Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20134 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14614-2014 proposto da:

G.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON LUIGI STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO D’ARGENZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2013 della COMM.TRIB.REG. della Campania, depositata il 05/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in cassazione G.L.A., impugnava la sentenza emessa dalla CTR di Napoli, che aveva confermato parzialmente l’accertamento fiscale contenuto nell’avviso *****.

Con l’unico motivo il ricorrente si doleva della violazione del D.L. n. 16 del 2012, art. 8 conv. in L. n. 44 del 2012 nonché errata violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 non sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti circa la inesistenza delle operazioni contestate.

Si costituiva la controricorrente Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso avendo presentato domanda di definizione agevolata Il ricorso pertanto va dichiarato improcedibile non avendo l’Agenzia alcun interesse ad opporsi dovendosi ritenere che, ove il condono non sia stato accolto diventerà definitiva la sentenza gravata dal contribuente.

Per quanto riguarda le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso per carenza di interesse. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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