Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20128 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3206-2013 proposto da:

CORTEGRANDE DI C.B.A. E P. SAS, C.B.A., C.B.P., N.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE CUBONI 12, presso lo STUDIO MACCHI DI CELLERE GANGEMI, rappresentati e difesi dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, STEFANO PETRECCA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 80/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

RILEVATO

che:

A seguito dell’esame della compravendita stipulata il 8 1 2002 tra la Cortegrande sas DI C.B., A. e P., e la Paribello e Cesina srl di terreni per complessivi 13283 di cui 12.000 edificabili, al prezzo di circa Euro 5,68 mq, e dopo contraddittorio preventivo, l’Agenzia delle Entrate riteneva che il ricavo dalla vendita fosse stato di 751.287,44, sottoponendo a tassazione la plusvalenza realizzata D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 54 individuava l’iva dovuta in 148800,20, e disconosceva, recuperando a tassazione una minusvalenza di 163.064,55, e quote di ammortamento per Euro 13.158,51,e per l’effetto emetteva l’avviso di accertamento n. ***** (anno imposta 2002) nei confronti della società venditrice.

Contemporaneamente erano emessi avvisi di accertamento nei confronti dei singoli soci per il reddito di partecipazione.

Tutti i contribuenti proponevano ricorso, e in primo grado il giudice, riuniti i ricorsi, riduceva la plusvalenza del terreno compravenduto considerando il valore del terreno nella misura di 25 Euro a mq. A seguito di appello proposto dalla società e dai soci, la CTR della Lombardia con sentenza nr 80/22/12 confermava la decisione di primo grado.

Propongono ricorso in Cassazione sia la società che i soci affidandosi a tre motivi, così sintetizzabili, e cioè:

nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4;

omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio e motivazione apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. e 5, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 36 per carenza ed inadeguatezza della motivazione dell’apprezzamento del giudice del gravame sugli elementi acquisiti in giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste con controricorso, tramite l’avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza del ricorso.

Hanno depositato memorie ex art. 380 bis, comma 1 i ricorrenti.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente occorre precisare, che la richiesta dei contribuenti, formulata incidentalmente nel ricorso, e contestata dal controricorrente, circa la presunta definizione degli ulteriori rilievi contenuti nell’avviso di accertamento non può essere in alcun modo esaminata in questo giudizio visto che sul punto nulla dice la sentenza impugnata né la sentenza di primo grado, né si assume che il giudice del gravame abbia omesso di decidere su uno specifico motivo di appello, e per la verità neppure si indica la doglianza sul punto contenuta nel ricorso introduttivo. In altri termini i ricorrenti surrettiziamente intendono allargare la res litigiosa introducendo un fatto su cui non vi è stato contrasto nei gradi precedenti, circa il disconoscimento della deduzione di alcuni costi, indicati nell’avviso di accertamento. La parte sostiene che per gli altri costi non riconosciuti vi era stata la rinuncia a tale pretesa fiscale in quanto in sede di accertamento con adesione l’Agenzia delle Entrate era disposta a rinunciarvi se fosse stata riconosciuta da esso contribuente legittima la plusvalenza come determinata nell’accertamento.

Invero, il che pare dirimente, la formulazione da parte dell’Ufficio, in sede di accertamento con adesione, di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto alla pretesa fiscale iniziale non determina alcun tipo di rinuncia, né alcun tipo di confessione (v. Cass. n. 9659 del 14/04/2017). Il procedimento di accertamento con adesione ove si concluda senza accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, consente all’Ufficio, in tale evenienza, di procedere legittimamente a dare corso all’avviso di accertamento già notificato, ed in caso di impugnazione parziale, determina l’incontrovertibilità, dei punti non impugnati, come si può agevolmente dedurre dal contenuto del D.Lgs. n. 218 cit., art. 6, comma 4, secondo cui l’avviso perda efficacia solamente “all’atto del perfezionamento della definizione”. Pertanto dalla proposta formulata dall’Agenzia per addivenire all’accordo non può attribuirsi in alcun modo il significato di una rinuncia parziale alla pretesa tributaria né può trarsi alcun convincimento della fondatezza delle ragioni del contribuente senza una disamina degli elementi probatori addotti nel giudizio contenzioso che nel caso in esame è mancato del tutto.

Con il primo motivo i contribuenti deducono che l’individuazione della plusvalenza circa la vendita dei terreni de quibus era avvenuta illegittimamente. In particolare i contribuenti si dolgono che il giudice di primo grado e poi il giudice di appello, (reinvestito della questione con specifico motivo) abbiano considerato sufficiente lo scostamento tra prezzo dichiarato e valore OMI, rappresentando invece tale scostamento una semplice presunzione semplice non in grado di sorreggere la pretesa impositiva.

Invero il ricorrente elude la circostanza che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda anche sulla circostanza che il prezzo al mq quadrato era “inverosimile” ed “irrisorio”, concludendo per la antieconomicità della vendita.

Sebbene, non rientra, pertanto, nella categoria del fatto notorio il valore di un immobile, quando ne sia richiesta una precisa determinazione (Cass. 27 marzo 2003, n. 4556; Cass. 25 febbraio 2002, n. 2698; Cass. 9 luglio 1999, n. 7181), ciò non esclude che il giudice possa ritenere notoria la circostanza dedotta dall’agenzia che nel periodo attuale il valore dei terreni edilizi sia di gran lunga superiore al valore dei terreni agricoli, alla luce della diffusione delle rilevazioni statistiche in materia economica e delle conoscenze dirette della P.A. (Cass. 18 marzo 2004, n. 5493; Cass. 6 agosto 1999, n. 8481). Nel caso proprio l’indicazione del prezzo di vendita ad un valore inferiore di 6 Euro al mq del terreno di 13,283 sia per la parte del terreno a destinazione agricola di circa 1,283 mq, modesta rispetto al tutto, che per quella con destinazione edilizia pari a 12mila mq, sicuramente vile (meno addirittura del costo per un parcheggio di auto per tre ore nel centro città) costituiva una presunzione con i requisiti della gravità, concordanza e precisione in grado di consentire al Fisco di procedere all’accertamento analitico induttivo. E’ palese che è insindacabile, in questa sede, l’apprezzamento, sulla base di “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” espresso dai giudici del merito allorché hanno affermato che nel momento della vendita a terzi dell’immobile per cui è controversia il prezzo indicato nell’atto era in evidente controtendenza rispetto all’andamento del mercato immobiliare, caratterizzato da apprezzamenti molto significativi soprattutto con riguardo alla destinazione edilizia e alla mancanza di differenziazione del prezzo tra terreni agricoli e edilizi.

Invero il giudice di appello correttamente ha quindi considerato in grado di sorreggere la pretesa fiscale, lo scostamento tra i valori dichiarati e quelli oggetto dell’accertamento, anche (e non solo) in base ai dati OMI quanto in base ai dati contenuti nel bollettino “Scenario immobiliare Pavese” pubblicato dagli agenti immobiliari aderenti alla CAA-Fimaa, ed il prezzo di vendita indicato per terreni similari.

Come si vede nel caso oltre allo scostamento di valore, sussistevano ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., sent. n. 9474/2017; n. 26487/2016; n. 24054/2014; da ultimo cfr. anche ord. n. 11439/2018), secondo un apprezzamento di fatto della CTR, e tale valutazione di merito non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice di secondo grado non abbia valutato le prove offerte, sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso in esame il giudice di appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado che peraltro aveva operato una sostanziosa riduzione del valore dei terreni, di oltre il 50% rispetto a quello determinato dall’ufficio. Ciò dimostra che la sentenza di primo grado e poi quella di secondo grado non si erano supinamente adeguate ai valori indicati dall’ufficio. Inoltre gli elementi non valutati, consistono in consulenze di parte, e quindi non potevano assolutamente considerarsi prove.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico–naturalistico e non ricomprende questioni o argomentazioni difensive veicolate attraverso consulenze di parte.

Comunque il giudice ha dato atto che tali valutazioni non erano in grado di inficiare le presunzioni acclarate e cioè il prezzo vile, la identica valutazione di terreni agricoli e edificatori, la notevole differenza tra il prezzo in atti e quello ricavabile dall’osservatorio Pavese e del prezzo pattuito per terreni analoghi. Nel caso quindi le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

In definitiva l’omesso esame di uh fatto decisivo resta integrato solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ma non anche per eventuali divergenze valutative sulla questione oggetto di lite, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015).

Il terzo motivo appare inammissibile in quanto sostanzialmente i ricorrenti si dolgono che il giudice abbia operato una riduzione del valore, il che pare quasi porsi in contrasto con l’interesse di esso ricorrenti.

Invero in altri termini il giudice di merito ha proceduto alla nuova determinazione della pretesa ciò in applicazione del consolidato principio “secondo il quale” il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva dell’accertamento dell’ufficio, con la conseguenza che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formale), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti dei petita delle parti”(da ultimo sent. 27560 del 2018).

Per effetto della soccombenza le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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