Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20185 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7032/2019 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro Longo, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da D.M., cittadino della Guinea richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito: di essere figlio di un attivista politico che organizzava manifestazioni per il candidato D., che era stato poi sconfitto alle elezioni presidenziali; di aver perso la madre e il fratello, morti nel *****, mentre partecipavano ad una manifestazione politica in occasione di dette elezioni; di aver lasciato il Paese per paura di subire la stessa sorte.

Il tribunale ha ritenuto inattendibili tali dichiarazioni perché confuse, illogiche e in parte contraddittorie e ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che la Guinea Conakry versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale; ha infine rilevato che all’atto del suo ingresso in Italia il richiedente aveva dichiarato di chiamarsi M.M., nato in *****, senza spiegarne le ragioni, e che la documentazione medica da lui prodotta, riferita a tale diverso soggetto, era mancante di una diagnosi precisa e non esplicitava le cure a cui egli doveva sottoporsi, sicché non vi erano elementi sufficienti per ritenere sussistenti specifici profili di vulnerabilità idonei a giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Contro il decreto, pubblicato il 23.1.2019, D.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente in ordine al rigetto della sua richiesta di audizione;

col secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35 bis, per violazione della normativa riguardante l’obbligo di fissazione dell’udienza di audizione.

I motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto perché connessi, sono fondati.

Il tribunale ha infatti rilevato in premessa che – attesa l’assenza di documenti o prove testimoniali – l’unica fonte valutabile per vagliare la fondatezza delle domande sarebbe stata l’audizione del richiedente; tuttavia, con affermazione palesemente contraddittoria non solo rispetto a tale premessa, ma anche in relazione al prosieguo della motivazione (laddove ha osservato che, per la confusione dei dati posti a disposizione della C.T. e a sostegno del ricorso, non potesse ritenersi raggiunta la prova della condizione di vulnerabilità del richiedente) ha deciso di non dar corso all’audizione perché, “non necessaria”. Ricorrono dunque i vizi denunciati, posto che il rigetto della richiesta di audizione si fonda su affermazioni fra loro in insanabile contrasto (che ridondano nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’audizione è obbligatoria se il giudice la ritenga necessaria per acquisire chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente (Cass. n. 21584/20).

All’accoglimento dei motivi conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Perugia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso, con i quali si denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del provvedimento della C.T., non tradotto in una lingua nota al ricorrente, e si lamenta il rigetto nel merito delle domande.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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