LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37289/19 proposto da:
U.C.E., elettivamente domiciliato a Roma, via Pietro Borsieri n. 12, (c/o avv. Averni), presso l’avvocato Federico Donegatti, che la difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 30.9.2019 n. 3958;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
RILEVATO
Che:
1. U.C.E., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere ucciso dalla propria matrigna, la quale era mossa dall’intento di evitare che egli potesse ereditare tutti i beni paterni.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento U.C.E. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia, che la rigettò con ordinanza 31.8.2018.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 30.9.2019 n. 3958.
Quest’ultima ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era generico, e comunque non evidenziava alcuna “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da U.C.E. con ricorso fondato su sei motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
CONSIDERATO
Che:
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.
Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che i fatti narrati dal richiedente rientrassero in una vicenda privata, e pertanto non integrasse gli estremi della “persecuzione” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007.
Nella illustrazione del motivo vengono intrecciate tre distinte censure:
a) la vicenda narrata dal richiedente non era una vicenda privata, alla luce dei costumi sociali del paese di provenienza del richiedente;
b) la Corte d’appello ha errato nel ritenere generico il racconto del richiedente;
c) la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare d’ufficio se in Nigeria le violenze private trovino o meno contrasto da parte dei poteri statuali.
1.1. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui si articola.
La censura sub a) è infondata: essere minacciati di morte da un familiare non costituisce infatti una “persecuzione” proveniente dai soggetti, e compiuta per i motivi, previsti da D.Lgs. n. 251 del 2007.
La censura sub b) è inammissibile per totale mancanza di illustrazione, e comunque perché investe un apprezzamento di fatto.
La censura sub c) è inammissibile perché nuova: né dallo svolgimento del processo per come riferito nel ricorso, né nella sentenza impugnata, infatti, risulta che tale questione sia stata introdotta nel primo grado di giudizio, e riproposta in appello”.
2. Nella intitolazione del secondo motivo il ricorrente lamenta (formalmente invocando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), che la sentenza impugnata avrebbe una motivazione contraddittoria o apparente. Nondimeno, anche in questo caso l’illustrazione il motivo contiene più censure fra loro intrecciate, e cioè:
a) la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente dapprima affermato che il racconto del richiedente era credibile, e poi aggiunto che quel racconto doveva ritenersi generico;
b) la Corte d’appello comunque avrebbe formulato il giudizio di genericità del racconto compiuto dal richiedente in modo immotivato.
2.1. Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza impugnata è inequivoca, e si fonda su un principio di diritto: e cioè che la persecuzione proveniente da un familiare non dà diritto alla concessione della protezione internazionale. Si tratta di un principio di diritto corretto, né sussistono le contraddizioni denunciate dal ricorrente, dal momento che non vi è alcuna contraddizione tra l’affermare che i fatti narrati dal ricorrente non giustificano in iure la concessione della protezione internazionale, e poi aggiungere ad abundantiam che in ogni caso quei fatti appaiono poco credibili.
3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta, congiuntamente, sia il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,4,5,6, e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27), sia quello di omesso esame d’un fatto decisivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.
L’illustrazione del motivo esordisce affermando che il diritto alla protezione internazionale spetta non solo a coloro che siano perseguitati da organi dello Stato, ma anche da coloro che sono minacciati da soggetti privati, quando nel paese di provenienza non vi sia un’autorità statale in grado di proteggerli (così il ricorso, pagina 14, ultimo capoverso).
Dopo aver detto ciò, l’illustrazione del motivo prosegue affermando che in ogni caso nella regione di provenienza del richiedente esisteva una violenza diffusa, e che tale situazione di violenza diffusa deve essere accertata ex officio dal giudice di merito, mentre nel caso di specie la Corte d’appello non aveva compiuto tale indagine.
Infine, il ricorrente sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare d’ufficio non solo le condizioni sociopolitiche generali della Nigeria, ma anche la sussistenza “del rischio specifico corso dal richiedente, ossia il rischio effettivo di subire danni gravi in seguito alle minacce” provenienti dalla matrigna (così il ricorso, pagine 16-17).
3.1. Il motivo è manifestamente infondato in tutte le censure in cui si articola. La prima delle suesposte censure è inammissibile in quanto, come già detto, non risulta mai proposta in precedenza, né risulta riproposta in appello.
La seconda delle suesposte censure è infondata, in quanto la Corte d’appello ha ampiamente esaminato e dato conto della situazione sociopolitica della Nigeria, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate.
La terza delle suesposte censure e’, infine, manifestamente infondata, dal momento che, prima che inesigibile, è inconcepibile che il giudice di merito possa accertare ex officio fatti strettamente privati.
4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta (senza inquadrare la censura in alcuna delle ipotesi prevista dall’art. 360 c.p.c.) la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, non avendo la Corte ha ravvisato alcun danno grave con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente”. L’illustrazione del motivo riproduce in sostanza le medesime censure già svolte nel terzo motivo, ed è infondato per le medesime ragioni.
5. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14; nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27.
Il motivo censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto insussistente, nella regione di provenienza del ricorrente, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto lo stabilire se in un paese vi sia o non vi sia la guerra è un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito.
Censurabile in sede di legittimità può essere unicamente il mancato ricorso, da parte del giudice di merito, all’impiego di fonti attendibili ed aggiornate per il suddetto accertamento, ma nel caso di specie la Corte d’appello ha dato ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto il proprio convincimento. Lo stabilire, poi, se siano maggiormente accurate le fonti utilizzate dalla Corte d’appello, o quelle invocate dal ricorrente, è questione ovviamente non prospettabile in questa sede.
6. Col sesto motivo il ricorrente prospetta sia il vizio di violazione di legge (assume violati il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e l’art. 3 della convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati), sia il vizio di “motivazione contraddittoria ed incomprensibile”.
La censura è rivolta contro il capo della sentenza d’appello con cui è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato:
-) sia nel ritenere che il permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato solo per sopperire a situazioni di carattere transitorio;
-) sia nel ritenere non credibili i fatti riferiti dal richiedente a fondamento della propria domanda;
-) sia nell’avere adottato, su quest’ultima; una motivazione apparente;
-) sia nell’avere trascurato di considerare che il richiedente orfano (il che, secondo la difesa del ricorrente, vorrebbe quest’ultimo in una situazione di particolare vulnerabilità; peraltro si rileva che attualmente il ricorrente ha la non trascurabile età di 36 anni);
-) sia per non aver accertato ex officio l’effettiva situazione del paese di origine, rispetto alla condizione raggiunta in Italia dal richiedente protezione.
6.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per estraneità alla ratio decidendi La Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul presupposto che il ricorrente non avesse “nemmeno allegato” condizioni soggettive idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
Giusta o sbagliata che fosse tale valutazione, essa costituiva una autonoma ratio decidendi, che andava impugnata con un motivo di censura ad hoc, il quale tuttavia non è stato proposto.
Il motivo è altresì inammissibile nella parte in cui fa riferimento a documenti che si affermano “depositate in grado di appello” ma rispetto ai quali non viene correttamente assolto l’onere di indicazione e localizzazione richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 6.
6.2. In ogni caso, il motivo è infondato nel merito.
Il ricorrente muove infatti, in tutte le sue censure, da due presupposti che egli dà per scontati, ma che non lo sono affatto, e cioè:
a) il ricorrente in patria è stato minacciato di morte da un familiare;
b) deve considerarsi “vulnerabile” lo straniero il quale abbia in patria una lite coi suoi familiari.
E tuttavia il primo presupposto costituisce oggetto di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in questa sede; il secondo presupposto è totalmente infondato in punto di diritto, dal momento che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari esige o sotto il profilo soggettivo una condizione di particolare debolezza, e tale non è quella di chi sia adulto e sano; oppure sotto il profilo oggettivo la provenienza da un paese dove vengano violati in modo sistematico e grave i diritti fondamentali della persona: circostanza che tuttavia, nel caso di specie, è stata esclusa dalla Corte d’appello.
7. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, poiché
l’amministrazione intimata non ha notificato alcun controricorso.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021