Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20172 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8725/2019 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto 90, presso lo studio dell’avv. Luciano Natale Vinci, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE d’APPELLO di POTENZA n. 538/2018, depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da D.K., cittadino del Mali richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Mali perché il fratellastro (figlio della seconda moglie del padre), con il quale, alla morte del genitore, erano insorti contrasti ereditari culminati in una lite nel corso della quale egli era stato aggredito e picchiato, lo aveva accusato della morte della propria madre, avvenuta a seguito dello spavento in lei provocato dalla violenza del litigio, e aveva minacciato di ucciderlo.

La corte d’appello, oltre a condividere il giudizio di scarsa attendibilità delle dichiarazioni già espresso dal tribunale, ha rilevato che la vicenda, di carattere intra-familiare ed economico, non integrava alcuno dei presupposti per il riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), tanto più che il richiedente: non aveva chiarito perché non si fosse rivolto alla polizia, neppure dopo essersi, in un primo momento, rifugiato presso una zia che viveva nella capitale; che fatta, eccezione per le percosse ricevute nel corso del litigio, aveva subito solo minacce verbali; che non risultava che il fratellastro lo avesse denunciato per l’omicidio colposo della madre. Il giudice ha poi escluso che nella zona del Mali di provenienza del ricorrente vi fosse una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale. Ha infine affermato che l’appellante non aveva allegato la ricorrenza di specifiche situazioni di sua vulnerabilità, non era stabilmente integrato in Italia e che, in caso di rientro nel Paese di origine, non correva il rischio di veder compromesso l’esercizio dei propri diritti fondamentali.

Contro la sentenza D.K. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia respinto le domande di protezione sussidiaria “glissando sulle decine di pagine dell’atto d’appello” spese per dimostrare la sussistenza del danno grave cui egli sarebbe esposto in caso di rientro in Mali; sostiene, ancora, che il giudice avrebbe fondato il giudizio di non credibilità del racconto su criteri diversi da quelli previsti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, omettendo, in particolare, di valutare la situazione in cui versa il suo Paese d’origine.

Col secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., il ricorrente sostiene che la sentenza non avrebbe illustrato le ragioni di rigetto della domanda di protezione umanitaria e rileva che i presupposti per il riconoscimento di tale misura sono diversi da quelli necessari alla concessione del diritto al rifugio o alla protezione sussidiaria.

Il primo motivo è inammissibile perché, innanzitutto, non specifica quale sia il fatto storico dedotto in giudizio che la corte del merito avrebbe omesso di esaminare e che, ove considerato, avrebbe condotto all’accoglimento delle domande, e riconduce erroneamente il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad un insussistente dovere del giudice di confutare parola per parola tutte le difese illustrate a fondamento dell’impugnazione; investe, poi, la principale ratio decidendi sottesa alla pronuncia di rigetto, costituita dal rilievo che i fatti allegati dal ricorrente esulano dai presupposti per la concessione dello status e della protezione sussidiaria, unicamente sotto il profilo della mancata valutazione delle condizioni in cui versa il Mali, che invece la corte d’appello non ha mancato di accertare (con specifico riferimento alla regione di provenienza di K.), né cita o richiama specifiche fonti atte a smentire detto accertamento; non chiarisce, infine, quale dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, il giudice a quo avrebbe violato nell’escludere l’attendibilità del racconto, e si risolve, sul punto, nella pretesa di un nuovo apprezzamento nel merito delle dichiarazioni del ricorrente.

Il secondo motivo è infondato nella parte in cui denuncia il vizio di omessa motivazione, posto che la corte d’appello ha illustrato le ragioni del proprio convincimento (mancata integrazione in Italia del ricorrente, non esposto alla lesione dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio); è invece inammissibile laddove lamenta, ancora una volta in via del tutto generica, l’omessa valutazione della situazione generale del Mali, senza specificare se, e in quale esatta sede processuale, siano stati allegati in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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