Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.20235 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25136-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 661/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

CONSIDERATO IN FATTO

S.G. – cittadino del ***** – ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Catania, ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.

Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese per il timore dell’ira violenta del padre nei suoi riguardi in quanto il bestiame di famiglia, in sua custodia, era stato sottratto dai ribelli, sicché arrivò in Libia dove, con l’inganno si trovò ad operare, per quattro anni, con un gruppo di ribelli dedito al vandalismo; infine fu arrestato dalla Polizia e quando liberato fuggì verso l’Italia.

Il Tribunale etneo ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale, ritenendo che il narrato non era credibile e, comunque l’espatrio collegato a vicenda di contrasto familiare, mentre non sussistevano elementi fattuali e giuridici adeguati a sostenere l’accoglimento di una delle forme di protezione previste dalla normativa in tema.

Il richiedente asilo propose gravame avanti la Corte d’Appello di Catania, che respinse l’impugnazione ponendo in rilievo l’assenza l’effettiva non credibilità del racconto reso dal S. e l’assenza in ***** di una situazione socio-politica connota da violenza diffusa, mentre in ordine alla protezione umanitaria la Corte etnea rilevò l’assenza di condizioni di vulnerabilità e l’inadeguatezza degli elementi forniti circa l’attività lavorativa svolta in Italia – rapporto di alcuni mesi nel settore agricolo -, nonché procedette ad operare la richiesta comparazione.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte etnea articolando unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal S.G. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -. Con l’unica doglianza il ricorrente deduce violazione del disposto D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 32, comma 3 in relazione al rigetto della sua domanda di godimento della protezione umanitaria, posto che il Collegio etneo ha ritenuto non rilevante il suo soggiorno di quasi quattro anni in Libia, Paese scosso da violenza diffusa specie nei riguardi dei migranti.

La censura appare inammissibile poiché generica in quanto si compendia nella contestazione apodittica della statuizione resa dalla Corte territoriale senza un puntuale confronto con la motivazione esposta dai Giudici etnei al riguardo. Difatti la Corte distrettuale ha, anzitutto, osservato come il racconto appariva non credibile poiché poco circostanziato circa le azioni di vandalismo, cui – asseritamente – era costretto a partecipare e del tutto mancante la spiegazione della ragione per la quale i libici potevano coartare la sua volontà.

Quindi, i Giudici eteni hanno puntualizzato come il ricorrente nemmeno aveva precisato quali reflui psico somatici di questa esperienza violenta aveva riportato ed erano ancora in essere stante il difetto di ogni allegazione sul punto da parte del ricorrente.

A fronte di detta puntuale analisi della questione l’argomento critico svolto dal ricorrente si compendia nella mera affermazione che i migranti in Libia sono soggetti a violenze e soprusi, senza anche la necessaria allegazione – pur richiamando all’uopo arresti di legittimità – quali specifiche conseguenze psicosomatiche egli soffra ed abbia segnalate ai Giudici e da questi non sono state considerate.

Il ricorrente, dunque, non censura in modo specifico la ricordata motivazione resa dalla Corte siciliana, sicché il mezzo d’impugnazione svolto appare inammissibile.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poiché il controricorso non presenta il contenuto processuale tipico di detto atto.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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