LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
Dott. MELE Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8933-2013 proposto da:
R.B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
sul ricorso 28256-2013 proposto da:
R.B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 545/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di NAPOLI, depositata il 13/02/2012 ed avverso la decisione n. 2354/2013 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di NAPOLI, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. con il ricorso iscritto al n. 8933/2013 R.G., il sig. R.B.A.A., già socio e amministratore della società PAC di R.B.A.A. (d’ora in avanti, PAC), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Napoli, n. 545 del 13 febbraio 2012, con cui è stato rigettato il ricorso della PAC avverso la decisione della Commissione tributaria di II grado, che aveva dichiarato la legittimità di un avviso di rettifica notificato alla società il ***** e avente per oggetto l’indebita detrazione dell’IVA per l’anno d’imposta 1988;
2. il ricorso è affidato a tre motivi;
3. l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;
4. con successivo e separato ricorso, iscritto al n. 28256/2013 R.G., lo stesso sig. R.B.A.A., sempre nella qualità di ex socio e amministratore della PAC, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sezione di Napoli, n. 2354 del 2013, con cui è stato rigettato il ricorso per revocazione proposto dallo stesso R.B. avverso la sopra citata decisione della Commissione tributaria centrale, sezione di Napoli, n. 545 del 13 febbraio 2012;
5. questo secondo ricorso è affidato a quattro motivi e anche ad esso ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. i due procedimenti sono da riunire per ragioni di connessione;
2. in via logicamente preliminare va esaminato per primo il ricorso in materia di revocazione;
3. con il primo motivo di tale ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’omessa pronuncia o in subordine la violazione di legge, per non avere preso in esame l’oggetto della domanda di revocazione e per avere applicato alla vicenda sottoposta al suo esame una normativa ad essa estranea;
4. con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2;
5. con il terzo motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 2, in relazione all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 115 c.p.c.;
6. con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto processuale decisivo, consistente nel riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, della qualità dell’attuale ricorrente, all’epoca dell’appello;
7. il primo motivo è infondato;
8. parte ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine all’errore revocatorio denunciato, ma in realtà la sentenza impugnata si è espressamente pronunciata su tale punto a pag. 5, allorché ha spiegato di aver escluso che la sentenza n. 545 della Commissione centrale sia incorsa in un errore di tipo revocatorio, essendo semmai ravvisabile un’errata valutazione giuridica non rientrante tra i vizi revocatori previsti dall’art. 395 c.p.c., da far valere secondo gli ordinari mezzi di impugnazione;
9. la circostanza poi che la sentenza impugnata non si sia limitata a negare la natura revocatoria dell’errore denunciato e ad affermarne la natura di errore di diritto, ma si sia anche soffermata a spiegare che l’errore di diritto era effettivamente sussistente, non incide sulla sua reale “ratio decidendi” e dunque non implica alcuna violazione di legge;
10. il secondo motivo è inammissibile, perché con esso il ricorrente non fa valere un vizio della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, ma un vizio della sentenza di cui è chiesta la revocazione;
11. il terzo motivo è invece fondato, sia pure con alcune precisazioni;
12. deve anzitutto rilevarsi che, come emerge dalla narrativa del ricorso e dal corpo del terzo motivo in esame, la critica mossa alla sentenza della CTC impugnata n. 2354 del 2013 è quella di aver commesso una violazione di legge nel valutare la “ratio decidendi” della sentenza della CTC n. 545 del 2012 e dunque nel pronunciarsi sul ricorso per revocazione contro di essa proposto;
13. secondo la sentenza n. 2354 del 2013, infatti, la sentenza n. 545 del 2012 avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso proposto per aver riscontrato un difetto di rappresentanza in capo a R.B.A.A., difetto derivante dalla intervenuta estinzione della società PAC per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese;
14. secondo parte ricorrente, invece, la pronuncia di inammissibilità della sentenza n. 545 del 2012 per difetto di rappresentanza ha una diversa origine, che non ha a che fare con l’intervenuta estinzione della società: essa si fonda, in positivo, sull’esame di una visura camerale dalla quale risultava il nome del precedente legale rappresentante, S.P., e, in negativo, sulla mancata considerazione di un fatto obiettivo che, a dire del ricorrente R.B.A.A., emergeva dai documenti di causa, ossia la sua qualità di effettivo legale rappresentante della PAC al momento della proposizione del ricorso davanti a quell’organo giudiziario;
15. da tale precisazione, discende che oggetto del ricorso è la violazione o falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, della norma che disciplina la revocazione per errore di fatto, ossia l’ipotesi contemplata dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato nel processo tributario dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64, comma 1, e non dunque, come erroneamente riportato nella rubrica del motivo in esame, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 395, comma 1, n. 3, né l’art. 64, comma 2;
16. tale discordanza non rende peraltro inammissibile il motivo;
17. come più volte affermato da questa S.C., l’inesatta indicazione, nella rubrica del motivo di ricorso, delle norme che si assumono violate, non preclude l’esame da parte del Collegio delle argomentazioni che lo sostengono, ogni qualvolta e a condizione che la loro lettura, eventualmente integrata con la narrativa del ricorso, consenta con certezza di comprendere l’essenza della violazione denunciata (v. Cass. n. 4439 del 25/02/2014, così massimata: “in virtù del principio “iura novit curia”, l’erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata, resta senza conseguenze quando dalla descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata possa inequivocabilmente risalirsi alla norma stessa”);
18. passando all’esame del merito del motivo, va osservato che parte ricorrente, in tal modo rispettando il principio di autosufficienza del ricorso, ha riprodotto il contenuto dell’atto dal quale è desumibile in capo al R.B.A.A. la qualità di legale rappresentante della disciolta società PAC e ha anche indicato in quale momento processuale tale documento è stato posto all’attenzione del giudice della sentenza impugnata per revocazione (pag. 7 e 8 del ricorso);
19. il raffronto tra il contenuto di tale documento, ignorato dalla sentenza della CTC n. 542 del 2012, e il contenuto dell’atto che la stessa ha invece valorizzato, ossia la visura del dalla quale risultava il nome del precedente legale rappresentante, S.P., mostra che la decisione è fondata sulla supposta inesistenza di un fatto (la qualità di legale rappresentante in capo al R.B.A.A.) la cui verità era positivamente stabilita e presente agli atti del processo;
20. è dunque ravvisabile quel contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emergente dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, che costituisce l’elemento centrale dell’errore di fatto revocatorio (Cass. n. 442 del 11/01/2018, Cass. n. 22171 del 29/10/2010);
21. inoltre, la sentenza della CTC oggetto di revocazione non ha pronunciato sul fatto in esame all’esito di una discussione delle parti, essendo stata la decisione adottata d’ufficio;
22. ne risulta integrato dunque anche l’ulteriore elemento richiesto dall’art. 395, comma 1, n. 4, come ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza: il fatto su cui è caduto l’errore non ha formato oggetto di discussione e la consequenziale pronuncia non è giunta a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali da parte dal giudice (Cass. n. 9527 del 04/04/2019, Cass. n. 27094 del 15/12/2011);
23. per valutare invece se l’errore di fatto commesso dalla sentenza n. 545 del 2012 sia anche decisivo (anch’esso requisito imprescindibile dell’errore revocatorio, secondo la costante giurisprudenza di questa S.C.: v. da ultimo Cass. n. 26890 del 22/10/2019), occorre considerare che, con tale sentenza, la CTC è pervenuta a dichiarare l’inammissibilità del ricorso davanti ad essa proposto sulla base di due argomentazioni, in apparenza parallele e autonome: a) l’intervenuta estinzione della società ricorrente nelle more del giudizio; b) il difetto di rappresentanza in capo al R.B.A.A.;
24. come si è detto, la sentenza n. 2354 del 2013 ha messo in collegamento queste due argomentazioni, ritenendo che la pronuncia n. 545 del 2012 avesse fatto discendere il difetto di rappresentanza dall’estinzione dell’ente;
25. un’attenta lettura mostra che in realtà nel corpo della motivazione le due argomentazioni non sono tra loro collegate, poiché, nell’ottica della sentenza n. 545, il difetto di rappresentanza del R.B.A.A. era originario, precedeva cioè e non seguiva l’estinzione della società, dato che la rappresentanza sarebbe spettata a S.P. sin dal 1989 e non sarebbe mai venuta meno;
26. anche tuttavia a voler tenere separate le due argomentazioni, occorre verificare se esse costituiscano entrambe autonome “rationes decidendi”; se infatti così fosse, se ciascuna di esse fosse cioè idonea a sorreggere la decisione finale di inammissibilità, l’errore di fatto non sarebbe decisivo, poiché esso vizia esclusivamente la “ratio” consistente nel difetto di rappresentanza e non colpisce l’altra, relativa all’estinzione della società e non direttamente censurata con l’impugnazione per revocazione;
27. tale verifica ha tuttavia, ad avviso del Collegio, esito negativo;
28. proprio in quanto, nell’ottica della sentenza n. 545, il difetto di rappresentanza del R. colpiva il ricorso dall’origine, incideva cioè sulla “legittimatio ad processum” e precedeva temporalmente l’estinzione della società, un ragionevole giudizio controfattuale porta a ritenere che, ove la società non si fosse estinta, la sentenza n. 545 sarebbe comunque giunta a una pronuncia di inammissibilità; con la conseguenza che il brano della motivazione riguardante la cancellazione della PAC dal registro delle imprese non costituisce una premessa indefettibile della decisione finale, ma degrada a mero passaggio argomentativo incidentale, a “obiter dictum”;
29. ciò rende l’errore di fatto commesso dalla sentenza n. 545 del 2012 decisivo e porta a concludere che la sentenza impugnata (ossia la sentenza della CTC n. 2354 del 2013) ha operato una falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo ritenuto che la sentenza di cui era stata chiesta la revoca avesse tratto la conclusione del difetto di legittimazione processuale dall’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese e non invece dalla supposta inesistenza di un documento che quel difetto positivamente escludeva;
30. il quarto motivo è assorbito;
31. la sentenza n. 2354 del 2013 va dunque annullata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
32. quanto alla causa iscritta al n. 8933/2013 R.G. va invece disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della definizione del giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte, con riguardo al ricorso n. 28256/2013, accoglie il terzo motivo, infondato il primo, inammissibile il secondo, assorbito il quarto; annulla la sentenza n. 2354 del 2013 della Commissione tributaria centrale di Napoli in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; rinvia a nuovo ruolo la causa iscritta al n. 8933/2013 R.G.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021