Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20170 del 15/07/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8716/2019 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in Milano, via Raffaello Bertieri n. 1, presso lo studio dell’avv. Leonardo Bardi, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2020 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano, con decreto del 14.2.2019, ha respinto il ricorso proposto da N.F., cittadino del Mali richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente, nato nel *****, aveva riferito: di essere rimasto orfano di entrambi i genitori in tenerissima età; di essere stato affidato allo zio paterno, che non lo aveva iscritto a scuola, ma gli aveva fatto fare il contadino, e che lo aveva poi cacciato di casa, intimandogli di non farvi più ritorno, perché aveva intrecciato una relazione con una ragazza di diversa etnia; di aver lasciato il proprio Paese nel 2014, dopo aver inutilmente tentato di convincere lo zio a riprenderlo in casa, e di essere arrivato in Italia alla fine del 2016, dopo essere transitato per l’Algeria e la Libia, dove era stato imprigionato per quasi due anni.

Il tribunale ha ritenuto attendibile la vicenda narrata, ma ha escluso che essa integrasse i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi accertato che la regione del Mali di provenienza del migrante non versa in una situazione di conflitto armato generalizzato, tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. cit.; ha infine ritenuto che non ricorressero le condizioni per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Contro il decreto N.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo articolato in distinte censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

La decisione è stata assunta il 17.5.2021, a seguito di riconvocazione in Camera di consiglio, in via telematica, del collegio deliberante.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, con l’unico motivo, denuncia: i) violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; ii) omesso esame di un fatto decisivo.

Lamenta che il tribunale abbia escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, o di quella umanitaria, senza tener conto che egli proviene dalla zona più pericolosa del Mali, che è analfabeta ed è privo di qualsiasi relazione socio-familiare nel Paese.

Il motivo è fondato.

Il tribunale, con accertamento non impugnato dal Ministero dell’Interno e perciò coperto da giudicato interno, ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente. Ne consegue che, ai fini della verifica della ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e della protezione umanitaria, il giudice avrebbe dovuto tenere conto delle circostanze allegate da F. (sostanzialmente ridotto in schiavitù dallo zio, che gli aveva impedito di andare a scuola e lo aveva poi cacciato di casa in giovanissima età), valutando le conseguenze cui egli sarebbe andato incontro in caso di suo rientro in Mali, anche alla luce della situazione in cui versa il Paese, con particolare riguardo ad eventuali sistemi di assistenza ivi predisposti in favore di cittadini privi di qualsivoglia relazione socio-familiare e di istruzione: il rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, infatti, ben può provenire da soggetti privati, qualora lo Stato non sia in grado di accordare tutela contro gli abusi da costoro perpetrati, e può risolversi anche nell’impossibilità, derivante da tali condotte, di reperire i mezzi minimali di sostentamento.

Il tribunale, invece, non solo non ha compiuto alcun accertamento sul punto, ma ha respinto la domanda di protezione sussidiaria con una motivazione apparente, limitandosi ad affermare, in via meramente assertiva, che “per quanto in precedenza rilevato” (n.d.r.: deve presumersi in tema di esame del diritto al rifugio, laddove il giudice ha sottolineato che le violenze subite dal ricorrente non provenivano da un agente statale) “il richiedente non ha riferito alcun elemento che possa far ritenere sussistente il pericolo di danno grave”.

La mancata considerazione dei fatti allegati dal ricorrente a sostegno della domanda inficia, a maggior ragione, la decisione di diniego del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rispetto alla quale difetta, inoltre, il doveroso accertamento comparativo finalizzato a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio di diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo delle statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta dal migrante nel Paese d’accoglienza, che deve anche tener conto della attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato (Cass. n. 5524/021).

Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che procederà ad nuovo esame nel merito e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 17 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472