LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7595/2019 proposto da:
A.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Ciafardini, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1495/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/10/2020 dal Cons. Dott. PIERLUIGI DI STEFANO.
RILEVATO
Che:
A.K., cittadino della Nigeria, ricorre con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 luglio 2018, di rigetto della sua impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva confermato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento del suo status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Il richiedente ha fondato la richiesta sulle seguenti circostanze:
– figlio unico, di religione cristiana pentecostale, all’età di sette anni, dopo la morte del padre, che faceva parte della confraternita degli “*****”, i membri della stessa intendevano farlo entrare nell’organizzazione; per sfuggire alle loro pressioni si era dovuto trasferire, cambiando più volte città, ma era stato rintracciato e minacciato di morte perché non si determinava ai riti di iniziazione; infine era fuggito dal paese, non avendo alternative fra l’essere obbligato ad entrare nella confraternita o ucciso in caso di rifiuto.
La corte del merito ha ritenuto i fatti narrati – vaghi e privi di riscontri oggettivi – non credibili ed ha pertanto escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Quanto alla protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del medesimo articolo, ha accertato che a zona di provenienza del ricorrente non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato. Ha infine rilevato la mancata allegazione di qualsiasi situazione di vulnerabilità individuale idonea a giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
Che:
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3: la corte d’appello non ha valutato la sua credibilità applicando il principio dell’onere probatorio attenuato; la decisione è stata basata su valutazioni esclusivamente soggettive, senza effettuare le necessarie attività di verifica, nonostante fosse stata depositata la documentazione in grado di dimostrare la corrispondenza tra la vicenda narrata e gli effettivi accadimenti riferibili alla setta degli *****.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, per avere la corte d’appello ritenuto che fosse suo onere provare il potere della setta nei suoi confronti e la mancata protezione da parte dello Stato.
I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. L’esistenza di sette religiose, ed in particolare di quella degli “*****”, in Nigeria risulta dalle fonti internazionali e, del resto, è stata accertata in più occasioni da questa Corte (vedi Cass. ordd. 10908 del 08/06/2020 e 3758 del 15/02/2018) che ha considerato come le loro attività ai danni di singole persone, per la generalità e diffusività delle minacce alla libertà ed incolumità, non siano un fatto di natura meramente privata anche se provenienti da soggetti non statuali. Pertanto, vicende quali quella prospettata dal richiedente ben possono integrare gli estremi del danno grave del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; del resto, di ciò, pur nella genericità della motivazione, non sembra dubitare la stessa sentenza impugnata.
Quindi, a fronte di una serie allegazione qual è stata fatta da A., considerando il principio dell’onere probatorio attenuato a suo a carico, sussisteva l’obbligo di adeguata verifica della vicenda in base al dovere di cooperazione istruttoria del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3.
La corte di appello, invece, ha eluso tale obbligo, offrendo una motivazione del tutto apparente, sostenendo acriticamente la non credibilità, nonostante le fonti note, anche richiamate dalla difesa, indichino un rischio di impunità degli “*****” e, quindi, la necessità di verificare effettività del rischio ed il livello di protezione offerto dalle autorità interne.
Resta assorbito il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte d’appello riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione umanitaria.
E’ invece inammissibile il terzo motivo del ricorso, che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, per non avere il giudice d’appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave derivante da una situazione di violenza indiscriminata, avendo la corte del merito accertato, sulla scorta di COI specificamente indicate, che le notizie in ordine alle situazioni di instabilità e di conflitto nei paese riguardano un’area diversa da quella da cui proviene il richiedente, il quale, sul punto, si è limitato a generiche affermazioni contrarie, senza citare fonti diverse o più aggiornate.
All’accoglimento dei primi due mezzi di censura conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio del procedimento alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021