Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20122 del 14/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37280/19 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato a Roma, viale Angelico n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao, che la difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 30.9.2019 n. 3956;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

Che:

1. C.M., cittadino gambiano, ha impugnato per cassazione la sentenza 30 settembre 2019 numero 3956 con cui la corte d’appello di Venezia ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato controricorso, ma solo un atto di costituzione al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

2. Con istanza ritualmente depositata, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Deve, di conseguenza, pronunciarsi l’estinzione del giudizio.

Non è luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472