LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2546/2020 proposto da:
B.B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 930/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il C4/06/2019 R.G.N. 1463/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.
RILEVATO
Che:
1. la Corte di appello di Ancona, con sentenza pubblicata il 4.6.2019, ha respinto l’appello proposto da B.B.A., cittadino pakistano, avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva, a sua volta, rigettato le istanze volte, in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;
2. la Corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente – fuggito, in povertà, a causa dell’aggressione di alcune persone che volevano impedir di testimoniare a favore di un cristiano aggredito (come riferito in giudizio) evidenziando la contraddittorietà con il racconto reso nel modello C3 (in base al quale il ricorrente sarebbe stato vittima, insieme ad altri, familiari, di scontri al confine tra India e Pakistan, nel corso dei quali la sua casa era andata distrutta, era titolare di una piccola fabbrica di tappeti, era fuggito dapprima a Dubai, recandosi poi in aereo in Libia) e, dunque, l’inverosimiglianza dell’episodio narrato, e la dissonanza con le notizie reperite sulle condizioni di sicurezza e socio-economiche del Pakistan, da cui risulta che lo Stato – seppur con un livello di allerta elevato con riguardo ad attentati terroristici ai danni di istituzioni locali, luoghi pubblici e di culto – è fortemente impegnato in un’importante opera di contrasto al terrorismo; né sono risultate situazioni di vulnerabilità che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria, risultano inoltre, unicamente un contratto di lavoro che, di per sé, non dimostra un grado di integrazione in Italia tale da determinare uno sradicamento in caso di rientro in Patria;
3. il ricorso di B.B.A. domanda la cassazione del suddetto provvedimento per quattro motivi;
4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 11, avendo, – la Corte territoriale – con apparente motivazione, motivato sulla mancanza di credibilità del richiedente, limitandosi a fari leva, su opinioni soggettivistiche e non oggettive, non potendosi escludere l’attendibilità delle dichiarazioni per mere discordanze o contraddizioni;
2. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 14, artt. 2, 3, 5, 8, 9, CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, con riguardo alla protezione sussidiaria, avendo – la Corte territoriale – negando la protezione sussidiaria ritenendo escluso la sussistenza in Pakistan di un pericolo generalizzato, nonostante avesse ritenuto molto alto il rischio terrorismo;
3. con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 14, artt. 3, 7 CEDU, avendo – la Corte territoriale – effettuato un giudizio prognostico, futuro, e non sullo stato effettivo ed attuale, del Paese d’origine, essendo sconsigliati viaggi – dal sito ufficiale della Farnesina – in Pakistan proprio per la sussistenza di una forma generalizzata di violenza;
4. con il quarto motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5,19, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, avendo – la Corte territoriale – trascurato, con, riguardo alla protezione umanitaria, la compromissione della libertà religiosa e di culto, essendo stato aggredito, il richiedente, da persone che gli avevano intimato di non testimoniare a favore di un cristiano;
5. i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati per quanto di ragione;
6. questa Corte ha affermato che, in tema di protezione internazionale, il giudice di merito ha il dovere, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; di indicare la fonte in concreto utilizzata per l’accertamento della fondatezza della domanda di protezione, nonché il contenuto dell’informazione da essa tratta e rilevante ai fini della decisione, sì da consentire alle parti, la verifica della pertinenza e specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza dell’istante; a tal fine, l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 citato non ha carattere esclusivo, pur non potendosi ritenere sufficiente il riferimento a dati desunti da una fonte riguardante categorie di soggetti, quali i lettori di una testata giornalistica, non comparabili ai richiedenti la protezione internazionale” (cfr. Cass. n. 26229 del 2020);
7. inoltre, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria, il giudice può fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, solo in aggiunta a quelle specificamente elencate da tale norma, che è ispirata alla duplice “ratio” di assicurare, da un lato, l’uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale e, dall’altro, l’autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni sono tratte (Cfr. Cass. n. 28641 del 2020);
8. infine, in modo da soddisfare l’onere di puntuale indicazione delle fonti dalle quali ha tratto il suo convincimento, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o l’ente dal quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di idoneità, precisione e aggiornamento della fonte, previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, richiamato art. 8, comma 3 (cfr. Cass. n. 29147 del 2020);
9. in particolare, questa Corte ha escluso che tra le fonti di informazione utilizzabili dal giudice del merito sia annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico a cui è rivolto, il sito web “*****” (cfr. Cass. 20334 del 2020);
10. nella specie, la Corte distrettuale non ha effettuato una seria ed approfondita valutazione delle condizioni del paese di provenienza del richiedente tramite consultazione di fonti privilegiate, autorevoli ed aggiornate;
11. i primi tre motivi di ricorso vanno, pertanto, accolti, assorbito il quarto (che concerne la forma residuale di protezione internazionale rappresentata dalla protezione umanitaria); la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021