Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.20145 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7708-2013 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA, depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

RILEVATO

che:

1. – F.R., sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 61/13/12, depositata il 3 dicembre 2012, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a maggiori redditi di impresa accertati, a fini Irpef, Irap e Iva, relativamente al periodo di imposta 2005;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che, con istanza del 23 settembre 2017, la ricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e, quindi, ha depositato in giudizio documentazione relativa al versamento della prima rata;

– con ordinanza del 04 Luglio 2017 la Corte ha disposto la sospensione del processo;

2. – il cit. D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” e che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.” (c. 10);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107);

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (cit. art. 11, comma 10, ult. prop.);

– non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio;

– compensa, tra le parti, le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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