Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20188 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11889/2019 R.G. proposto da:

Y.Z.I., (o Y.Z.I.), rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Bonsegna, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce depositato il 13 marzo 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 13 marzo 2019, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da Y.Z.I. (o Y.Z.I.), cittadino della Costa d’Avorio.

Premesso che il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine per sottrarsi ai continui contrasti tra sua madre e la seconda moglie del padre, la quale praticava la magia nera, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, osservando che non era stata allegata una persecuzione personale e diretta riconducibile ai motivi previsti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8. Ha escluso inoltre la configurabilità delle fattispecie previste dall’art. 14, lett. a) e b), del medesimo decreto, rilevando che la narrazione risultava generica e contraddittoria, nonché riflettente motivi meramente familiari, ricollegabili a non meglio precisate minacce subite dal ricorrente ad opera dello zio, che intendeva costringerlo a sposare sua figlia. Ha aggiunto che non erano stati dedotti il rifiuto o l’incapacità delle autorità locali di fornire protezione dalle predette minacce, escludendo anche che in Costa d’Avorio fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato: in proposito, ha richiamato informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali risultava che, nonostante la persistenza di una situazione non del tutto soddisfacente sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, il conflitto sviluppatosi in quel Paese a seguito alle elezioni presidenziali tenutesi nell’anno 2010 era ormai cessato e le elezioni del 2015 si erano svolte in un clima generalmente pacifico, con il successivo avvio di un processo di consolidamento della pace e di superamento dei disordini sociali. Ha escluso infine la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, rilevando che il ricorrente non aveva rappresentato profili di vulnerabilità personale né elementi utili a dimostrare l’avvio di un serio percorso di integrazione in Italia; ha ribadito che la Costa d’Avorio costituiva ormai una repubblica democratica retta da un governo impegnato a garantire il rispetto della legge, precisando comunque che le violazioni dei diritti fondamentali genericamente allegate dal ricorrente non trovavano riscontro nella vicenda narrata, ritenuta peraltro non credibile.

3. Avverso il predetto decreto lo Y.Z. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 27, comma 1-bis, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver escluso la credibilità e la rilevanza della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, sulla base di una versione dei fatti assolutamente diversa da quella da lui fornita, che ha condotto ad un travisamento totale delle ragioni del suo allontanamento dal Paese di origine. Aggiunge che il Tribunale ha immotivatamente escluso la necessità di procedere alla rinnovazione della sua audizione, da lui sollecitata al fine di colmare le lacune della narrazione, soprattutto in riferimento alle difficoltà cui egli andrebbe incontro in caso di rimpatrio.

2.1. Il motivo è fondato.

La motivazione del decreto impugnato risulta, in effetti, gravemente perplessa nella parte concernente la ricostruzione della vicenda personale del ricorrente, riportando da un lato le dichiarazioni rese da quest’ultimo, da cui emerge che la scelta di abbandonare il Paese di origine è stata determinata da contrasti insorti tra le due mogli del padre, ed escludendone dall’altro la credibilità, in virtù dell’osservazione che il ricorrente è espatriato per sottrarsi a non meglio precisate minacce di uno zio, che voleva costringerlo a sposare sua figlia. Nel rilevare l’inidoneità della prima versione dei fatti a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, a causa dell’assenza di elementi atti ad evidenziare una persecuzione personale e diretta per motivi riconducibili al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e l’insufficienza della seconda a legittimare la concessione della protezione sussidiaria, in ragione del carattere familiare dei contrasti e della mancata allegazione dell’incapacità o del rifiuto delle autorità locali di offrire un’adeguata protezione al ricorrente, il Tribunale non ha preso posizione in ordine alle ragioni che hanno effettivamente indotto il ricorrente ad allontanarsi dalla Costa d’Avorio, avendo fondato la propria decisione sull’uno o sull’altro racconto, a seconda della forma di protezione invocata, astenendosi dal verificare quale dei due rispondesse al vero, ed omettendo finanche di precisare se fosse stato il ricorrente a modificare la propria narrazione nel corso del giudizio. La mancata risoluzione della questione di fatto riverbera i propri effetti sulle ragioni addotte a giustificazione del diniego di tutte le forme di protezione invocate, avendo il Tribunale fondato la propria decisione, anche in riferimento alla protezione umanitaria, sull’inattendibilità della vicenda personale allegata dal ricorrente, la cui incerta individuazione, privando la motivazione in diritto del necessario sostrato fattuale, impedisce di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito per giungere al rigetto delle domande.

3. Il ricorso va pertanto accolto, restando assorbito il secondo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto, in via subordinata, la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù del medesimo travisamento dei fatti che ha condotto al diniego delle altre forme di protezione, nonché dell’omesso esercizio dei poteri ufficiosi d’indagine ai fini dell’accertamento della situazione esistente nella Costa d’Avorio.

4. Il decreto impugnato va conseguentemente cassato, con il rinvio della causa al Tribunale di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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