Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.20225 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33364-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio legale LEGALITAX, rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO CRAMAROSSA;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti successive –

e contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA GRAZIA MASTINO, FABIO CRAMAROSSA;

– controricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 683/1/2018 della COMMISSIONE TRINBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza della C.T.R. Piemonte che, in controversia promossa da M.R. sull’impugnazione delle intimazioni di pagamento e le connesse cartelle esattoriali afferenti alla società “Nuova Camur di M. e Co. Snc” per gli anni di imposta 1993-1995, ha accolto l’appello della contribuente in riforma della sentenza di primo grado, ritenendo prescritti i crediti stante la operatività del termine quinquennale di prescrizione. La CTR, in applicazione dei principi contenuti nella sentenza di Cass., S.U, n. 23397.2016, dichiarava la avvenuta prescrizione dei crediti erariali, intervenuta in data 8.10.2009, per mancata interruzione del termine di prescrizione che aveva preso corso in data 8.10.2004.

Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto un primo ricorso per cassazione, notificato in data ***** a mazzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, cui ha resistito la parte intimata mediante deposito di controricorso.

Successivamente l’Ufficio impugnava nuovamente la cennata sentenza proponendo ricorso per cassazione a mezzo di difensore privato, notificato in data *****, cui resisteva l’intimata mediante deposito di controricorso.

ADER Agenzia delle entrate Riscossione ha depositato memoria.

Il Collegio, preliminarmente, dispone, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione dei due ricorsi in base al principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre che nei casi espressamente previsti, anche ove ravvisi in concreto – come nella specie appare del tutto evidente – elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult., Cass. S.U., n. 18050 del 2010).

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate Riscossione Ader, quale subentrato a Equitalia servizi di riscossione spa a mezzo di difensore privato è inammissibile – Cass. S.U. n. 30008 del 2019 -. Passando all’esame dell’atro ricorso proposto da ADER e Agenzia delle entrate.

Col primo motivo del primo ricorso si deduce violazione dell’art. 2946 c.c., del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 e dell’art. 2953 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

L’Ufficio lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto operante per i crediti tributari il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di una espressa previsione di legge e in falsa applicazione dei principi enunciati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 23397 del 2016, concernente il termine di prescrizione dei crediti previdenziali, e disconoscendo il momento interruttivo del diverso termine di prescrizione decennale ex 2946 c.c., realizzato con la notifica delle intimazioni di pagamento in data *****.

Il motivo è fondato.

Orbene, la Corte è ferma nel ritenere che “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (quindi se è già previsto un termine di prescrizione di 10 anni come effettivamente è nel caso di specie – rimane di 10 anni) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c. (i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass., 5. U., n. 23397 del 2016).

Pertanto, le Sezioni unite non hanno anche affermato che, in mancanza di impugnazione, ad ogni credito contenuto in cartella trovi applicazione la prescrizione breve: nel caso di specie, ossia per IVA, IRPEF e IRAP, è previsto un termine di prescrizione ordinario decennale e non un termine più breve. Il principio di diritto richiamato dalla CTR va dunque integrato dai seguenti principi espressi da questa Corte, che si riferiscono alla durata della prescrizione dei crediti erariali (…) il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass., n. 32308 del 2019)” (Cass., Sez. VI, 5, n. 18703 del 2020).

Orbene, la CTR non si è attenuta ai superiori principi laddove ha ritenuto che relativamente ai crediti erariali contenuti negli atti di riscossione non impugnati trovasse applicazione la prescrizione breve, dovendosi al contrario riconoscere che il termine di prescrizione per i tributi erariali oggetto della lite è di dieci anni, in virtù dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni – cfr. Cass. n. 12740 del 2020 -.

Sulla base delle superiori argomentazioni va accolto l’unico motivo del primo ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione Ader e Agenzia delle entrate a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, dichiarato inammissibile il secondo ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione Ader a mezzo difensore privato, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte che disporrà anche per le spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente nel giudizio dichiarato inammissibile, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione ADER e dall’Agenzia delle entrate. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da ADER Agenzia delle entrate riscossione a mezzo di difensore privato.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 magio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente nel giudizio dichiarato inammissibile, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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