Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20116 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28779/2019 proposto da:

L.F., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO BONAUDO;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE C/O PREFETTURA TORINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. L.F., cittadino del Senegal, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento della sua istanza il richiedente dedusse di aver lasciato il proprio paese per la situazione di pericolo in cui versava. In particolare, raccontò di non poter frequentare la scuola a causa dei fratellastri con i quali non intratteneva buoni rapporti. Gli stessi lo accoltellarono quando scoprirono che il richiedente frequentava un corso per divenire meccanico e in seguito a ciò lo cacciarono di casa. Per tali ragioni giunse in Italia, passando per la Libia, nel 2016.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza, ritenendo non credibile il racconto narrato dal richiedente, nonché comunque assenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso tale provvedimento L.F. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Torino, che con Decreto n. 5284 del 2019, pubblicato il 13/08/2019, ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) infondata la domanda di protezione internazionale, non ritenendo credibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda di protezione sussidiaria perché nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

c) infondata la domanda di protezione umanitaria poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d’una situazione di lnerabilità.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da L.F., con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o applicazione di norma di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 268 del 1998, artt. 18 e 18 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. La valutazione dei fatti, così come compiuta dal giudice di prime cure, sarebbe sommaria dando luogo a una ricostruzione del fatto erronea. Invero, il Tribunale avrebbe dovuto comprendere la situazione del richiedente e l’effettivo pericolo in cui egli incorre nel caso di rientro in patria.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente lo sforzo compiuto dal richiedente, il quale si sarebbe cimentato in lavori socialmente utili, nell’apprensione della lingua italiana e nell’ottenimento della licenza di terza media.

I motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

Così come formulati sono diretti a richiedere una rivalutazione del fatto, non sindacabile in questa sede poiché rientra nel sindacato del giudice di merito la ricostruzione fattuale nonché la valutazione degli elementi probatori. Inoltre, il ricorrente pone a fondamento del ricorso elementi probatori nuovi rispetto al giudizio di primo grado, non rilevanti nel giudizio di legittimità (cfr. pag. 13 del ricorso).

5. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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