Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20175 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8139/2019 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, via Muzio Clementi, n. 51, presso lo studio dell’avv. Valerio Santagata; rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Urbinati, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2463/2018, depositata il 5/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Cons. Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino del Benin, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese perché, essendo orfano di padre, ed essendosi la madre risposata, era stato spossessato dell’eredità paterna da uno zio, con il quale i rapporti erano tesi. Si era quindi trasferito il Libia per cercare lavoro, e successivamente era giunto in Italia.

Il Tribunale respingeva il ricorso, in quanto pur ritenendo attendibile la narrazione del richiedente, escludeva la ricorrenza di qualsiasi presupposto per l’accoglimento delle sue domande.

2. L’appello proposto dal richiedente, incentrato sulla protezione umanitaria, è stato rigettato dalla Corte di appello di Bologna che ha escluso la ricorrenza di qualsiasi profilo di vulnerabilità.

3. Avverso la predetta sentenza il richiedente ha proposto ricorso, affidato ad unico motivo, illustrati da memoria.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.a Con unico motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 nonché art. 19, per aver erroneamente la Corte di appello escluso la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.b. Il ricorso è inammissibile.

2. In primo luogo va rilevato che manca la certificazione, da parte del difensore, relativamente alla data della procura speciale, come prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13. Va poi rilevato che nella sentenza impugnata, con una motivazione del tutto congrua, è stata escluso che potesse accedersi alla c.d. protezione umanitaria, non essendo stati dimostrati, né tantomeno dedotti, elementi deponenti nel senso della vulnerabilità del ricorrente, per essere stata la relativa richiesta, anche in sede di gravame, formulata in termini affatto generici.

2.a. L’intero ricorso è infatti formulato in maniera assolutamente astratta, in quanto, pur essendo ricco di riferimenti generici a taluni presupposti per l’applicabilità della norma invocata, risulta del tutto privo sia di qualsiasi accenno alla condizione personale del richiedente, sia di una critica alla motivazione resa dal giudice del merito, senza alcuna specifica censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

3. Non si adotta alcun provvedimento in ordine al regolamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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