LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18243 r.g. proposto da:
J.O., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Antonio Gregorace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana n. 31.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.
– resistente –
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in data 3 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 8/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
Che:
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da J.O., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.
2. La sentenza, pubblicata il 3 ottobre 2019, è stata impugnata da J.O. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Prima di esaminare i motivi di impugnazione, occorre dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), posto che dallo scrutinio del fascicolo è emerso il mancato deposito da parte del ricorrente, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata.
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.
Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021