Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20184 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7909/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 388, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Passalacqua, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pierluigi Vecchiotti, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 1024/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto da S.A., cittadino del Ghana richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il giudice del merito ha condiviso la valutazione della C.T., di scarsa attendibilità del racconto del richiedente, incoerente, non circostanziato e non corredato da documentazione, aggiungendo che, comunque, il diritto d’asilo e/o la protezione sussidiaria non spettano a chi abbia commesso un reato grave di diritto comune o abbia concorso alla sua commissione; ha quindi escluso che il Ghana versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale; ha infine rilevato che S. non aveva allegato la ricorrenza di specifiche sue condizioni di vulnerabilità.

Contro il decreto, pubblicato il 25.1.2019, S.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con un primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1 bis e art. 27, commi 1 e 1 bis, perché il tribunale non avrebbe adempiuto al proprio dovere/potere di cooperazione istruttoria; (ii) con un secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, perché la domanda di protezione umanitaria sarebbe stata respinta senza svolgere il necessario giudizio comparativo fra la vita che conduce in Italia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio; (iii) con un terzo motivo, per mancanza di motivazione/motivazione apparente, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 112 c.p.c., non avendo il tribunale evidenziato le specifiche lacune spazio/temporali che inficerebbero la credibilità del suo racconto; (iv) con un quarto motivo, per omesso esame del fatto decisivo che l’omicidio, anche involontario, è punito in Ghana con la pena di morte, e per l’omessa valutazione della documentazione prodotta, sia con riferimento alle condizioni in cui versano le prigioni del Paese ed alle difficoltà dei cittadini di comuni di ottenere un giusto processo, sia in relazione alle attività sociali e lavorative da lui svolte in Italia.

Il terzo motivo, che riveste priorità logico-giuridica, deve essere accolto.

Il tribunale ha fondato il rigetto delle domande di status e di protezione sussidiaria su una ragione principale (inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente) e su una ragione subordinata (quand’anche credibile, S. avrebbe commesso un grave reato, che gli precluderebbe l’accesso alle misure invocate).

Quanto alla prima ratio, tuttavia, la motivazione non fa neppure cenno alla vicenda narrata dal ricorrente, – il cui nucleo essenziale emerge (peraltro intuitivamente – attesa la mancata indicazione perfino del reato di cui il richiedente sarebbe accusato) solo dalla lettura della seconda ratio – né individua gli elementi di fatto che denoterebbero l’incoerenza o la vaghezza delle sue dichiarazioni, e si risolve nell’utilizzo di espressioni stereotipe e/o standardizzate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare l’esattezza del percorso logico-giuridico sotteso alla decisione e quindi non attinge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 9105/2017).

All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame nel merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, posto che il pur errato assunto secondo cui la commissione di un grave reato precluderebbe l’accesso alle c.d. misure di protezione maggiore, nonostante la vigenza in Ghana della pena di morte, presuppone il preventivo vaglio di attendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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