LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6372-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, – in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
– intimati –
Nonché da:
D.N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 20, presso lo studio dell’avvocato FLORANGELA MARANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO TROBIA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 166/2014 della COMM.TRIB.REG. Lazio SEZ.DIST.
di LATINA, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.
RITENUTO
CHE:
In data 30.1.2009 l’Agenzia delle Entrate di Latina notificava a D.N.M. l’avviso di liquidazione a titolo di imposta di registro, imposta di bollo, imposta catastale, imposta ipotecaria, entrate eventuali, tributi speciali e compensi relativi alla sentenza con cui il Tribunale di Latina in data 15.1.2009 aveva disposto lo scioglimento della comunione ereditaria fra i fratelli D.N..
La contribuente impugnava detto avviso eccependo la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonché dell’art. 24 Cost. per assoluta carenza di motivazione dell’atto e lesione del proprio diritto di difesa; eccepiva inoltre che la sentenza non era suscettibile di produrre effetti in quanto conteneva un errore materiale ed era oggetto di appello pendente.
La CTP di Latina con sentenza in data 9.10.2009 accoglieva parzialmente il ricorso liquidando l’imposta in misura corrispondente alla quota attribuita nel dispositivo della sentenza in favore della contribuente, pari a 5/8 dell’asse ereditario, ritenendo adeguatamente motivato l’avviso di liquidazione impugnato.
Proposto appello da parte della contribuente nonché appello incidentale da parte della Agenzia delle Entrate, la CTR del Lazio, con sentenza di data 16.1.2014, senza esaminare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, accoglieva l’appello della contribuente rilevando che era stata prodotta la sentenza della Corte d’appello che, nel respingere l’impugnazione proposta da uno dei coeredi, aveva riesaminato tutta la vicenda costituendo l’unico titolo esecutivo ed annullava l’avviso di liquidazione impugnato mentre rigettava l’appello incidentale.
Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la contribuente la quale deduceva l’inammissibilità del ricorso e proponeva altresì ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO
CHE:
Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che erroneamente la CTR aveva annullato l’avviso di liquidazione emesso sulla base della sentenza del Tribunale di Latina in quanto detta sentenza era stata sostituita da quella emessa dalla Corte d’appello di Roma. Sosteneva che la riforma della sentenza assoggettata ad imposta non incide sulla legittimità dell’avviso di liquidazione ma integra eventualmente un titolo per l’eventuale esercizio del diritto al conguaglio o al rimborso dell’imposta medesima.
Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 comma 2, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4” parte ricorrente deduceva che la sentenza della CTR è censurabile anche con riguardo al rigetto dell’appello incidentale proposto dall’Ufficio per carenza assoluta di motivazione.
Va in primis ritenuta destituita di fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza o mancata prova dell’esistenza di specifico incarico-mandato da parte dell’Agenzia delle Entrate all’Avvocatura dello Stato.
Ed, invero, in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l’art. 366 c.p.c., n. 5, inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi” (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall’Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cass. Sez. 5, n. 24434/16).
Con riguardo al primo motivo di ricorso, va premesso che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la sentenza che, anche parzialmente, definisce il giudizio è soggetta a tassazione, ancorché non passata in giudicato, in quanto impugnata od ancora impugnabile; sicché, l’ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione dell’imposta, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, suoi propri, vale a dire inerenti all’atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell’imposizione.
La riforma, totale o parziale, della sentenza assoggettata ad imposta nei successivi gradì di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, non incide sul predetto avviso di liquidazione, ma integra un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta medesima da fare valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all’avviso di liquidazione – cfr. Cass. 12736/2014; Cass. 9835/11; Cass. 6116/11; Cass. 23468/2007; Cass. 12757/2006; Cass. 6943/2001; Cass. 6952/1996; Cass., n. 12023/18).
Ne’ può trovare applicazione il principio affermato in tema d’imposta di registro sugli atti dell’Autorità giudiziaria secondo cui, qualora il provvedimento giudiziario sia stato definitivamente annullato e sia, quindi, venuta meno l’attribuzione patrimoniale che giustifica il tributo, l’Amministrazione finanziaria, che abbia correttamente emesso l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella di pagamento, senza procedere alla riscossione, non ha interesse, nonostante la soccombenza, a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di annullamento della cartella, emessa dal giudice tributario d’appello, in quanto è venuto meno il presupposto dell’imposta, il cui pagamento comporterebbe la necessità dell’immediato rimborso (vedi in tal senso Cass. Sez. 5, n. 20497/14 e n. 15645/2019).
Tale principio, invero, presuppone la definitività del titolo che ha definitivamente annullato l’originario provvedimento mentre nella specie non vi è prova che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma sia divenuta definitiva.
Detta pronuncia non è quindi idonea ad incidere sull’avviso di liquidazione, stante la perdurante esistenza della sentenza di condanna che ne rappresenta il fondamento, con salvaguardia dell’eventuale diritto al rimborso spettante al contribuente.
In questa direzione milita, del resto, il contenuto testuale del D.P.R. n. 1131 del 1986, art. 37 cit., secondo il quale gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Dalla lettura della sentenza impugnata, si evince all’evidenza la mancanza della motivazione, sia pure sintetica, a sostegno del rigetto del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso incidentale della contribuente è invece inammissibile, non articolando specifiche censure alla sentenza impugnata ma limitandosi a reiterare genericamente e confusamente quanto dedotto nei precedenti gradi di giudizio. Pertanto, in accoglimento del ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale condizionato, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione. Alla stessa demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente (Ndr: testo originale non comprensibile) dell’ulteriore importo a (Ndr: testo originale non comprensibile) del contribuente (Ndr: testo originale non comprensibile) pari a quello dovuto per il (Ndr: testo originale non comprensibile).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021