LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16435/2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Taranto 90, presso lo studio dell’avv. Luciano Natale Vinci, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge.
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE, d’APPELLO di POTENZA n. 779/2018, depositata il 20/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 20.11.2018, ha respinto il gravame proposto da C.M., cittadino del Gambia richiedente asilo, avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che, confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria. Il ricorrente aveva riferito: di essere nato in una famiglia di religione mussulmana; di aver iniziato a lavorare come sarto presso una comunità di suore; di essersi opposto al padre, che voleva che lasciasse il lavoro temendo una sua conversione alla religione cattolica; di essere stato cacciato di casa per questo motivo; di aver lasciato il Gambia non sapendo dove andare.
La corte del merito ha escluso che la vicenda narrata integrasse i presupposti per il riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha pure escluso che il Gambia sia teatro di un conflitto armato interno o internazionale e versi in una situazione di violenza indiscriminata; ha infine ritenuto inammissibile il motivo d’appello con il quale era stata lamentata la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilevando che il richiedente si era limitato a reiterare la domanda, senza investire la motivazione del primo giudice e senza indicare sue condizioni personali di vulnerabilità. Contro la sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1) Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la corte del merito ritenuto inammissibile il motivo d’appello volto a censurare il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
2) Con il secondo motivo, rubricato come “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato discusso fra le parti – mancato esame della richiesta di protezione umanitaria – violazione conseguente dell’art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione”, C. lamenta che il giudice a quo: non abbia tenuto conto della grave situazione sociopolitica del Gambia e del clima di violenza indiscriminata in cui versa il Paese, fatto che da solo avrebbe giustificato l’accoglimento del gravame, quantomeno sotto il profilo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c); abbia omesso di motivare sul punto, in particolare non indicando le ragioni per le quali il Gambia sarebbe escluso dall’eccezione alla regola della minaccia individuale costituita dall’esistenza nel Paese di un conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata; abbia omesso l’esame della domanda di protezione umanitaria.
3) Il primo mezzo è inammissibile, atteso che il ricorrente non solo non ha chiarito se i passi della sentenza di primo grado e del suo terzo motivo d’appello riportati in ricorso (pag. 7, cpv. 4 e 5; pagg. 9 ultimo cpv. e 10, primo cpv.) esaurissero, rispettivamente, la motivazione di rigetto della domanda di protezione umanitaria e le relative ragioni di impugnazione, ma neppure ha specificato perché la statuizione della corte del merito, di inammissibilità di detto motivo (che, quantomeno per la parte richiamata in ricorso, non menzionava alcun profilo di vulnerabilità di C., limitandosi a evidenziarne la buona integrazione sociale) dovrebbe ritenersi errata (cfr. Cass. n. 22880/017, 20495/2006).
4) Il secondo mezzo è infondato nella parte in cui lamenta l’omessa attivazione da parte del giudice d’appello dei propri poteri istruttori d’ufficio, posto che, al contrario, la corte del merito non ha mancato di consultare fonti internazionali (puntualmente citate in sentenza), dalle quali ha tratto il convincimento che il Gambia non versa attualmente in una situazione integrante un pericolo di danno grave per chiunque vi risieda, a causa dell’esistenza di un conflitto interno generatore di violenza indiscriminata; per il resto il motivo va invece dichiarato inammissibile, in quanto: a) non investe la principale ragione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria, costituita dal rilievo della mancanza stessa di prospettazione del danno grave, tantomeno correlato alla rischio derivante da violenza armata indiscriminata; b) denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, senza considerare che la corte non ha espresso un giudizio di inattendibilità della vicenda, ma si e’, per l’appunto, limitata ad escludere che essa integrasse i presupposti per l’accoglimento delle domande cd. di protezione maggiore; c) non specifica quale sia il fatto decisivo, dedotto in giudizio, che il giudice avrebbe omesso di esaminare e che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento dell’appello; d) deduce un insussistente vizio di omessa motivazione in ordine al motivo d’appello dichiarato inammissibile.
La sostanziale inconferenza delle difese svolte dal Ministero dell’Interno nel controricorso, in cui si sviluppano considerazioni di diritto sempre valevoli nella materia, ma prive di riferimenti al contenuto della sentenza impugnata e ai motivi dell’impugnazione, giustifica la declaratoria di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021