Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20195 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16438/2020 proposto da:

A.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marucco Irene, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1607/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 03/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/03/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato il diniego della protezione internazionale o umanitaria invocata dal cittadino pakistano A.R., nato a *****, il quale aveva dichiarato: di essere musulmano; di aver frequentato per 4 anni la scuola; di aver lavorato come contadino, occupandosi di compravendita di immobili col padre; di essere stato ingiustamente accusato della morte di un ragazzo a seguito di una lite civilistica per una promessa di vendita, in cui era rimasto ucciso anche il padre; di essersi convinto a fuggire dal Paese in quanto la controparte aveva il sostegno di un potente politico; di temere, in caso di rientro, di essere ucciso dai familiari del ragazzo morto, oppure di essere arrestato e consegnato a costoro.

1.1. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. 1.2. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

2. Il primo motivo denunzia la violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riguardo alla mancata audizione nonostante il ricorrente fosse stato ritenuto non credibile per le numerose contraddizioni del racconto – ed alla mancata considerazione delle condizioni di generalizzata instabilità del Pakistan, paese caratterizzato dalla violazione dei diritti fondamentali.

2.1. Con riguardo al primo aspetto, la censura è inammissibile perché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il rigetto della richiesta di audizione è stato espressamente motivato a pag. 9 della sentenza impugnata, per la sua genericità.

2.2. Invero, questa Corte, in piena sintonia con la linea interpretativa adottata dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 26 luglio 2017, Moussa Sacko; sentenza 19 marzo 2020, LH c/ Bevandorlasi es Menekultugyi Hivatal; sentenza 6 luglio 2020, Mikiyos Addis) ha in estrema sintesi affermato che: il richiedente asilo ha diritto ad essere ascoltato, almeno in una occasione, in sede amministrativa o giurisdizionale; il relativo verbale o trascrizione dev’essere messo a disposizione del giudice competente a decidere sull’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di asilo; quest’ultimo può rinnovare l’audizione, pur in presenza della videoregistrazione del primo colloquio svolto dinanzi la Commissione territoriale ove ne ravvisi la necessità, anche per acquisire chiarimenti in ordine ad eventuali incongruenze (Cass. 21584/2020); lo stesso deve disporre detto rinnovo ogni qualvolta nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi (Cass. 27073/2019), non preventivamente dedotti ed approfonditi nella fase amministrativa, ovvero quando il ricorso contenga l’istanza del richiedente di essere ascoltato, purché questa precisi gli aspetti in ordine ai quali egli intende fornire chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 6752/2021); è onere del ricorrente procedere all’immediata contestazione della eventuale nullità, ex art. 157 c.p.c., comma 2, dovendosi, in difetto, ritenere integrata la sanatoria del vizio” (Cass. 15954/2020).

2.3. Quanto al secondo aspetto, la censura difetta di specificità, poiché l’esclusione della sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata motivata con ricorso a COI qualificate e aggiornate (v. pag. 11 della sentenza impugnata), di tal che essa, sotto l’apparente deduzione di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, al rinnovo della valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie già effettuata dal giudice di merito e non ripetibile in questa sede (Cass. Sez. U., 34476/2019).

3. Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché dell’art. 10 Cost., comma 3, in quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto alla protezione umanitaria in considerazione della “effettiva condizione della zona di provenienza”.

3.1. Anche questa censura è inammissibile per difetto di specificità, risolvendosi in generiche affermazioni sulle condizioni di estrema povertà della regione di provenienza e sulla “profonda integrazione sul territorio”, anche in ragione dello svolgimento di attività lavorativa non meglio specificata.

4. L’assenza di difese degli intimati esonera dalla pronuncia sulle spese.

5. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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