Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20112 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 980/2020 proposto da:

H.A.H., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTINO BENZONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 3089/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 26/10/2019 R.G.N. 2711/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con decreto 26 ottobre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso di H.A.H., cittadino afghano, di annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno di suo trasferimento in Norvegia, Stato competente ai sensi del Reg. UE n. 604/2013 (cd. Dublino III) per la presentazione ivi della sua richiesta di protezione internazionale;

2. esso escludeva di poter esaminare la dedotta violazione del principio di “non respingimento”, per mancata applicazione della clausola discrezionale, siccome questa implicante l’esercizio di prerogative della pubblica amministrazione, insindacabili dal giudice ordinario nella loro discrezionalità; in ogni caso, essendo il principio suddetto denunciabile nel Paese di presentazione della domanda di protezione internazionale: e dunque, in Norvegia e non in Italia, nel cui territorio il richiedente era irregolarmente presente né aveva quivi proposto domanda di protezione internazionale;

3. correttamente egli era stato pertanto fotosegnalato e attinto dall’impugnato provvedimento di trasferimento, essendo stato ripreso in carico dallo Stato competente, a norma dell’art. 24 Reg. UE 604/2013: pure onerato del rispetto degli obblighi di informativa, oggetto di denuncia dal predetto per inosservanza, peraltro non comportante nullità o inefficacia, né essendo stato leso in Italia il suo diritto di difesa, avendo egli reso dichiarazioni con l’assistenza di un interprete e potuto impugnare il trasferimento;

4. con atto notificato il 18 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce erronea o falsa applicazione dell’art. 4 Reg. UE 604/2013, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, per la violazione dell’obbligo informativo, non assolto in sede amministrativa, non essendo state fornite le informazioni obbligatoriamente previste dall’art. 4 dello stesso Regolamento all’atto di presentare una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2 del Regolamento, avvenuta anche in Italia, avendone lo stesso Ministero dato atto nella comparsa davanti al Tribunale, esclusa invece da questo; nell’inadeguatezza comunque del colloquio, ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 604/2013, ai fini di una corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale il mancato assolvimento degli obblighi informativi suindicati, avendoli il Tribunale ritenuti assolti in base al solo colloquio personale, non equipollente all’opuscolo informativo previsto nell’allegato 10 del Regolamento (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. premessa l’adesione della Norvegia, che pure non è Stato membro dell’Unione Europea, al Regolamento (UE) n. 604 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (cd. Regolamento Dublino III), fondato sull’art. 78 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, per la sottoscrizione del suo protocollo separato di estensione e pertanto in vigore in detto Paese dal 2006, il procedimento di determinazione dello Stato competente (cd. “procedura Dublino”), pur inserendosi nel contesto relativo alla domanda di protezione internazionale, è dotato di una propria autonomia strutturale e funzionale quale procedimento d’ufficio, regolato dal detto Regolamento, che all’art. 4 (“Diritto di informazione), prescrive nel secondo e comma 3 che sia fornita l’informazione essenziale per iscritto attraverso uno specifico “opuscolo comune”; e che esso sia redatto in conformità al medesimo regolamento, funzionale a rendere l’interessato edotto delle finalità del regolamento e delle conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato diverso (Cass. 7 ottobre 2020, n. 21553);

3.1. in particolare, l’art. 4, paragrafo 1 pone un tale onere informativo, con le specificazioni indicate alle lettere da a) a f), a carico dello Stato nel quale “sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 20, paragrafo 2” e “non appena” lo sia stata (e quindi di presentazione della prima domanda), con la specifica previsione di redazione, a cura del”la Commissione, mediante atti di esecuzione” di “un opuscolo comune” (art. 4, paragrafo 3): a completamento dell’onere informativo a carico dello Stato in cui “per la prima volta” sia presentata “una domanda di protezione internazionale”, a norma dell’art. 20, paragrafo 1 del Regolamento (nel caso di specie: la Norvegia);

3.2. così ha esattamente ritenuto il Tribunale, che ha esplicitamente affermato che un tale “onere ricade sullo stato membro depositarlo della prima domanda di accoglienza” (al secondo capoverso di pg. 4 del decreto, “Sugli obblighi di informativa”), a ribadita carenza della propria cognizione, per la “netta separazione concettuale tra la decisione che riguarda la competenza, oggetto del presente procedimento, e quella che riguarda il merito, di cui è onerato lo stato membro di prima accoglienza del migrante” (così al terzo capoverso di pg. 3 del decreto);

3.3. in tale senso si è espressa recentemente questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. Pertanto, laddove sia stato impugnato un provvedimento di ripresa in carico di un immigrato già accettato da parte di uno Stato membro UE, il giudice ordinario nazionale non può rilevare violazioni formali del Regolamento Dublino verificatesi nel corso della procedura essendo sfornito di competenza al riguardo. Infatti, il relativo sindacato è limitato al vaglio della sussistenza di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti nello Stato membro designato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Situazione, peraltro, che deve essere tale da superare l’art. 78 del TFUE” (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23587);

3.4. né con essa si pone in contrasto, come invece ritenuto dal richiedente nella sua memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., la sentenza di questa Corte, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento di trasferimento presso altro Stato membro dell’Unione Europea che sia competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale vanno sempre assicurate le specifiche garanzie informative e partecipative previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, che sono finalizzate ad assicurare l’effettività dell’informazione e l’uniformità della stessa, e del trattamento del procedimento di trasferimento, in tutto il territorio dell’Unione Europea. Ne consegue la nullità del provvedimento di trasferimento adottato all’esito di un procedimento in cui non siano state rispettate le prescrizioni di cui ai richiamati artt. 4 e 5 del Regolamento UE 604/2013, senza che possa darsi rilievo all’eventuale conoscenza aliunde conseguita dallo straniero circa le sue garanzie e prerogative in relazione al procedimento di cui si discute. Non rileva, ai fini della nullità del provvedimento finale, la mancata allegazione o dimostrazione, da parte dell’interessato, di uno specifico vulnus al suo diritto di azione e difesa in giudizio, poiché il rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 604/2013, alla luce delle superiori esigenze di assicurazione del trattamento uniforme della procedura di trasferimento in tutto il territorio dell’Unione Europea che le ispirano, è rimesso alla buona prassi delle Autorità degli Stati membri e non può essere condizionato dalle modalità con cui, in concreto, i singoli interessati reagiscono rispetto alle eventuali violazioni della predetta normativa Eurounitaria” (Cass. 27 agosto 2020, n. 17963);

3.5. appare evidente come i due arresti si pongano su diversi livelli di ragionamento, tra loro non confliggenti, ma rispettivamente preoccupati di assicurare: a) da un parte, una chiara regolamentazione dei distinti ambiti cognitori tra organi amministrativi e giurisdizionali dei Paesi aderenti al Regolamento di Dublino, in funzione di un ordinato svolgimento delle procedure di asilo e nel rispetto delle avvenute prese in carico di immigrati, nella prospettiva di un’armonizzata integrazione delle, competenze tra i vari Stati (il primo); b) dall’altra, le garanzie informative e partecipative previste dal Regolamento (ovviamente secondo le competenze in esso previste), senza cedimenti sull’equipollenza con forme aliunde acquisite, né con la mera loro strumentalità al diritto di difesa del richiedente, così da rilevare soltanto quando esso sia effettivamente menomato (il secondo);

3.6. per tali ragioni, deve allora essere disattesa la specifica istanza di rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte, contenuta nella memoria finale del ricorrente;

3.7. le superiori argomentazioni chiariscono altresì la non decisività della circostanza relativa al mancato assolvimento degli obblighi informativi suindicati, dedotta sotto il profilo del vizio di omesso esame, neppure peraltro integrante un fatto storico, alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

4. il ricorrente deduce poi erronea o falsa applicazione dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, art. 3, comma 2 Reg. UE 604/2013 ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per la ritenuta spettanza al solo primo Stato UE di ingresso della valutazione del pericolo di rimpatrio per il richiedente, non ulteriormente sindacabile (ed infatti senza alcuna disamina dal Tribunale della documentazione al riguardo prodotta), nonostante l’immanenza del principio di non refoulement (terzo motivo);

5. anch’esso è infondato;

5.1. la Corte di Giustizia ha precisato, proprio in relazione all’art. 78 TFUE, che il sistema Europeo comune di asilo è caratterizzato dalla fiducia reciproca e dalla presunzione di rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti fondamentali (sentenza del 23 gennaio 2019, in causa C-661/17, punto 80) e questa Corte ha specificato che il riconoscimento della protezione internazionale nei Paesi dell’Unione è fondato su un sistema “comune” di asilo (art. 78 TFUE) che postula un principio generale di reciproca fiducia tra i sistemi di asilo nazionali ed il mutuo riconoscimento delle decisioni emesse dalle singole autorità nazionali (Cass. s.u. 30 marzo 2018, n. 8044, punto 52): sicché, in questa cornice deve essere considerato il Regolamento “Dublino III” del 2013;

5.2. l’applicazione del principio di non refoulement deve essere inserita nell’ambito della garanzia “che l’interessato abbia o abbia avuto la possibilità di ricorrere a un mezzo di impugnazione efficace ai sensi dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE” (Diritto a un ricorso effettivo), ai sensi dell’art. 18, ultimo paragrafo (Obblighi dello Stato membro competente), spettando al giudice ordinario, in sede di ricorso avverso il decreto di trasferimento emesso dall’Unità Dublino, unicamente un sindacato di legalità come giudice dell’atto e non del rapporto, concernente i vizi relativi ai criteri di competenza e la violazione di legge procedimentale” (Cass. 23 novembre 2020, n. 26603; Cass. 27 ottobre 2020, n. 23584);

5.3. d’altro canto, il Considerando n. 19 del Regolamento CE 26/06/2013, n. 604/2013 prevede in proposito che “Al fine di garantire il rispetto del diritto internazionale è opportuno che un ricorso effettivo avverso tali decisioni vetta tanto sull’esame dell’applicazione del presente regolamento quanto sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito”: con la sufficienza di una tale garanzia, in assenza di carenze sistemiche nella procedura nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti (Cass. 3 dicembre 2019, n. 31566, con specifico riferimento alla Norvegia), peraltro escluse nel caso di specie dal Tribunale (per le ragioni esposte agli ultimi due capoversi di pg. 3 del decreto); peraltro, avverso provvedimenti dello Stato indicato come competente contrari alle norme del Sistema Europeo comune di asilo o della Carta dei diritti fondamentali UE, essendo riconosciuto all’interessato il diritto di ricorrere alla Corte di giustizia UE (anche in sede di PPU – procedimento pregiudiziale d’urgenza, come si è verificato ad esempio nella causa C-578/16 PPU, C. K., H. F., A. S./Repubblica Slovena) oppure alla Corte di Strasburgo, per far valere violazioni della CEDU (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23587, punto 4.4.);

6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero vittorioso svolto difese e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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