LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12157/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 369/4/2014, pronunciata il 14.10.2014 e depositata l’11.11.2014.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 maggio 2021 dal consigliere Dott. Giuseppe Saieva.
RILEVATO
che:
P.A. proponeva appello avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria provinciale di Ancona aveva respinto il ricorso da lui proposto avverso l’avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005, deducendo che erroneamente la C.T.P. di Ancona non aveva ritenuto dimostrata la provenienza dal padre, Pi.An., delle somme di denaro utilizzate per il pagamento, nel periodo, delle rate di un mutuo “prima casa”, stipulato nel 1999, mentre, al contrario, prova idonea di tale circostanza era rappresentata dalla documentazione relativa alle notevoli disponibilità finanziarie del proprio genitore.
L’Ufficio finanziario contestava l’assunto dell’appellante il quale, al fine di superare la presunzione di maggior reddito fondata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4 e ss. (c.d. redditometro”), avrebbe dovuto dimostrare non solo la mera esistenza di disponibilità finanziarie del familiare, ma altresì la movimentazione delle somme contestate a proprio beneficio.
La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 369/4/2014, depositata l’11.11.2014, riformava la decisione della C.T.P. annullando l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente nella considerazione che i pregressi pagamenti mediante bonifici bancari, le distinte di versamento e la documentazione prodotta dimostravano la disponibilità finanziaria del genitore ed “integravano elementi plurimi precisi e concordanti, certamente idonei a vincere la presunzione contro il contribuente”.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.
Il ricorso è stato fissato nell’adunanza camerale del 14 maggio 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Ufficio deduce “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, 53 e 61, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, assumendo che la C.T.R. avrebbe fornito una motivazione apparente, che si esaurisce nel mero richiamo di altre decisioni della stessa commissione, nonché in clausole di stile, puramente assertive, senza che risultino enucleate le ragioni della decisione.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U. 03/11/2016 n. 22232). Questa Corte ha poi affermato che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass. S.U. 04/06/2008 n. 14814; S.U. 16/01/2015, n. 642), precisando che il giudice d’appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. Sez. 5, 01/04/2016, n. 6326; Sez. 5, 07/08/2015, n. 16612), sicché deve ritenersi nulla – perché meramente apparente una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (Cass. Sez. 5, 30/07/2018; n. 20095; Sez. 5, 21/09/2017, n. 22022; e da ultimo 02/07/2020, n. 13488).
Nel caso di specie, la C.T.R., si è limitata a richiamare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, facendo mero riferimento a “pagamenti mediante bonifici bancari”, a “distinte di versamento”, alla “idonea disponibilità finanziaria del genitore” che, a giudizio della Commissione, avrebbero integrato “elementi plurimi precisi e concordanti, certamente idonei a vincere la presunzione contro il contribuente”, senza tuttavia esplicitare, neppure con motivazione sintetica, il ragionamento logico-giuridico che l’ha condotta a respingere le ragioni dell’Ufficio, ritenendo sulla base delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di merito che la documentazione versata nel fascicolo consentisse di ritenere superata la presunzione iuris tantum che aveva legittimato l’accertamento del maggior reddito”.
Invero le considerazioni esposte sono incongrue rispetto alle questioni prospettate dalla parte, nel senso che non disvelano il percorso logico-giuridico seguito dal decidente per risolverla. Ne’ può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete il compito di integrare la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni motivazionali (cfr. Cass. civ. 5 agosto 2016, n. 16599). L’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione impugnata (cfr. Cass. S.U. sentenza 03/11/2016 n. 22232).
2. Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonché del D.M. 10 settembre 1992 e del D.M. 16 novembre 1992, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che l’Amministrazione finanziaria può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, in relazione al contenuto induttivo di elementi e circostanze riscontrati dall’Amministrazione, quando il reddito complessivo netto accertato si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.
Detto motivo appare meritevole di accoglimento.
Nel caso di specie, trattasi di accertamento sintetico eseguito dall’ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6; norma, in base alla quale l’Amministrazione finanziaria determina (sinteticamente) il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute, degli investimenti e dei consumi effettuati nel corso del periodo d’imposta.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. Sez. 5, 26/11/2014, n. 25104) che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, prevede (al primo periodo) che gli uffici finanziari, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, possano “determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato”. In sostanza, il citato art. 38, prevede che il controllo della congruità dei redditi dichiarati possa essere effettuato partendo da dati certi ed utilizzando gli stessi come indici di capacità di spesa, per dedurne, avvalendosi di specifici e predeterminati parametri di valorizzazione (c.d. redditometro), il reddito presuntivamente necessario a garantirla. Quando il reddito determinato in tal modo si discosta da quello dichiarato per almeno due annualità, l’ufficio può procedere all’accertamento con metodo sintetico, determinando il reddito induttivamente e quindi utilizzando i parametri indicati, a condizione che il reddito così determinato sia superiore di almeno un quarto a quello dichiarato.
A tal fine questa Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, in tema di accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, affermando (v. Sez. 5, 18/04/2014, n. 8995) che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, ma la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma richiede infattì qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, esige espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, l’quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Ne’ la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.
Nel caso di specie l’Ufficio erariale ha assolto l’onere di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa del contribuente, il quale viceversa non ha assolto l’onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente era costituito in tutto o in parte “da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”, così restando esposto alle conseguenze, in tema di accertamento presuntivo del reddito della propria dichiarazione. Ciò posto, avendo l’ufficio accertato nella specie un rilevante scostamento fra reddito imponibile dichiarato e reddito accertato, non appare conforme ai principi normativi sopra richiamati la decisione della C.T.R. che ha disatteso la pretesa dell’ufficio, giustificando incrementi e mantenimenti esclusivamente sulla base di un capitale incrementato dalle disponibilità finanziarie paterne, benché non sufficientemente documentate (Cass. Sez. 5, 24/11/2016, n. 24012).
Invero, l’applicazione del metodo sintetico – sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro – dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su di essi, restando a carico del contribuente – posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori – l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Sulla base delle argomentazioni esposte, si ritiene, pertanto, che i giudici di secondo grado non abbiano correttamente applicato le disposizioni normative poste alla base dell’accertamento sintetico.
3. A questo punto, può ritenersi assorbito il terzo motivo con cui l’amministrazione ricorrente deduce “omesso esame di fatti controversi e decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, lamentando, in particolare, che la C.T.R. non aveva considerato il fatto decisivo che i bonifici per il pagamento del mutuo si riferivano ad annualità precedenti a quelle del periodo accertato.
4. In definitiva, accolti i primi due motivi del ricorso e, dichiarato assorbito il terzo, la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame di merito della vicenda, oltre che per la liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021