Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20115 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2674/2020 proposto da:

D.C., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2330/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/11/2019 R.G.N. 2689/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2330/2019 la Corte di appello di Palermo ha confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta da D.C., cittadino del Mali;

1.1. si evince dalla decisione che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal paese di origine in conseguenza di un litigio con lo zio paterno il quale provvedeva al mantenimento del D. e della sua famiglia dopo la morte del padre; lo zio pretendeva che il nipote andasse a lavorare in campagna mentre i cugini potevano frequentare la scuola; un giorno aveva litigato con il cugino e lo aveva picchiato e per questo lo zio lo aveva minacciato affermando che non doveva più tornare a casa e che gli avrebbe fatto del male se fosse ritornato; dal villaggio natale si era quindi spostato a ***** dove aveva lavorato come ambulante di sigarette fino a quanto i ribelli lo avevano arrestato e condotto in un “posto dove detenevano la gente” ma non un carcere e dove egli faceva i lavori di casa e cucinava; ciò fino all’anno ***** quando era riuscito a scappare recandosi dapprima in Algeria e poi in Libia;

1.2. la Corte di appello ha ritenuto condivisibile la valutazione della CT e del primo giudice sulla attendibilità solo parziale del racconto del ricorrente anche in relazione alle contraddizioni emerse circa il periodo di “detenzione” dapprima negata, che in realtà sarebbe avvenuta non in una prigione ma in un luogo dove il D. sarebbe stato in definitiva addestrato dai ribelli, condizione rivelatrice di una certa libertà di aderire al progetto di ” formazione ad opera dei ribelli”; le vicissitudini umane non integravano il pericolo generalizzato di esposizione alla violenza, non risultando la regione di origine, Kayes, interessata dal conflitto che coinvolge altre zone del paese ed essenzialmente l’area Nord; non sussistevano i presupposti per la protezione umanitaria dovendosi escludere, in particolare, alla stregua della documentazione depositata un effettivo inserimento nel territorio italiano;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso D.C. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censura la sentenza di appello per avere ritenuto non credibili le dichiarazioni del richiedente nella parte relativa alla detenzione subita ad opera di ribelli; era mancata una verifica alla stregua degli indicatori di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, con violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), censura la negazione del diritto alla protezione sussidiaria; argomenta con richiamo a plurime fonti internazionali che tutto il Mali sarebbe caratterizzato da un conflitto armato interno con estensione dello stato di insicurezza dalle regioni del nord a quelle meridionali;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, censura il mancato riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria;

4. il primo motivo di ricorso è fondato. In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass. n. 2956/2020, n. 19716/2018n. 26921/2017). Invero, solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c) – la quale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale – neppure può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione 4 umanitaria (cfr. tra le altre, Cass. n. 2960/2020, n. 2956/2020, n. 10922/2019); solo a condizione che la suddetta valutazione – sulla sussistenza o meno della credibilità soggettiva – risulti essere stata effettuata con il metodo indicato dalla specifica normativa attuativa di quella di origine UE e, quindi, in conformità della legge, essa può dare luogo ad un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (tra le tante: n. 3340/2019);

4.1. nel caso di specie dal provvedimento impugnato non emerge che la Corte di merito sia pervenuta alla valutazione di (parziale) non credibilità del ricorrente sulla base della prescritta procedimentalizzazione in quanto tale valutazione è stata affidata alla sola considerazione della contraddizione emersa in relazione al periodo di cd. detenzione presso i ribelli; tale contraddizione non appare idonea a minare la credibilità del richiedente posto che, da quanto si evince dalla sentenza medesima, essa appare frutto di puntualizzazioni e precisazioni, rese nell’ambito del medesimo contesto, circa le caratteristiche del luogo nel quale l’odierno richiedente era stato portato dai ribelli; infine è mancata la considerazione complessiva della “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” come prescritto dall’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.);

5. il secondo motivo di ricorso è anch’esso fondato. Il giudice di appello ha escluso l’esposizione ad una situazione di violenza generalizzata, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in caso di rimpatrio del richiedente facendo riferimento ad un’unica fonte tratta dal sito del Ministero degli Esteri, “*****”. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass. 8990/2018, 17075/2018, 17069/2018, 9427/2018, 14998/2015, 7333/2015, Sez. Un., 27310/2008). Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e quindi “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”. Ne deriva l’insufficienza del riferimento operato nel provvedimento impugnato- a quanto si legge sul sito ” *****” del Ministero degli Esteri avendo questa Corte ritenuto insufficiente il riferimento alle risultanze del sito del Ministero degli Esteri destinato all’informazione turistica, in quanto rivolte all’utenza di coloro che intendono recarsi nel Paese oggetto di indagine e quindi non idonee a descrivere l’effettiva condizione di vita dei cittadini del predetto Paese (ex plurimis: Cass. 16202/2012); e, dall’altro lato va ribadito che, fermo il dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la normativa in tema di protezione umanitaria “… pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. E’ onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti ufficiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le fonti utilizzate e il loro aggiornamento;

6. l’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe l’esame del terzo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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