Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.20126 del 14/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37383/2019 proposto da:

J.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 781/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. J.M.L., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la pronuncia di rigetto del Tribunale della domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per un complesso conflitto con la famiglia, anche allargata, ma in particolare con il padre che temeva volesse ucciderlo; di essere transitato in Libia, dove aveva subito ingiusta detenzione e violenze.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’omessa considerazione dei documenti attestanti la compiuta integrazione in Italia, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6 e art. 19 TUI.

2. Con il secondo motivo, lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., con nullità della sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nonché motivazione apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile.

3. Con il terzo motivo, infine, deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 8, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19 T.U.I. nonché la violazione dei criteri legali per il riconoscimento della protezione umanitaria e l’omesso bilanciamento tra le condizioni di vita in Italia e quelle a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio.

4. Tutte le censure sono riferite al rigetto della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ed, essendo strettamente interconnesse, devono essere congiuntamente esaminate.

4.1. Il secondo motivo rappresenta l’antecedente logico degli altri due. Il ricorrente lamenta, infatti, che la Corte territoriale aveva reso una motivazione apparente, avendo omesso da una parte di valutare la dedotta vulnerabilità soggettiva ed oggettiva derivante dalla sua condizione individuale e, dall’altra, di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria, visto che mancava ogni riferimento alle COI attendibili ed aggiornate dalle quali desumere le necessarie informazioni al fine di accertare le condizioni del paese di origine ed il livello di tutela dei diritti fondamentali ivi garantiti.

4.2. Lamenta, altresì, che non era stata affatto considerata la sua documentata integrazione e che, pertanto, il giudizio di comparazione fra la condizione attuale e quella che sarebbe dovuto andare ad affrontare in caso di rimpatrio – postulato dalla giurisprudenza di questa Corte per il riconoscimento della fattispecie in esame – era viziato in quanto si fondava su argomentazioni retoriche ed apparenti che determinavano la nullità della motivazione.

4.3. La censura è fondata.

In relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di origine, infatti, l’affermazione della Corte secondo cui “non risulta provato o financo ipotizzabile che il rimpatrio posso esporre l’appellante, anche in considerazione del luogo di nascita e provenienza, a trattamenti quali quelli contemplati dalla normativa di riferimento della fattispecie in esame (protezione umanitaria)” (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) è del tutto priva di specifici riferimenti alle C.O.I. aggiornate dalle quali tale statuizione possa ritenersi supportata.

4.4. In relazione alla sua integrazione ed alla vulnerabilità dedotta, inoltre, la motivazione è contraddittoria: da una parte, infatti, la Corte afferma che “la documentazione offerta in comunicazione nel corso del presente giudizio non consente di qualificare il richiedente come integrato nel nostro tessuto sociale lavorativo e quindi in una situazione tale che l’eventuale rimpatrio potrebbe determinare un pregiudizio in capo la sua persona” (cfr. pag. 11 terzo cpv.); dall’altra che “l’accertato eventuale inserimento sociale e lavorativo del richiedente nella fattispecie in esame non assurge a fattore esclusivo per il riconoscimento dell’invocata tutela ma rappresenta un elemento che concorre a determinare una situazione di vulnerabilità personale per proteggere il richiedente dal concreto rischio, derivante dal rimpatrio, di trovarsi in un contesto socio ambientale del paese di origine tale da determinare una reale compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”: la contraddizione fra le due affermazioni determina illogicità della motivazione e non consente di comprendere se l’integrazione, come elemento di comparazione – rilevante in se ma, comunque, fondamentale al fine di raffrontarla alla vulnerabilità del ricorrente ed alle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di rimpatrio – sia stata effettivamente considerata.

4.5. La nullità della motivazione ridonda, logicamente, sugli altri due motivi che rimangono logicamente assorbiti.

5. La sentenza, pertanto deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino per il riesame della controversia, in relazione alla specifica fattispecie, sulla base della puntuale valutazione della documentazione prodotta ed alla luce dei seguenti principi di diritto: “secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;

“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;

“in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” dei richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, oltre che a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019; Cass. 8571/2020; Cass. 20642/2020; Cass. 198/2021).

6. La Corte dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Torino per il riesame della controversia ed anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

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