LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7506/2019 proposto da:
F.U., elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell’avvocato Salvatore Fachile, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Daniele Valeri;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA n. 734/2019, depositato il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
1) Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da F.U., cittadino del Bangladesh richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il ricorrente aveva riferito: di appartenere, con tutta la famiglia, al partito di opposizione *****; di essere stato accusato di aver ucciso uno dei membri del locale *****, partito al governo, i cui sostenitori avevano per vendetta incendiato l’abitazione familiare e rapito il fratello; di essere espatriato temendo per la sua incolumità, stanti le minacce ricevute, ed anche perché contemporaneamente ricercato dalla polizia per l’omicidio, nella consapevolezza che, se tratto a giudizio, non sarebbe stato sottoposto ad un giusto processo.
Il tribunale ha escluso l’attendibilità del racconto, rilevando: che il ricorrente non era stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempi, luogo) sui fatti essenziali determinanti l’espatrio; che, inoltre, i suoi timori apparivano infondati tenuto conto del ruolo del tutto marginale da lui rivestito all’interno della sezione locale del *****; che, infine, non aveva prodotto alcun documento a prova del fatto, meramente enunciato, di essere stato accusato dell’omicidio. Il giudice del merito ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha quindi escluso che il Bangladesh versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c); ha da ultimo rilevato che F. non aveva allegato la ricorrenza di specifiche sue condizioni di vulnerabilità e che, nel giudizio di comparazione, il contratto di lavoro a tempo determinato da lui prodotto non poteva di per sé valere a dimostrare la sua raggiunta integrazione in Italia.
Contro il decreto, pubblicato il 21.1.2019, F.U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
CONSIDERATO
che:
1) Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione dell’art. 737 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis, in quanto l’udienza di comparizione si sarebbe tenuta dinanzi al GOT e non dinanzi al collegio decidente, e solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 35 bis cit., nella parte in cui non prevede che, laddove sia disposta l’audizione, questa debba avvenire alla presenza di un interprete e che sia effettiva;
2) col secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, perché il tribunale non avrebbe applicato i criteri che presiedono al giudizio di attendibilità, all’onere della prova e al ruolo del giudice nell’istruire il giudizio;
3) con il terzo motivo prospetta la violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per il mancato riconoscimento del diritto di asilo costituzionale;
4) con il quarto, il quinto ed il sesto motivo lamenta, rispettivamente: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e segg., per il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e segg., per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
5) Il primo motivo, prima ancora che infondato (cfr. Cass. nn. 4887/2020, 7878/020), è inammissibile, atteso che il fatto che l’udienza di comparizione sia stata tenuta da un GOT, neppure componente del collegio decidente, non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e che F. non ha allegato al ricorso il verbale di detta udienza né ha specificamente indicato dove esso sia rintracciabile all’interno del fascicolo d’ufficio; parimenti inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio, è la q.l.c. del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, atteso che la necessità della presenza di un interprete si può porre solo nel caso in cui si debba procedere all’audizione del richiedente, mentre nella specie non risulta che F. abbia richiesto di essere sentito dal giudice né che il tribunale fosse tenuto a disporre la sua audizione alla stregua della normativa speciale richiamata in rubrica (cfr. Cass. n. 21584/2020).
6) Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non chiarisce sotto quale specifico profilo il giudice abbia violato i criteri che presiedono alla valutazione di attendibilità del richiedente ed all’onere della prova e si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle molteplici circostanze di fatto sulle quali il tribunale ha fondato il proprio negativo accertamento, non sindacabile nella presente di legittimità se non nei limiti stabiliti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Va aggiunto che, una volta esclusa la credibilità del ricorrente, il giudice a quo non era tenuto ad alcun approfondimento istruttorio in ordine alla prospettata situazione persecutoria nel Paese d’origine (Cass. n. 16925/18).
7) Il terzo motivo è infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 11110/19, 16362/16), il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicché non v’e’ più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3.
8) Il quarto motivo è inammissibile perché muove dal presupposto della veridicità della vicenda narrata dal ricorrente, che invece il tribunale ha ritenuto non credibile.
9) Parimenti inammissibile è il quinto motivo che, laddove lamenta il rigetto della domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), si fonda sul medesimo, errato, presupposto, mentre, nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. cit. si limita a contrapporre, in termini di mero dissenso, altre fonti a quelle sulle quali il tribunale ha fondato il proprio accertamento in ordine all’insussistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata.
10) Il sesto motivo è infondato in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione e ha reputato non idoneo a comprovare un’effettiva e seria integrazione del ricorrente in Italia il contratto di lavoro a tempo determinato da questi prodotto.
E’ appena il caso di rilevare che l’eventuale protrarsi del rapporto di lavoro e l’allegazione di ulteriori indici comprovanti la raggiunta stabilità di F. nel tessuto socio-economico italiano potranno, eventualmente, essere posti a fondamento di una nuova domanda di protezione umanitaria.
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021