LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23107-2019 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 319/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. C.M., cittadino *****, ha proposto ricorso, sulla scorta di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Bologna che confermando l’ordinanza pronunciata dal tribunale della stessa città, ha rigettato le sue richieste di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione internazionale sussidiaria o, in ulteriore subordine, di protezione umanitaria.
Il ricorrente afferma di essere espatriato per sottrarsi alle minacce di organizzazioni malavitose, interessate ad ucciderlo per essere stato egli testimone di un delitto, e di aver raggiunto l’Italia dopo esser stato arrestato in Libia.
La Corte d’appello ha giudicato inattendibile la narrazione dell’interessato e, comunque, ha escluso che i fatti narrati giustificassero le suddette richieste di protezione.
Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.
La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 17 novembre 2020, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 in cui la corte d’appello sarebbe incorsa ritenendo non credibile il suo racconto. Il motivo va disatteso perché si risolve in una critica dell’apprezzamento dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alle ragioni del suo espatrio, apprezzamento che la corte di appello ha motivatamente svolto con puntuale riferimento al disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in cui la corte d’appello sarebbe incorsa negando la protezione sussidiaria. Il motivo è inammissibile, perché formulato in termini astratti e generici, risolvendosi in una rassegna di principi di diritto non ancorata a specifiche emergenze processuali.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e la nullità della sentenza per inesistenza della motivazione, in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e al D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 bis: il ricorrente censura il diniego di protezione umanitaria, lamentando la mancanza di una valutazione individuale che valutasse anche le sofferenze patite in Libia, testimoniate dalle cicatrici ancora visibili, e comparasse la vita individuale e familiare del richiedente in Italia e quella a cui egli troverebbe esposto per effetto del rimpatrio. Il motivo va disatteso, perché ad onta dell’erroneo riferimento all’inattendibilità della narrazione del ricorrente (di per sé irrilevante ai fini della pronuncia sulla domanda di protezione umanitaria, come ai fini della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) – la corte di appello ha operato proprio quella valutazione comparativa (costituente giudizio di fatto non censurabile in questa sede se non sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo) che il ricorrente sostiene essere mancata, affermando (pag. 6 della sentenza, secondo capoverso) che non era nota la condizione del richiedente nel Paese di origine e che, d’altra parte, non vi era prova che il medesimo avesse raggiunto l’integrazione in Italia (non essendo all’uopo sufficiente la circostanza di “aver partecipato a qualche attività di volontariato”).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e art. 5, comma 6 T.U. Imm., oltre all’omesso esame di fatto decisivo, censurando la mancata motivazione sulle vicende occorse al richiedente in Libia. Il motivo è da rigettare, per il principio che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione (2861/18, 31676/18 10835/20).
Il ricorso è rigettato.
Nulla per le spese, non avendo il Ministero espletato attività difensive.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021