LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8248/2019 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà Di Bruno 15, presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto n. 104/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 31/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Cons. Dott. LUCA SOLAINI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso proposto da I.A., cittadino pakistano richiedente asilo, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma sussidiaria, e di quella umanitaria.
Il ricorrente aveva dichiarato di essere figlio di genitori adottivi, che lo avevano in un primo momento trattato bene, per poi costringerlo a vivere in una stalla, insieme agli animali di cui doveva prendersi cura; di aver perciò accettato di intrattenere un rapporto omosessuale dietro compenso; di essere stato scoperto, di aver per questo subito maltrattamenti non solo dai propri familiari ma anche dagli altri appartenenti alla propria comunità, che lo avevano cacciato dal villaggio; di essere stato quindi costretto a lasciare il Paese.
Il tribunale ha reputato il racconto nel complesso inattendibile, in quanto I. aveva riferito di un unico rapporto omosessuale, la cui dinamica peraltro non era chiara (avendo il richiedente, nel corso dell’audizione dinanzi alla C.T., dapprima dichiarato di aver violentato un altro ragazzo e poi precisato che in realtà quest’ultimo, per giustificarsi dinanzi alla comunità, lo aveva accusato di averlo violentato); ha rilevato al riguardo che un’unica esperienza non bastava a denotare un orientamento omosessuale dell’istante, il quale, del resto aveva egli stesso negato di essere gay. Ha pertanto respinto le domande di riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha poi escluso che il Pakistan versi in una situazione di violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato interno o internazionale; ha infine rilevato che il richiedente non aveva allegato specifici profili di sua vulnerabilità idonei a giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Contro il decreto, pubblicato il 31.1.2019, I.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) con il primo motivo, per violazione di (non indicate) norme di diritto, perché il tribunale non ha esaminato la domanda alla luce di informazioni aggiornate e precise circa la situazione generale in cui versa il suo Paese d’origine; (ii) con il secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, per mancato rispetto dei criteri che regolano il giudizio sulla credibilità del richiedente; (iii) con il terzo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4, per aver il giudice omesso di indicare le fonti in base alle quali ha escluso che il Pakistan versa in una situazione di violenza indiscriminata.
Il primo e il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, devono essere accolti.
Il tribunale, che non ha ritenuto di dover sentire a chiarimenti I., non ha fondato il giudizio di inattendibilità delle sue dichiarazioni sulla loro contraddittorietà intrinseca od estrinseca o sulla loro pur affermata, ma in alcun modo illustrata) genericità o lacunosità: il giudizio non si basa, infatti, sull’unica incoerenza ravvisata nel racconto (che del resto, nel corso di un colloquio necessariamente oggetto di traduzione ben potrebbe essere spiegata da un errore di comprensione della domanda o della risposta) ma sul rilievo che il ricorrente non può essere ritenuto omosessuale per aver intrattenuto un unico rapporto con una persona del suo stesso sesso, tanto più che egli stesso ha negato di essere gay.
A parte la (non censurata) contraddittorietà della conclusione (un conto è reputare inattendibile il racconto, altro è ritenere che esso non integri i presupposti per il riconoscimento delle misure di protezione c.d. maggiori), l’indagine è stata dunque indirizzata verso un profilo di fatto del tutto irrilevante, posto che il giudice non deve valutare se il richiedente sia o meno omosessuale, ma se sia o meno effettiva la minaccia che per tale ragione egli afferma essergli stata rivolta, ancorché si tratti di una ragione in realtà insussistente: nella specie, pertanto, il tribunale avrebbe dovuto accertare, anche mediante l’attivazione dei propri poteri istruttori d’ufficio, se, nel contesto territoriale e sociale in cui la vicenda si è svolta, l’aver intrattenuto anche un unico rapporto con una persona del suo stesso sesso fosse fatto sufficiente a sottoporre il richiedente al rischio di subire atti persecutori e/o trattamenti inumani o degradanti da parte di una comunità intollerante (i maltrattamenti di cui una persona è oggetto a causa del proprio – vero o presunto – orientamento sessuale non possono essere certo ricondotti, come erroneamente ritenuto dal giudice, ad una vicenda privata), se non addirittura una denuncia penale ed un processo (lo stesso giudice riconosce che in Pakistan l’omosessualità è punita come reato).
Parimenti fondato è il terzo motivo del ricorso, avendo il tribunale respinto la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza indicare le fonti sulle quali ha basato il proprio convincimento circa l’insussistenza, nella specifica regione del Pakistan di provenienza del ricorrente, di una situazione di violenza armata indiscriminata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).
Il decreto impugnato va pertanto cassato, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, al Tribunale di Perugia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021