LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2516/2020 proposto da:
A.Z., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA – UDINE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso il decreto n. cronologico 3129/2019 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 11/11/2019 R.G.N. 1548/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.
RILEVATO
Che:
1. con decreto 11 (comunicato il 25) novembre 2019, il Tribunale di Trieste rigettava il ricorso di A.Z., cittadino pakistano, avverso il decreto della Commissione Territoriale di Udine, di reiezione delle sue domande di protezione internazionale e umanitaria;
2. esso riteneva, come la Commissione territoriale, la scarsa credibilità del richiedente, che aveva riferito di esser fuggito dal Punjab, per ripetuti diverbi violenti con colleghi di lavoro, in particolare con uno appartenente al partito *****, molto potente: tali da spaventarlo al punto di non cercare neppure un altro lavoro, né di denunciare i fatti alla polizia per timore di essere ucciso;
3. la non credibilità del racconto, generico, confuso e contraddittorio (avendo in particolare lo straniero addirittura dichiarato alla Commissione di aver lasciato il proprio Paese nel 2014 e al Tribunale nel 2009), era valutata in senso preclusivo al riconoscimento dello status di rifugiato ed alla concessione della protezione sussidiaria, neppure ricorrendone i presupposti, anche per l’assenza in Punjab di una condizione di violenza indiscriminata rilevante a fini di un grave danno, alla luce delle COI Easo consultate; né egli avendo allegato una particolare condizione di integrazione sociale in Italia (per la documentazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, né avendo dimostrato una conoscenza di base della lingua italiana), né di specifica vulnerabilità in riferimento al suo Paese di provenienza (in una situazione economica critica, ma non qualificabile di “impossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale”), tale da meritargli la protezione umanitaria;
4. con atto notificato il 27 dicembre 2019, lo straniero ricorreva per cassazione con quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non resisteva con controricorso, ma depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per la errata, in quanto superficiale e lacunosa, valutazione della propria credibilità, non congruente con le dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa, ampiamente trascritte dalle quali risulta la radice degli atti di violenza e di emarginazione subiti nel lavoro consistente nella natura criminale, di pervasiva prevaricazione “mafiosa”, del partito *****: tale da condizionare anche le autorità di polizia e da costringerlo a lasciare il Paese (primo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, lett. b), c) in riferimento alla protezione sussidiaria per l’omessa considerazione, pure chiaramente emersa dalle dichiarazioni rese in ordine all’impossibilità di trovare protezione nelle autorità di polizia dalle reiterate aggressioni violente e minacce di morte subite da appartenenti al partito *****, per il condizionamento da questo esercitato su di esse e su ogni ambito socio-politico ed economico della vita del Paese, nel quale “anche le cose piccole sono risolte dalle persone non tanto importanti del partito che uccidono e mettono tutto a tacere” (secondo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 14, lett. c), in riferimento alla protezione sussidiaria per minaccia grave e individuale alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, esclusa dal Tribunale in base ad informazioni riguardanti la regione del Punjab e non del Sindh, e più precisamente di Karachi, regione nella quale si era svolta la propria vicenda, essendosi egli ivi trasferito dopo le seconde nozze del padre (come acquisito in atti) e pertanto disancorate dal suo contesto, non oggetto di specifico accertamento (terzo motivo);
2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. la valutazione di credibilità del richiedente deve essere sempre frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece venga trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto (Cass. 8 giugno 2020, n. 10908); sicché, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, il giudice deve osservare l’obbligo di compiere le valutazioni di coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non già in base alla propria opinione, ma secondo la procedimentalizzazione legale della decisione sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 11 marzo 2020, n. 6897; Cass. 6 luglio 2020, n. 13944; Cass. 9 luglio 2020, n. 14674);
3.1. nell’ambito di una tale valutazione procedimentalizzata è centrale l’esame delle dichiarazioni rese dal richiedente (in particolare: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), riscontrate da “tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento della domanda” (art. 3, comma 3, lett. a D.Lgs. cit.);
3.2. nel caso di specie, esso è totalmente mancato, non avendo il Tribunale accertato né la situazione puntualmente evidenziata dal richiedente in ordine alla natura di organizzazione criminale, pervasivamente condizionante il tessuto anche istituzionale della società pakistana in particolare nella zona del predetto, avendo ricondotto la vicenda, in esito a sommaria e lacunosa valutazione del suo racconto, a “relazioni tra privati”, nemmeno avendo “provato a sporgere denuncia in quanto la polizia sarebbe controllata dal partito *****”, ma senza specificare “il senso di tale affermazione” (così al primo periodo di pg. 8 del decreto); pure incentrando l’esame sulla condizione generale di pericolosità della regione pakistana del Punjab (come da fonti Easo illustrate a pg. 7 del decreto), anziché del Sindh, e più precisamente di Karachi, regione effettivamente implicata nella vicenda;
3.3. il Tribunale ha pertanto violato l’obbligo di acquisizione officiosa delle necessarie informazioni relative al Paese d’origine del richiedente asilo, che risultino pertinenti al caso, affidabili e aggiornate al momento della decisione (Cass. 12 novembre 2018, n. 28990; Cass. 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 20 maggio 2020, n. 9230), con la specificazione del loro contenuto, senza ricorrere a formule stereotipate del tutto avulse dalla situazione concretamente accertata (Cass. 10 febbraio 2021, n. 3320; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24016);
4. il ricorrente deduce, infine, violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, per assenza di valutazione della propria specifica condizione di vulnerabilità, alla luce della vicenda narrata e di inserimento sociale, in particolare lavorativo, in Italia comparativamente con la situazione di vessazione persecutoria nel proprio Paese, in relazione al riconoscimento della protezione umanitaria (quarto motivo);
5. esso è assorbito;
6. pertanto i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti, assorbito il quarto, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Trieste in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021