. 30105 del 21 novembre 2018);
3.3. in ordine alla protezione umanitaria, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 29459 del 2019) hanno condiviso l’orientamento che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, puntualizzando però che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. n. 17072 del 2018); si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 9304 del 2019);
4. il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’atto notificato da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità non presenta i requisiti minimi del controricorso.
5. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis; si precisa che, posta l’inammissibilità dell’impugnazione, questa Corte deve attestare l’obbligo del ricorrente, trattandosi di atto ricognitivo che prescinde dal provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo, introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a, quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021