Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20245 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29570/2019 proposto da:

T.S., rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Papa, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Federica Federici, in Roma, Viale delle Milizie, n. 140, giusta procura speciale allegata al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

P.M., e Pe.An., rappresentati, assistiti e difesi dall’Avv. Carlo Rampi, e domiciliati nello studio dell’Avv. Erika Iannucci, in Roma, via D. Cucchiari, n. 48, in forza di atto di procura speciale in calce al controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e nei confronti di:

C.F.;

P.P.;

Avv. Valentina Puglisi, nella qualità di difensore dei minori;

Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

Il Sindaco del Comune di Roma, nella qualità di tutore provvisorio dei minori;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5201/2019 pubblicata il 30 luglio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 febbraio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 30 luglio 2019, emessa nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 50399, 50525 e 50603 del 2018, la Corte di appello di Roma ha rigettato gli appelli proposti da P.M. e Pe.An., da T.S. e da C.F., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 18/2018, depositata in data 11 gennaio 2018, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori P.N., nata il ***** e P.T., nato il *****; ha confermato la nomina del Sindaco pro tempore del Comune di Roma quale tutore provvisorio; ha vietato ogni contatto fra i parenti e i minori; ha incaricato il tutore di attivare per i minori tutti gli opportuni interventi terapeutici presso il competente TSRMEE, anche per il successivo inserimento in diversi nuclei familiari.

2. La Corte di appello di Roma, dopo avere rilevato che nel corso del primo e del secondo grado di giudizio erano stati compiuti lunghi ed approfonditi accertamenti e che il padre dei minori non aveva proposto appello, con la conseguenza che nei suoi confronti la pronuncia di adottabilità era passata in giudicato, ha affermato che:

– la madre non era in grado, a causa di problematiche psicologiche, di fare fronte alle esigenze affettive ed educative dei figli minori e che, in ogni caso, gli eventuali tempi necessari per il recupero delle capacità genitoriali erano incompatibili con le esigenze evolutive dei minori;

– l’ipotesi di affidamento ai nonni paterni non era praticabile perché la mera disponibilità ad occuparsi dei minori non era fondata su un credibile e concreto progetto di vita e non era suffragata da rapporti significativi pregressi con N., che era stata portata via dalla madre nel ***** e per oltre un anno, fino al collocamento in casa famiglia, non aveva avuto più rapporti con i nonni; i nonni, inoltre, durante il corso del procedimento di volontaria giurisdizione e di quello successivo di abbandono, avevano tenuto comportamenti inadeguati nei rapporti con gli operatori della casa famiglia, la madre e i bambini, non avendo fatto nulla per riattivare i contatti tra T. e la madre, proprio nel periodo topico per lo sviluppo dell’attaccamento con le figure di riferimento; T. era giunto in casa famiglia in condizioni deplorevoli, così evidenziando lo scarso accudimento della famiglia paterna; i nonni avevano mantenuto un atteggiamento polemico, provocatorio e non collaborativo con il personale della struttura e la casa famiglia aveva fatto presente che non era più possibile gestire gli incontri sia con i genitori, che con i nonni paterni, nocivi per i minori e pregiudizievoli per la serenità della struttura e, con provvedimento del 5 settembre 2017, era stata individuata una struttura diversa, con compiti di vigilanza sugli incontri del Tutore; che i nonni avevano altri due figli, S. e Sw. di ***** anni, il maggiore dei quali necessitava di cure specialistiche costanti e che tale situazione appariva difficilmente compatibile con i bisogni di T. e N. che richiedevano particolari attenzioni e di essere seguiti in maniera diretta e costante nel loro percorso di crescita;

-quanto alla nonna materna, dalla CTU era emerso che la stessa aveva dichiarato di potere essere di supporto alla figlia, ma di non vedersi come collocataria degli stessi in assenza della figlia, non avendo continuità di rapporto con i nipoti (aveva frequentato N. nei primi tre mesi di vita e dall’età di un anno e mezzo fino ai due anni, mentre T. lo aveva conosciuto in casa famiglia) e che non era suo desiderio sostituirsi alla figlia nell’affidamento; la stessa, peraltro, conviveva con il coniuge invalido e con difficoltà deambulatorie e aveva un rapporto molto complesso con la figlia.

3. I giudici di secondo grado hanno concluso che all’esito di quanto emerso dagli atti del giudizio e dalla consulenza tecnica d’ufficio, trovava conferma l’inadeguatezza genitoriale della madre e che non era sostenibile che potesse essere trovato nella nonna materna e nei nonni paterni un sufficiente ausilio per accudire i bambini, avendo i minori vissuto con i genitori e i nonni anni di gravi conflittualità familiare e di precarietà che avevano inciso profondamente sul loro stato psico-fisico, sottolineando che, nel lungo periodo di istituzionalizzazione, la loro unica risorsa affettiva era il legame di attaccamento fraterno che si era instaurato fra i due bambini e che era opportuno mantenere.

4. T.S., avverso la detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

5. P.M. e Pe.An. hanno depositato controricorso e ricorso incidentale fondato su due motivi.

6. C.F., il Sindaco pro tempore di Roma, quale tutore provvisorio, e l’Avv. Valentina Puglisi, difensore dei minori, non hanno svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 12 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole la ricorrente che la Corte di appello erroneamente ha affermato che ella non si vedeva come collocataria dei nipoti e non solo come supporto alla figlia, avendo fatto formale richiesta di affidamento dei nipoti e riferendosi le parole usate ad una presa di coscienza delle difficoltà della figlia e al desiderio di sostenerne il percorso, nonché al senso di responsabilità e di rispetto del ruolo materno; che i giudici di secondo avevano recepito soltanto le osservazioni di segno negativo svolte dal C.T.U..

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di riscontri positivi del CTU sulla personalità e adeguatezza della signora T. e di valutazione anche solo potenziale della capacità di mantenere rapporti significativi, poiché il consulente aveva osservato che le risposte al questionario risultavano coerenti tra di loro e formulate comprendendo il senso delle affermazioni; la puntualità e la cura nell’aspetto e nella igiene della persona; l’atteggiamento disponibile e collaborativo; lo sguardo diretto e la postura ferma; l’eloquio fluido, con un discorso coerente e logico espresso con il tono di voce accesso; il pensiero esente da elementi di fabulazione e/o confabulazione; il tono dell’umore in asse; l’assenza di elementi di tipo psicopatologico sia al colloquio che al test somministrato.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, l’omessa, insufficiente, apparente motivazione, che si era limitata acriticamente alla riproduzione, peraltro incompleta ed insufficiente, delle osservazioni svolte dalla CTU.

3.1 Le esposte censure, che vanno trattate unitariamente in quanto strettamente connesse, sono in parte inammissibili e in parte infondate.

3.2 Premesso che il vizio di omesso esame è inammissibile perché non rispetta le prescrizioni sulle modalità di deduzione del vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze e che non sussiste il vizio di motivazione apparente della sentenza che ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), deve osservarsi che, nel caso in esame, la Corte di appello, con una motivazione-~ww6 adeguata, permette di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, integrando gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, che giunge alla conclusione della inadeguatezza genitoriale della madre, nonché alla non sostenibilità di un sufficiente ausilio per accudire i bambini nella nonna materna, oltre che nei nonni paterni, in ragione delle carenze e delle criticità che erano state rilevate dal consulente d’ufficio, avendo i minori vissuto con i genitori e i nonni anni di gravi conflittualità familiare e di precarietà che avevano inciso profondamente sul loro stato psico-fisico.

3.3 In particolare, si legge nella sentenza impugnata che la T. aveva dapprima affermato che la condizione di difficoltà personale della madre dei minori era curabile e che la soluzione preferibile era l’ingresso della madre con i suoi bambini in una casa famiglia e si era lamentata della non adeguata presenza dei servizi sociali e della erroneità della pronuncia di primo grado perché basata su una valutazione negativa degli aspetti dell’infanzia e dell’adolescenza della C. e solo, in via subordinata, aveva chiesto l’affidamento dei minori, precisando di non avere formulato tale domanda in primo grado perché impegnata nella cura e nell’accudimento del coniuge, affetto da un grave deficit deambulatorio, che nel frattempo si era trasferito altrove avendo necessità di una costante e specifica assistenza.

Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Corte ha richiamato le risultanze peritali, laddove descrivevano la sua personalità in modo attivo e intraprendente, ma ha, al contempo, messo in evidenza ancora una volta che essa, non si era mai proposta in prima persona come affidataria e aveva evidenziato alcune complessità relazionali ed organizzative rispetto ad una eventuale gestione dei nipoti, che coinvolgevano il marito (sulla cui convivenza peraltro aveva fornito versioni discordanti).

Inoltre, con un accertamento di merito, non sindacabile in questa sede, ha precisato che dalla consulenza tecnica usciva confermata una forte complessità del rapporto della T. con la figlia, con denunce nel passato e lunghi periodi di non frequentazione e che il legame della T. con la figlia appariva privo di effettivo e profondo affetto e sostegno, ripercorrendo quanto accadeva in infanzia, quando madre e figlia erano divise e la figlia F. veniva cresciuta dalla zia.

Inoltre, ed è quel che più rileva in questa sede, veniva sottolineato che il rapporto tra i nipoti e la nonna era stato estremamente rado, in quanto N. l’aveva frequentata nei primi tre mesi di vita e dall’età di un anno e mezzo ai due anni, quando la bambina era entrata in casa famiglia; T. invece era stato conosciuto in casa famiglia.

I giudici, quindi, concludevano che la T. non appariva idonea allo svolgimento di una funzione di supporto alla figlia per problematiche logistiche sia per la complessità del rapporto con la figlia sia per la mancanza di una relazione significativa con i nipoti.

3.4 Al riguardo, questa Corte ha affermato che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità (Cass., 11 aprile 2018, n. 9021; Cass., 28 gennaio 2011, n. 2102).

Ed inoltre che lo stato di abbandono può essere escluso soltanto in presenza di rapporti pregressi ed attuali, fra il minore ed il predetto parente, caratterizzati da una sufficiente “autonomia” di tale congiunto dai genitori e tali da assicurare, direttamente o mediante sostegni esterni, una situazione affettiva, morale e materiale, da accertare con riscontri obbiettivi, idonea a prefigurare un adeguato equilibrio psico-fisico e l’armonioso sviluppo della sua personalità (Cass., 29 gennaio 2020, n. 2123).

Si è sottolineato, ancora, che la mera disponibilità verbale ad adempiere gli obblighi educativi nei confronti del minore ovvero un semplice dissenso rispetto all’atteggiamento dei genitori, manifestati dai parenti entro il quarto grado, non vale ad escludere lo stato di abbandono del minore, occorrendo a tal fine un comportamento attivo, volto, in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, ad impedirli ed a scongiurare la permanenza di una loro influenza negativa sul minore (Cass., 11 agosto 2009, n. 18219).

3.5 La motivazione della Corte, dunque, si sottrae del tutto alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente, censure che in verità si risolvono sostanzialmente nella richiesta di riesame del complessivo governo del materiale istruttorio, valutazione che non è consentita nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758; Cass. 9 ottobre 2018, n. 29002).

4. P.M. e Pe.An. hanno proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

4.1 Con il primo motivo deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 12 e 15 non avendo la Corte considerato le lusinghiere annotazioni sul loro carattere e sulle loro capacità psicologico-emotive, che erano persone puntuali, ben curate e che erano esenti da ogni censura sul carattere psicologico, emotivo, caratteriale o educativo e che l’unica problematicità rilevata è il fatto che essi convivevano con i due figli minori di 8 e 10 anni e il secondo presentava un leggero disturbo relativo alla comunicazione; la Corte, inoltre, aveva esaminato la loro domanda soltanto sotto il profilo del supporto della madre dei minori, allorquando la domanda involgeva l’affido dei due minori con collocamento presso la loro abitazione.

4.2. Con il secondo motivo deducono, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso e/o carente e/o insufficiente esame di elementi di fatto decisivi per il giudizio: la dedotta incapacità dei nonni paterni a svolgere il ruolo genitoriale e/o ad avviare al presunto stato di abbandono dei minori e in particolare dei riscontri positivi del CTU sulla personalità ed adeguatezza dei ricorrenti e dei Servizi Sociali.

I ricorrenti si lamentano che la Corte non avrebbe fatto alcun riferimento alle osservazioni svolte dai Servizi Sociali tanto in primo grado quanto alla relazione di aggiornamento svolta in secondo grado, dalle quali emergeva un quadro di stabilità e di capacità educativa e elementi positivi di riscontro circa le capacità genitoriali e un quadro di stabilità economica logistica e sociale, soffermandosi piuttosto sugli apprezzamenti e le risultanze della Casa famiglia “*****” e che, in ogni casi, dai verbali degli incontri tenuti nei mesi di novembre, febbraio, aprile, agosto e dicembre, che peraltro si tenevano una volta al mese, non erano mai emersi elementi da cui potersi dedurre una qualche inadeguatezza in merito alla loro capacità educativa o genitoriale e, in ogni caso, tali elementi, ove emersi, erano stati smentiti dalla relazione dei Servizi Sociali e dalla CTU di secondo grado.

4.3 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono infondati.

4.4 Ed invero deve premettersi che dalla sentenza impugnata emerge che i nonni paterni, pur avendo fatto la richiesta di C.T.U., non si erano sottoposti agli accertamenti tecnici, per indisponibilità economica, pur avendo un reddito familiare che non consentiva l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che gli stessi avevano richiesto di sottoporsi agli accertamenti dopo il completamento delle operazioni peritali, ma il Tribunale aveva rigettato la richiesta perché irrituale e superflua, in relazione al comportamento dei medesimi osservatu)dagli operatori della casa famiglia e del Servizio Sociale.

Il consulente tecnico d’ufficio aveva riferito che dai colloqui con i nonni paterni era emersa l’assenza di condizioni psicopatologiche e nello stesso tempo l’impossibilità di svolgimento di una funzione di supporto a causa dell’assenza di rapporti con la C.; mentre la situazione familiare era assai complessa, poiché i nonni paterni avevano sei figli, i più piccoli dei quali, S. di ***** e Sw. di ***** anni, vivevano con loro e S. era affetto da sindrome da x fragile per la quale necessitava di cure specialistiche costanti oltre che di un piano di apprendimento individualizzato.

Per quel che rileva in questa sede, la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti incidentali, ha evidenziato che durante il corso del procedimento di volontaria giurisdizione e di quello successivo di abbandono avevano tenuto comportamenti inadeguati nei rapporti con gli operatori della casa famiglia, con la madre e con i bambini e non avevano fatto nulla per riattivare i rapporti con T. e la madre, dopo che questa si era allontanata dalla loro abitazione, proprio nel periodo topico, come rilevato anche dal consulente d’ufficio, per lo sviluppo dell’attaccamento con le figure di riferimento.

Peraltro, a riscontrare lo scarso accudimento della famiglia paterna, ove il minore si trovava da tempo, deve rilevarsi che T. era giunto in casa famiglia in condizioni deplorevoli e, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti incidentali con il richiamo alle relazioni dei mesi di ***** della Casa Famiglia “*****”, dalla relazione del ***** (pure richiamata dai nonni paterni) è emersa tutta una serie di elementi che deponevano per l’impraticabilità dell’ipotesi di affidamento ai nonni paterni, quali l’atteggiamento polemico, provocatorio e non collaborativo con il personale della struttura; il mancato rispetto delle regole impartite; l’utilizzo di un linguaggio scurrile; l’atteggiamento arrogante e minatorio nei confronti del personale, a tal punto che il Tribunale, con decreto del 5 settembre 2017, aveva disposto l’immediata interruzione degli incontri tra i bambini ei nonni paterni ed aveva incaricato il Servizio Sociale di individuare un’altra struttura adatta allo svolgimento degli incontri.

Con specifico riferimento, poi, al contenuto della relazione dei Servizi Sociali – Municipio *****, in relazione alla quale i ricorrenti incidentali richiamano poche parole, peraltro, estrapolate da un più ampio contesto contenutistico (“disponibile e compiacente” e “mostrando un atteggiamento pacifico e amichevole”) e al rapporto socio-ambientale redatto dall’Asl Roma ***** del *****, è sufficiente evidenziare che la Corte, acquisite le relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale, con ordinanza successiva del 4 dicembre 2018, disponeva innanzi tutto un supplemento di perizia relativo alle condizioni psicologiche ed alla capacità genitoriale di C.F. e per valutare il profilo di personalità e l’idoneità di T.S. e all’udienza del 22 gennaio 2019, integrava il quesito, richiedendo di valutare l’eventuale funzione di supporto dei nonni paterni e la necessità di un ulteriore approfondimento sui medesimi. All’esito della disposta consulenza tecnica e tenuto conto di tutte le ulteriori emergenze processuali, la Corte territoriale ha concluso che la mera disponibilità dimostrata dai nonni paterni, non fondata su un progetto di vita concreto e credibile e non suffragata da rapporti significativi, non era sufficiente a ritenere la figura dei nonni idonea a svolgere funzioni di supporto e ancor di più a svolgere il ruolo di affidatari dei minori.

5. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese in relazione al rapporto processuale tra la ricorrente principale e i resistenti costituiti, attesa l’autonomia dei rispettivi ricorsi e l’assenza di una soccombenza reciproca, e nei confronti degli altri intimati non essendosi i medesimi costituiti nel presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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