LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 36987/19 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato a Padova, vicolo Michelangelo Buonarroti n. 2, presso l’avvocato Maria Monica Bassan, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 23.5.2019 n. 2124;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
RILEVATO
Che:
1. C.F., alias A.F., cittadino maliano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato, a causa di un debito contratto dal padre nei confronti di un ricco proprietario terriero.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento C.F. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 8.11.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 23.5.2019 n. 2124.
Quest’ultima, dopo avere premesso che in appello l’appellante si era limitato ad “insistere sulla richiesta di protezione umanitaria” (così la sentenza d’appello, pagina 2, p. 2), osservò comunque che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da C.F. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
CONSIDERATO
Che:
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di nullità della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non credibile il suo racconto.
Sostiene che tale giudizio sarebbe motivato in modo apodittico, che erroneamente la corte d’appello avrebbe ritenuto “tautologiche” talune risposte fornite dal richiedente asilo; che il giudizio di inattendibilità era stato fondato su circostanze marginali, mai contestate al ricorrente e sulle quali “non è stata data la possibilità del contraddittorio”.
1.1. Il motivo è infondato.
Una sentenza può dirsi nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, soltanto quando la sua motivazione manchi “sinanche come segno grafico”, oppure quando sia insanabilmente contraddittoria, oppure quando sia totalmente incomprensibile. resta, invece, esclusa la censurabilità in sede di legittimità “del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nessuna delle tre suddette ipotesi ricorre nel caso di specie.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27.
Deduce che la corte d’appello avrebbe violato il principio secondo cui la protezione internazionale deve essere concessa a coloro i quali, pur essendo vittime di persecuzione provenienti da soggetti non statuali, provengano da stati i cui apparati non sono in grado di tutelarli.
Dopo aver affermato ciò, il motivo prosegue sostenendo che erroneamente la corte d’appello avrebbe escluso la sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Dalla sentenza impugnata emerge infatti che, nel giudizio di appello, l’odierno ricorrente limitò le proprie censure al capo di sentenza con cui era stata rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Pertanto qualunque questione inerente il diniego di concessione della protezione sussidiaria è inammissibile nella presente sede per avvenuta formazione del giudicato interno.
3. Col terzo motivo il ricorrente censura il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Sostiene che la corte d’appello avrebbe violato il principio secondo cui il giudice di merito ha il dovere di accertare ex officio se la situazione generale di insicurezza del paese di provenienza del richiedente ponga quest’ultimo in una condizione di vulnerabilità.
L’illustrazione del motivo prosegue aggiungendo che tale situazione di insicurezza nel Mali esiste ed è ben evidente.
3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto in nessun punto del ricorso il ricorrente chiarisce mai quale fatto dedusse in primo grado a fondamento della propria domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, né tale circostanza è desumibile dalla motivazione della sentenza d’appello: da quest’ultima, anzi, parrebbe (pagina 3, paragrafo 2.3) che il ricorrente abbia fondato le proprie richieste unicamente allegando la situazione di instabilità del Mali, situazione che per quanto detto la corte d’appello ha escluso con accertamento non sindacabile in questa sede.
4. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021