LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21825/2014 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
R.A., (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Silvestrini e dall’Avv. Emanuele Ceci, ed elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 214/11/14, depositata il 3 febbraio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente R.A. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta dell’anno 2005, con il quale veniva accertato, a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, il maggior valore di cessione dell’azienda, con conseguente rettifica del reddito di impresa, sulla base del valore utilizzato dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro. Il contribuente ha contestato che i valori utilizzati dall’Ufficio ai fini dell’imposta di registro potessero essere utilizzati anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.
La CTP di Parma ha accolto il ricorso e la CTR dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 3 febbraio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello errata la determinazione della plusvalenza, in ragione della rettifica del valore dell’avviamento utilizzato dall’Ufficio, ritenendo che dall’avviso di accertamento non si evincono elementi presuntivi, dotati di gravità, precisione e concordanza, tali da ritenere accertato il maggior reddito da plusvalenza. Ne’ l’Ufficio può, secondo la CTR, trasporre gli elementi di accertamento considerati ai fini dell’imposta di registro in materia di imposte dirette in assenza di elementi di fatto dotati di pregnanza indiziaria. La CTR ha, ulteriormente, ritenuto che il contribuente ha dato giustificazione dei valori dichiarati rispetto a quelli indicati ai fini dell’accertamento, trattandosi di una cessione di una azienda sita in un piccolo paese di montagna.
Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro era divenuto definitivo in quanto non impugnato, per cui la CTR avrebbe dovuto astenersi dall’esaminare la metodologia esaminata dall’amministrazione finanziaria.
1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 86, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo l’avviso impugnato in quanto non supportato da idonea base presuntiva, laddove l’accertamento ai fini Irpef delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda e derivanti dal valore dell’avviamento sarebbe vincolante per effetto della definitività di detto valore ai fini dell’imposta di registro.
2 – I primi due motivi si collocano ai limiti dell’inammissibilità, in quanto non colgono l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha qualificato il valore determinato ai fini dell’imposta di registro quale valore di riferimento ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dirette, bensì come mero elemento indiziario.
I motivi sono, comunque, infondati, in quanto lo ius superveniens di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3 (che ha disposto che “il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”) ha escluso, con valenza retroattiva, che l’Amministrazione finanziaria possa accertare in via induttiva la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass., Sez. VI, 6 giugno 2016, n. 11543; Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12265). Tale accertamento degrada, pertanto, a elemento indiziario, che va corroborato con ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, tali da supportare l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, sul quale grava a sua volta la prova contraria (Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., Sez. V, 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 20 ottobre 2020, n. 22849; Cass., Sez. V, 25 novembre 2020, n. 26810; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28275; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 28590).
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto non pregnante il quadro indiziario addotto dall’Ufficio, non si è sottratta all’applicazione dei suddetti principi.
3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto assolta la prova contraria da parte del contribuente circa l’avvenuto scostamento del valore di cessione dell’avviamento rispetto ai valori accertati ai fini dell’imposta di registro, sul presupposto che l’azienda ceduta si troverebbe in un piccolo borgo di montagna. Il ricorrente deduce di avere dedotto l’esistenza di una importante capacità di profitto dell’azienda, derivante dall’ubicazione dell’esercizio e dalla vicinanza ad altra impresa concorrente, circostanza evincibile anche dal reddito medio prodotto nel triennio di imposta precedente la cessione.
4 – Il motivo è inammissibile, posto che la motivazione seguita dalla CTR – nella parte in cui ha ritenuto che il contribuente ha assolto la prova contraria – costituisce autonoma ratio decidendi rispetto all’accertamento della mancanza di pregnanza del quadro indiziario. Avendo, tuttavia, precedentemente la CTR ritenuto, sulla base di tale iter argomentativo, che l’Ufficio non ha assolto alla prova degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva posti a fondamento dell’atto di accertamento impugnato, il consolidamento di tale automa ragione della decisione comporta la stabilizzazione della sentenza impugnata e la carenza di interesse del contribuente all’esame dell’ulteriore profilo di doglianza, con conseguente inammissibilità del motivo.
5 – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla rettifica del valore di cessione dei beni strumentali. Deduce il ricorrente che la CTR si è concentrata sulla ripresa fiscale relativa al valore dell’avviamento, mentre nulla ha statuito in relazione al valore dei beni strumentali. Riproduce, in proposito, il motivo di appello in cui ha dedotto tale circostanza in sede di gravame.
6 – Il motivo è ammissibile, avendo il ricorrente riportato, in ossequio al principio di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’avviso di accertamento, nella parte in cui sì prospettava la suddetta questione, nonché avendo il ricorrente trascritto l’atto di appello nella parte in cui la questione è stata riproposta dall’Ufficio, già appellante.
6.1 – In relazione a tale circostanza non può dedursi l’esistenza di un rigetto implicito, essendo l’intera motivazione della sentenza del giudice di appello incentrata sulla pregnanza indiziaria degli elementi addotti dall’Ufficio ai fini della rettifica del valore di avviamento e della insufficienza dei valori dedotti dall’accertamento ai fini dell’imposta di registro.
6.2 – Diversamente, la contestazione del maggior valore di cessione dei beni strumentali da parte dell’Ufficio deriva da un percorso argomentativo del tutto differente (rideterminazione del valore di cessione previa rideterminazione del costo di acquisto non ancora ammortizzato per i beni il cui processo di ammortamento sia in corso al 31 dicembre 2003, con conseguente emersione di una componente straordinaria di reddito all’atto della cessione), come conferma la stessa memoria di parte controricorrente, ove fa riferimento alle quote di ammortamento dei beni degli esercizi precedenti in ragione del minor utilizzo in concreto dei beni suddetti.
7 – La sentenza impugnata non si è pronunciata su tale domanda, per cui sussiste il dedotto difetto assoluto di motivazione; la sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla CTR a quo, che deciderà anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo motivo, accoglie il quarto in relazione al quale cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021