LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 36864/19 proposto da:
B.A., elettivamente domiciliato a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Michele Carotta, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 9.9.2019 n. 3532;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
RILEVATO
Che:
1. B.A., cittadino senegalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese sia a causa della propria povertà, sia per sfuggire all’ostilità del padre, adirato con lui per avere sposato una donna di un’altra etnia.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento B.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 8.1.2018.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 9.9.2019 n. 3532.
Quest’ultima ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.A. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
CONSIDERATO
Che:
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge, sia quello di nullità della sentenza impugnata (per mancanza della motivazione), sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo.
Al di là di tali riferimenti formali, nella illustrazione del motivo si sviluppa una censura così riassumibile: l’odierno ricorrente si trova in Italia da tre anni, conosce l’italiano, ha svolto un tirocinio lavorativo ed è attualmente alla ricerca di un lavoro.
Queste circostanze, se correttamente valutate dalla Corte d’appello, avrebbero dovuto indurre quest’ultima a ritenere l’odierno ricorrente meritevole del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dal momento che, comparando la situazione raggiunta in Italia con quella del paese di origine, tale “elevato livello di integrazione” in caso di rimpatrio sarebbe stato “irrimediabilmente frustrato”.
1.1. Nella parte in cui prospetta la nullità processuale per mancanza di motivazione della sentenza il motivo è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è ben chiara: e cioè che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non poteva essere concesso perché il ricorrente non era persona vulnerabile.
1.2. Nella parte restante il motivo e’, in primo luogo, inammissibile perché incoerente rispetto al contenuto della sentenza impugnata.
L’impugnazione, infatti, viene argomentata facendo riferimento al contenuto della sentenza di primo grado (ed in particolare ad una non meglio precisata questione concernente il possesso d’un titolo di studio universitario).
1.3. Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, rileva il Collegio ad abundantiam che comunque il primo motivo di ricorso sarebbe stato infondato nella parte in cui prospetta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo, in quanto la Corte d’appello ha debitamente preso in esame la condizione lavorativa e l’integrazione in Italia del ricorrente. Lo stabilire poi se tale valutazione sia stata compiuta correttamente o scorrettamente è questione non sindacabile in sede di legittimità.
E lo stesso si sarebbe dovuto dire con riferimento alla parte del motivo in cui è prospettata la violazione di legge, per due indipendenti ragioni:
-) in primo luogo, perché la Corte d’appello, avendo accertato in fatto che il ricorrente non aveva conseguito alcuna seria integrazione in Italia, correttamente ne ha tratto la conseguenza in diritto della non concedibilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
-) in secondo luogo, perché in ogni caso lo svolgimento in Italia di attività lavorativa o l’apprendimento della lingua italiana non sono affatto circostanze giustificative del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, se in caso di rimpatrio il richiedente non sia esposto al rischio di grave violazione dei propri diritti fondamentali; sicché, avendo la Corte d’appello escluso la sussistenza di tale rischio, era del tutto irrilevante accertare quale fosse la condizione raggiunta in Italia dal richiedente.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile perché assume come oggetto di critica una motivazione evidentemente riferita ad altra controversia, giacché allude – pag. 9 – al pericolo di rientro in Nigeria e riproduce una motivazione che non trova corrispondenza nella sentenza impugnata. L’anomalia si ripete a pag. 11, ultime due righe, del ricorso, dove si fa riferimento ad altro soggetto che avrebbe lasciato la Nigeria nel 2014.
Il ricorrente, in definitiva, ha impugnato una sentenza pronunciata nei confronti di Tizio, sostenendo le ragioni di Caio: di qui la manifesta inammissibilità del ricorso.
3. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché
l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021