LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37852-2019 proposto da:
P.S.J., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che, unitamente all’avvocato ANTONIO COPPOLA, lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1290/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI ANCONA depositata in data 19/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
Che:
P.S.J., cittadino della *****, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese a seguito di un attentato terroristico in occasione del quale erano morti tutti i propri familiari;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento P.S.J. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 22/6/2016;
tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Ancona con ordinanza in data 19/8/2019;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata corrispondenza delle ragioni di fuga del ricorrente dal paese di origine con i presupposti di legittimazione delle forme di protezione internazionale rivendicate; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato; 3) della insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità suscettibile di giustificare il riconoscimento dei presupposti per la c.d. protezione umanitaria;
il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da P.S.J. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;
il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale, pur avendo ritenuto credibile l’istante, erroneamente omesso di esercitare i propri doveri di integrazione istruttoria d’ufficio, al fine di assumere informazioni complete sul proprio paese di origine, con particolare riguardo alla verifica circa l’effettiva sussistenza del rischio concreto di un danno grave alla persona a carico del richiedente in connessione con le vicende terroristiche indicate a fondamento della propria fuga dalla *****;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a sostegno del rigetto della propria domanda intesa al riconoscimento della protezione internazionale nella specie rivendicata;
osserva preliminarmente il Collegio come oggetto dell’odierno esame debba essere convenientemente circoscritto all’indagine circa la correttezza del discorso elaborato dalla corte territoriale in ordine al mancato riconoscimento, in favore del ricorrente, della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), essendo rimaste del tutto prive di censura le argomentazioni dedicate dal giudice a quo alla giustificazione del rigetto delle domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, in relazione alle ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), nonché della c.d. protezione umanitaria, avendo l’odierno ricorrente limitato il discorso critico sottoposto all’esame di questa Corte alle sole questioni concernenti l’insufficienza e l’incongruità dell’esame condotto dal giudice a quo sull’effettività e la concretezza del rischio di un danno grave alla persona del ricorrente rilevante ai sensi del citato D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c);
ciò posto entrambi i motivi in esame – congiuntamente esaminabili per motivi di connessione – sono fondati;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente;
al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11312 del 26/04/2019, Rv. 653608 – 01), purché si tratti di fonti qualificate e affidabili, provenienti da organismi dotati di competenze, informative e collaborative, nella materia della protezione internazionale, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, (cfr., al riguardo, Sez. 1, Ordinanza n. 11103 del 19/04/2019, Rv. 653465 – 01);
nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, essendosi inammissibilmente limitata (al di là dell’indecifrabile riferimento a non meglio precisati siti di organizzazioni internazionali che operano sul territorio, alla stampa e ai media) al richiamo, peraltro generico e del tutto laconico, ai contenuti di un sito, “*****”, di per sé inidoneo (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che lo connota) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sé insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (cfr., al riguardo, Sez. 3, Ordinanza n. 8819 del 12/05/2020, Rv. 657916 – 06);
ciò posto, avendo il giudice a quo disatteso la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) cit., senza esercitare adeguatamente i propri doveri di cooperazione istruttoria ai fini di detto riconoscimento, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021