Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20196 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16464/2020 proposto da:

I.C., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Marucco Irene, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1656/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/03/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’appello di Torino ha confermato il diniego della protezione internazionale o umanitaria invocata dal cittadino nigeriano I.C., nato a *****, il quale aveva dichiarato (senza essere ritenuto credibile) di essere cristiano, mentre il padre era un guaritore di religione animista; che viveva e lavorava in un’altra città, ma alla morte del padre era stato richiesto di subentrargli nella venerazione di un feticcio (“oracolo del *****”); che dalla madre aveva saputo che gli altri figli erano stati uccisi dalla magia nera (*****), sicché, preso dall’ira, aveva gettato benzina sull’idolo incendiandolo; che per questo lo avevano catturato e volevano seppellirlo vivo, ma lui – senza fare denuncia alla polizia in quanto connivente con gli animisti – era fuggito in Libia e nel 2016 era approdato in Italia.

1.1. Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione.

1.2. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

2. Il primo motivo denunzia la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, “anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente e alla omessa motivazione sul punto”.

3. Il secondo mezzo lamenta la violazione e/o erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3.

4. Entrambi i motivi sono inammissibili perché estremamente generici.

4.1. In particolare, le censure sulla mancata audizione sono del tutto prive di autosufficienza, tanto più in assenza di riferimenti nella sentenza impugnata, mentre le deduzioni sulle condizioni generali della Nigeria non sono conducenti ai fini del preteso riscontro di una condizione di violenza indiscriminata idonea a giustificare la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

4.2. Altrettanto generiche sono le censure del secondo motivo, poiché, dopo una serie di astratte considerazioni sull’istituto, esse si risolvono nello scarno riferimento alla giovane età del ricorrente, alle sue condizioni di assoluta precarietà ed alla sua provenienza da una regione devastata dalla povertà.

5. L’assenza di difese degli intimati esonera dalla pronuncia sulle spese.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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