LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11861-2015 proposto da:
D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO TODESCO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2014 della COMM. TRIBUTARIA II GRADO di TRENTO, depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica fiscale effettuata dalla G.F. conclusosi con PVC, emetteva avviso di accertamento nei confronti di D.N.D. avendo individuato maggiori ricavi. Avverso il predetto atto proponeva impugnazione la contribuente sostenendo la illegittimità dell’atto impositivo in quanto emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla chiusura del PVC. La CTP adita accoglieva il ricorso, in quanto non era stato rispettato la osservanza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.
La Ctr di Trento, a seguito di appello dell’Agenzia, riformava la sentenza di primo grado confermando l’accertamento.
Propone ricorso in Cassazione il contribuente D.D., affidandosi a tre motivi che illustra con memoria.
Si costituiva, con controricorso, la Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del gravame.
I ricorrenti depositavano ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con tre motivi il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 ex art. 360 c.p.c., n. 3, (motivo ripetuto negli stessi termini al n. 2). e con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.
Il 1 e 2 motivo sono fondati.
Non è in contestazione (come del resto enunciato nella sentenza impugnata) che in data 23.11.2010 sia stato consegnato il pvc mentre il relativo avviso di accertamento sia stato notificato il 21.11.2010 ossia dopo appena 28 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
Chiaramente il requisito dell’urgenza, in grado di esonerare l’Ufficio dall’osservanza del termine, deve essere provata dall’ufficio, trattandosi di eccezione (vedi Cass. Sez. U, n. 18184 del 20/7/2013; Cass., sez. 5, ordinanza n. 27623 del 30/10/2018; Cass. n. 10388 del 12/4/2019).
Non vale a giustificare il comportamento della P.A., nel caso in cui non sia stato rispettato tale termine la circostanza dedotta che fosse imminente la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa. Sul punto la giurisprudenza costante della Suprema Corte ha affermato che “in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (Cass. n. 8749 del 10/4/2018).
Invero, l’amministrazione avrebbe dovuto dedurre come giustificazione dell’urgenza non tanto la scadenza del termine per l’accertamento della pretesa fiscale, ma che l’esercizio della potestà accertativa, nell’imminenza della scadenza del termine, dipendesse da fattori ad essa non imputabili, fino al punto da rendere comunque necessaria l’attivazione dell’accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte non versate dal contribuente.
In definitiva non è l’imminenza della scadenza del termine ad integrare l’urgenza, ma eventualmente l’insorgenza di fatti concreti e precisi che possono rendere giustificata l’attivazione dell’ufficio quando non può più essere rispettato il termine dilatorio a pena di vedere decaduta l’amministrazione, nel caso come si legge nella sentenza l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad indicare nell’avviso “la particolare urgenza era costituita dal termine ultimo del 31.12.2010" per notificare accertamenti relativi all’anno 2005”. Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate, quindi, non ha assolto tale onere, poiché non ha indicato fatti concreti e precisi che le hanno impedito di procedere con l’accertamento tempestivamente per evitare la decadenza. A seguito dell’accoglimento di tale motivo risultano assorbiti gli altri motivi dedotti.
Poiché nella sentenza impugnata non è stato applicato un principio di diritto, con efficacia dirimente, può trovare applicazione l’art. 384 c.p.c., comma 2, e quindi la Corte di Cassazione, previo annullamento della decisione di merito, deve accogliere il ricorso originario proposto dalla parte contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In ordine alle spese processuali, appare equo compensare quelle dei gradi di merito in quanto i principi oggi applicati si sono consolidati di recente, mentre per il giudizio di legittimità si deve applicare il principio della soccombenza, non avendo l’Agenzia posto in essere alcun atto, nell’ambito della autotutela, in grado di uniformarsi al principio sopra richiamato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito, condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali del solo giudizio di legittimità liquidandole in Euro 4100 oltre spese forfetarie ed oneri di legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021