Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20177 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11280/2019 proposto da:

S.A., domiciliato in Roma, viale Angelico, n. 38, presso lo studio dell’avv. Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 602/2019, depositata il 28/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal Cons. Dott. Marco Vannucci.

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino del Pakistan, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese per timore di essere ucciso, in quanto, avendo assistito a una transazione illecita di materiale esplosivo nella miniera in cui lavorava, era stato.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal richiedente asilo è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, a spese compensate, con la sentenza indicata in epigrafe.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il richiedente asilo, svolgendo cinque motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.a Con il primo motivo si deduce ” omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto della discussione fra le parti: la condizione di pericolosità e la situazione di violenza generalizzata esistente in Pakistan”.

La Corte capitolina – anche violando i doveri di cooperazione istruttoria – non avrebbe considerato l’impossibilità per il richiedente di trovare protezione da parte delle autorità del proprio paese di origine, a fronte di una situazione di crescente insicurezza di quell’area geografica, confermata dalle fonti ufficiali consultabili, tale da far ritenere esistente una ipotesi di protezione sussidiaria.

1.b Con il secondo mezzo si sostiene che tanto le dichiarazioni rese dal richiedente sia davanti alla Commissione Territoriale quanto le allegazioni difensive non sarebbero state correttamente valutate, sia in relazione alla condizione personale, sia in merito alla situazione del Paese di provenienza. Si deduce altresì che si sarebbe dovuta disporre l’audizione del S..

1.c La terza censura attiene ancora al mancato riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, derivante da un’insufficiente valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente, quali emergenti da una serie di fonti all’uopo richiamate.

1.d Con il quarto mezzo, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2,3,4,5,6 e 14, nonché difetto di motivazione e travisamento dei fatti, si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto inadeguata in quanto non sorretta da una congrua attività istruttoria.

1.e. La quinta censura attiene al diniego della protezione umanitaria, sia sotto il profilo motivazionale, sia per una insufficiente valutazione delle condizioni personali del richiedente.

2. I primi quattro motivi sopra esposti, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.

La Corte territoriale ha innanzitutto confermato il giudizio di inattendibilità in merito alla narrazione del richiedente: la relativa motivazione, che rispetta i canoni normativi emergenti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, regge alle critiche svolte dal ricorrente, che si risolvono in un tentativo di ottenere una nuova e più favorevole ricostruzione fattuale inammissibile in questa sede.

La corte territoriale, citando il rapporto di Amnesty International, ha affermato che nella zona di provenienza non si registrano situazioni di conflitto armato o violenza generalizzata rilevanti ai fini della tutela invocata.

Come questa Corte ha già più volte affermato, il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, nel senso che “il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. n. 5675/2021; Cass., 18306/2019).

Nella sentenza impugnata, con una motivazione del tutto congrua, è stata quindi esclusa la ricorrenza di un rischio rilevante nei termini sopra indicati con riferimento alla zona di provenienza del richiedente: le diverse valutazioni espresse nel ricorso si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile, come già rilevato, in seguito alla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

Quanto alla deduzione inerente alla mancata audizione del ricorrente, premesso che nella specie occorre far riferimento al quadro normativo anteriore alle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 25 del 2008, con riferimento alla videoregistrazione del colloquio, soccorre il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza Cass., 27 febbraio 2018, n. 3003).

In definitiva, il giudizio di inattendibilità, insindacabile per le evidenziate ragioni, in ordine alla narrazione del richiedente, esclude la ricorrenza dei presupposti richiesti non solo ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), mentre, quanto alla protezione sussidiaria ai sensi della successiva lett. c), è stata congruamente valutata la carenza di una situazione di violenza indiscriminata nei termini sopra evidenziati.

3. Con il quinto motivo si critica il rigetto della domanda di protezione umanitaria, essenzialmente sotto il profilo della pretermissione dello stato di instabilità del paese di provenienza, nonché delle condizioni politiche ed economiche del Pakistan. La censura è inammissibile, sia perché ripropone, in termini assolutamente generici, senza alcun riferimento alla situazione del richiedente, nonché all’assenza del requisito della vulnerabilità affermata nella decisione impugnata, le circostanze già dedotte in relazione alla protezione sussidiaria, sopra esaminate, sia perché non allega alcun elemento che possa riferirsi alla condizione del ricorrente tanto in Italia, quanto nel paese di origine, e non già alla generalità dei consociati, come il riferimento alla differente durata della vita nei due Paesi.

4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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