Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20135 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15312-2014 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINO SOMMA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 268/2013 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 24/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

MOTIVI DI FATTO A seguito di ricorso proposto dal contribuente A.A., con cui si opponeva all’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate a seguito di indagini finanziarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 7 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 la CTP adita confermava l’accertamento non avendo il contribuente documentato i movimenti bancari indicati.

A seguito di appello del contribuente la CTR, con sentenza n. 268/29/13 decurtava dai ricavi, determinati in Euro 782203,19, l’importo relativo alla vendita immobiliare non potendo considerarsi reddito. Con ricorso in cassazione proposto sia nei confronti del MEf che della Agenzia delle Entrate, il contribuente impugnava la sentenza emessa dalla CTR di Napoli, che aveva confermato parzialmente l’accertamento fiscale contenuto nell’avviso, dolendosi, senza peraltro specificare sotto quale profilo nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., che la Ctr avesse considerato anche i movimenti di un conto corrente non riconducibile a lui, ma a terzi in alcun modo a lui legati.

Si costituiva sola la controricorrente Agenzia delle Entrate chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque rigettarlo.

RAGIONI DI DIRITTO Costituisce principio di diritto, che in genere per la sua ovvietà rimane sottinteso, anche se nel caso pare obliterato dal ricorrente, che, a seguito della riforma disposta con il D.Lgs. n. 300 del 1999, alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all’art. 73, comma 4, di tale decreto, e cioè alla data del i gennaio 2001, l’Agenzia delle Entrate è subentrata al Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell’Economia e delle Finanze) nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati e dalla stessa data hanno cessato di essere esercitate dai dipartimenti del Ministero le funzioni trasferite alle Agenzie, le quali restano titolari esclusive dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei dipartimenti (dogane, imposte indirette, entrate e territorio) del Ministero.

Nel caso di specie, quindi, è l’Agenzia delle Entrate l’unico soggetto legittimato a controdedurre, e quindi unico ad essere il destinatario del ricorso in cassazione, sicché, essendo stato il ricorso proposto anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve essere dichiarato inammissibile per tale ultimo soggetto.

Per quanto riguarda il ricorso proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate, va premesso che il ricorrente nel ricorso principale, dopo l’esposizione sommaria dei fatti (pp. 1 – 4), riporta un capitolo intitolato “motivi”, seguito da un’unica intestazione con cui si deduce la circostanza che la ctr abbia confermato l’accertamento sebbene i movimenti bancari considerati si riferissero ad un conto non proprio né a persone a lui legate, senza mai accennare sotto quale profilo chiedeva la riforma ex art. 360 c.p.c..

Il ricorso per cassazione, avendo a oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., sez. U, n. 17931 del 24/07/2013),Inoltre si deve anche tener conto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, per cui i motivi devono essere formulati con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, sicché il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità. Occorre in altri termini una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nell’ipotesi previste, e quindi è inammissibile una critica generica della sentenza impugnata.

Nel caso di specie, invece, pur dopo una ricerca all’interno del testo del motivo, non è possibile rinvenire nessuna precisa indicazione per individuare a quale delle ipotesi, nel quadro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, le censure fossero riferibili. Nel caso l’unico fatto dedotto riguarda l’aver il giudice considerato un conto corrente non riferibile ad esso ricorrente, ma tale enunciazione potrebbe rientrare sia nell’ipotesi di violazione di legge, avendo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, n. 600, art. 32 tenuto conto di dati al di fuori di quelli indicati nella norma, o sotto il profilo della insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, o infine per nullità della sentenza per motivazione apparente.

In ogni caso, il che pare dirimente, va rilevato che non risulta in alcun modo contrastato, quanto affermato nella sentenza impugnata, in cui si evidenzia che il conto corrente esaminato era quello del contribuente, e solo per mero errore materiale era stato indicato in modo erroneo nelle premesse dell’accertamento ma rilevabile ictu oculi dall’esame dei prospetti riepilogativi allegati all’accertamento. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile anche nei confronti della Agenzia delle Entrate e le spese seguono la soccombenza in relazione a tale rapporto processuale.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso contro il Mef, dichiara inammissibile il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 7800 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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