Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20242 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33421/2019 proposto da:

V.C., P.M.S., quali genitori della minore V.D., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Invernizzi Lara, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.M., quale curatore speciale della minore V.D., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Bo Lorena, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, *****;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2021 dal cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 22/2019, depositata il 7/6/2019, ha confermato la decisione di primo grado, dell’ottobre 2018, di dichiarazione dello stato di adottabilità della minore V.D., nata a *****, dall’unione coniugale tra V.C. e P.M.S., e di collocamento della minore presso una famiglia affidataria, mentre, in parziale riforma della stessa decisione, ha disposto la prosecuzione dell’affidamento etero-famigliare, a fronte di pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, dei figli minori P., B., A., J. e Ju. (la coppia aveva avuto nove figli, alcuni divenuti maggiorenni), per un biennio dalla sentenza di primo grado, con previsione di diverse modalità di incontri tra genitori e figli minori.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, all’esito di audizione degli affidatari della piccola D., dei genitori e dei minori P., B. ed A., degli operatori dei Servizi Sociali e delle consulenti tecniche d’ufficio, psicologica e psichiatrica, espletate in primo grado, nonché acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, che risultava dimostrato lo stato di abbandono in cui versava la minore D., che era apparsa alle consulenti “ipostimolata e non curata sul piano fisico con un leggero ritardo evolutivo connesso all’ambiente in cui viveva”, in relazione al generale stato di incuria e di abbandono morale e materiale in cui si trovavano tutti gli altri figli della coppia, malgrado interventi sia individuali sia di gruppo posti in essere dai Servizi Sociali (avendo, peraltro, i genitori non aderito ad incontri fissati per sostegno alla gestione domestica in seguito alla nascita di D.).

La Corte territoriale ha inoltre rilevato che: a) la madre era stata definita, nel *****, dal CSM, che la seguiva fin dal *****, soggetto “con personalità sottostante di tipo istrionico con tendenza alla somatizzazione ed alla rivendicabilità”, soprattutto nei confronti del marito, era invalida civile al 100% con scarsa efficienza cognitiva e risultava quindi evidente la malattia psichica di cui era affetta (senza necessità di ascolto del medico curante della stessa o della mediatrice famigliare, essendo piuttosto la capacità genitoriale ad essere deficitaria) nonché la sua incapacità sia di cogliere i bisogni e le aspettative dei figli sia di seguirli nell’inserimento scolastico, nell’igiene e nella vita quotidiana, pur risultando capace di offrire “un certo rifornimento affettivo” e, in ogni caso, non si poteva ipotizzare un margine di recupero compatibile con la crescita dei figli; b) il padre era persona dotata di pensiero “normalmente strutturato ma povero, concreto, semplice”, non sembrava in grado di valutare adeguatamente i problemi e le priorità, pur manifestando un attaccamento affettivo ai figli; c) per la minore D. sussisteva un concreto grave rischio psico-evolutivo, laddove si fosse consentito che le dinamiche famigliari trascuranti, adottate dai genitori nei confronti degli altri figli, venissero attuate anche nei confronti dell’ultima nata, considerato lo stato di grave trascuratezza della piccola, sia dal punto di vista materiale sia da quello relazionale ed affettivo; d) i genitori, dotati di scarse capacità genitoriali, non sarebbero in grado di recuperarle in tempi compatibili con le esigenze della minore, considerata anche la loro non più giovane età (il padre, 49 anni, la madre, 45 anni); e) peraltro, i genitori preadottivi avevano confermato che la minore non faceva mai riferimento ai genitori e la circostanza aveva trovato riscontro nella relazione dei servizi Sociali del febbraio 2019.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 2/10/2019, V.C. e P.M.S. propongono ricorso per cassazione, notificato il 31/10/2019, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Avv. G.M.C., Curatore speciale della minore V.D., (che resiste con controricorso) e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Torino (che non svolge difese).

I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in relazione all’omessa/carente motivazione sul nesso di causalità tra il disturbo psichiatrico, di cui sarebbe affetta la madre della minore, e la sua capacità genitoriale, nonché alla sua contraddittorietà, laddove è stato ritenuto che la capacità genitoriale permane per l’accudimento degli altri figli e non è stato spiegato perché l’età “non più giovane ” dei genitori naturali (49 e 45 anni) sarebbe di ostacolo ad un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con le esigenze della minore; 2) con il secondo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, della L. n. 184 del 1983, art. 8 per essere la sentenza fondata, in ordine al presupposto dello stato di abbandono, morale e materiale, della minore, su enunciazioni del tutto generiche, sia l’omessa motivazione e la violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 1, 8, 12 della convenzione di Strasburgo, resa esecutiva con L. n. 357 del 1974, art6. 132 Cost., per non avere la Corte di merito valutato, all’attualità ed in concreto, l’interesse del minore, anche in relazione ai legami con i fratelli e le sorelle, e lo stato di abbandono; 3) con il terzo motivo, la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, in ordine alla richiesta di integrazione o rinnovo della consulenza tecnica e di audizione della mediatrice famigliare, a fronte di fatti sopravvenuti.

Un quarto motivo autonomo, indicato a pag. 3 del ricorso, per nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o apparente motivazione in ordine al motivo di impugnazione volto a dimostrare il legame parentale esistente tra la piccola ed i fratelli e le sorelle maggiori, non risulta svolto nel corpo del ricorso.

2. Le censure di motivazione apparente o intrinsecamente illogica ed incoerente, sviluppato in tutti i motivi di ricorso, sono infondate.

La Corte di merito, al fine della necessaria verifica dello stato di abbandono, morale e materiale, della minore D. ha considerato la situazione generale del nucleo famigliare (la coppia ha avuto nove figli, alcuni dei quali ormai maggiorenni) ed ha ritenuto di dovere impedire che le condizioni di incuria e grave trascuratezza che avevano riguardato tutti gli altri figli della coppia (sia in ordine all’igiene e cura personale sia riguardo all’inserimento scolastico) si continuassero a ripercuotere negativamente sull’ultima nata, stante il gravissimo rischio psico-evolutivo risentito da quest’ultima.

La malattia psichiatrica accertata a carico della madre ha quindi costituito solo uno dei motivi determinanti lo stato di abbandono.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

L’omesso esame implica poi, nella specie, una richiesta di revisione del giudizio di merito, inammissibile in questa sede.

Va ancora evidenziato che alcuna contraddittorietà è ravvisabile in rapporto allo stato di abbandono di D. ed alla condizione degli altri figli, che possono “rientrare nel domicilio domestico” con conseguente idoneità dei genitori nei loro riguardi. Al contrario, in sentenza, si dà atto che, in primo grado, per gli altri figli minori, era stato disposto un affidamento etero-famigliare, con sospensione della responsabilità genitoriale e fissazione di incontri genitori-figli in luogo neutro e che, nella decisione definitiva di primo grado, ciò era stato confermato, con declaratoria di decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale. La Corte d’appello ha confermato le statuizioni di primo grado, in punto di decadenza dei genitori, stabilendo soltanto che gli incontri tra i minori P., B., A., J. e Ju. ed i fratelli ed i genitori potessero avvenire, anziché in luogo neutro, presso l’abitazione di questi ultimi, con cadenze ed orari specifici, nell’evidente necessità, evidenziata dal tutore controricorrente, di soddisfare sul punto la volontà di mantenere i legami famigliari tra i fratelli.

In definitiva, la Corte ha confermato anche per questi ultimi il collocamento etero-familiare, solo consentendo ai medesimi di mantenere quei significativi rapporti con i genitori, che D. non aveva mai avuto.

Il riferimento all’età dei genitori è stato solo un argomento ulteriore per evidenziare che, essendo D. la più piccola, è presumibile che il recupero della capacità genitoriale in relazione alla medesima sarebbe più lungo e difficile.

3. Il secondo motivo è infondato, in ordine alla lamentata violazione di legge.

Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).

Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).

Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.

Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nella L. n. 184 del 1983, art. 1 (Cass. 22934/2017).

In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia sentenza del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).

Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass.4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).

Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre e del padre ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità degli stessi di recupero in tempi congrui del rapporto genitoriale, sulla base di un’osservazione avviata nel ***** e di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria espletata in primo grado ed in appello (il padre, sebbene affezionato ai figli, è parso carente a livello cognitivo e non in grado, a parte le attività ludiche, di valutare i problemi e le priorità, stabilendo e facendo rispettare le regole; la madre è risultata affetta da una grave patologia psichiatrica, che la ha resa invalida al 100%, e si è dimostrata incapace di cogliere le esigenze ed i bisogni dei figli, di seguirli nel percorso scolastico, nell’igiene e nella vita quotidiana, essendosi rivelata incapace di provvedere addirittura a sé stessa).

Non rileva la semplice volontà della madre o del padre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.

Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno solo enunciato dai genitori di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).

Peraltro, i genitori preadottivi hanno confermato lo stato di serenità della bambina.

La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre e del padre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione di D., nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare alla minore un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.

La Corte d’appello ha altresì dato atto dell’atteggiamento di rifiuto da parte dei genitori dei diversi interventi di sostegno attuati negli anni dai Servizi Sociali.

L’interesse della minore è stato poi considerato sia in ordine al legame con i genitori naturali (avendo la Corte di merito dato rilievo al fatto che la piccola non ha interiorizzato legami significativi con i genitori o i fratelli) sia in relazione alle condizioni personali (essendosi evidenziato che la piccola dopo l’allontanamento dai genitori registra un netto generale miglioramento).

4. Il terzo motivo e’, in parte, inammissibile, in parte infondato.

In ordine alla mancata motivazione sul rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, i ricorrenti non deducono dove, come e quando la richiesta sia stata formulata in appello. Peraltro, i fatti sopravvenuti sono individuati in modo del tutto generico (un asserito miglioramento nel rapporto di coppia).

Va poi ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile – come nel caso di specie – dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 326/2020; Cass. 5219/2007).

In ultimo, non può ritenersi nulla per carenza assoluta di motivazione la sentenza impugnata, neppure sotto il profilo della mancata audizione della mediatrice familiare o del medico curante della madre, a fronte del concreto stato di disgregazione familiare, dovuto alla accertata incapacità, non certo transeunte ma protrattasi nel tempo, dei genitori a svolgere il loro ruolo.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il processo risulta esente.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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