LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5150/2019 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Brandoni, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2843/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Cons. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
RILEVATO
Che:
O.S., cittadino della Nigeria (Edo State), ricorre con un unico motivo avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 4 dicembre 2018, che ha rigettato la sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente aveva dichiarato: di essere di religione cristiana; di essere sposato e di avere una figlia; di aver lasciato il Paese di origine perché “il suo lavoro non andava bene”; di essersi perciò recato inizialmente in Libia, ove aveva lavorato tre mesi e, poi, non potendo restarvi per via dei “delinquenti libici”, di essersi imbarcato per l’Italia.
La corte del merito ha rilevato: che l’espatrio era giustificato soltanto da ragioni economiche, sicché difettavano i presupposti per il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); che l’area meridionale della Nigeria, di provenienza del richiedente, non è caratterizzata da situazioni di violenza armata indiscriminata ostative al rientro; che non erano state allegate particolari condizioni soggettive di vulnerabilità del richiedente, tali da giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
Con l’unico motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, commi 1 e 2 bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, nonché il vizio di motivazione. La corte di appello avrebbe respinto la domanda di protezione umanitaria senza effettuare la dovuta comparazione fra la situazione in cui il ricorrente verrebbe a trovarsi in caso di suo rientro in Nigeria e il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia, non avrebbe considerato il rischio di violazione dei diritti umani cui questi andrebbe incontro in caso di rientro e si sarebbe sottratto all’obbligo di cooperazione di ufficio, anche quanto alla verifica dei profili di vulnerabilità soggettiva.
Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. Il suo contenuto è limitato ad una lunga esposizione di argomenti generali di diritto, spendibili in qualsiasi procedimento nella data materia, senza alcun riferimento al provvedimento impugnato ed alla concreta fattispecie. Peraltro, la corte di appello ha correttamente rilevato che, non avendo il ricorrente assolto al proprio onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, non sorgeva alcun obbligo di cooperazione istruttoria.
Poiché il controricorso è caratterizzato da identica genericità, appare giustificato dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021