Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.20247 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36260/2019 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Settembrini n. 28, presso lo studio dell’avvocato Morcavallo Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di nomina e costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Campo de’

Fiori n. 3, presso lo studio dell’avvocato Menichetti Sara, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Figone Alberto, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente –

contro

B.F.R., quale curatore speciale del minore S.M., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI FRANCESCA, che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso di C.C., la cassazione della sentenza n. 507/19 della Corte di Appello di Roma.

RITENUTO

CHE:

C.C. propone ricorso per cassazione con due mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 507 del 29/7/2019 nei confronti di S.A., che replica con controricorso illustrato da memoria, e dell’avv. B.F.R., n. q. di curatore speciale del minore S.M. (n. il *****), che è rimasta intimata.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Il procedimento per la verifica della responsabilità genitoriale sul minore S.M. iniziò su istanza del Pubblico Ministero in data 23/7/2018. Inizialmente disposta dal Tribunale per i minorenni, con decreto del 11/10/2018, la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con affidamento al Servizio sociale, con successivo decreto del 4/3/2019, valutata la negativa influenza materna, veniva disposto che il minore fosse collocato in regime di semi-residenzialità presso una struttura, dove avrebbe trascorso parte della giornata per poi far rientro presso la casa materna.

Seguivano il reclamo della madre, che chiedeva la revoca della limitazione della responsabilità e della semi-residenzialità, ed il reclamo del padre, che chiedeva il rigetto del reclamo materno e la collocazione del minore in regime di piena residenzialità presso una struttura terza, ritenendo il regime applicato non idoneo a sottrarre il minore alle pressioni quotidianamente esercitate dalla madre.

Sia il Curatore del minore, che il PG chiedevano il rigetto di entrambi i gravami e la conferma del decreto reclamato.

Con l’impugnato decreto la Corte di appello, in parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale per i minorenni, confermata la limitazione della responsabilità genitoriale, ha disposto il collocamento del minore in casa famiglia, da individuare a cura del Servizio Sociale affidatario tenendo conto del percorso di sostegno terapeutico già in corso per il minore; quanto all’esercizio del diritto di visita ha confermato la programmazione degli incontri con il padre e con i nonni paterni già demandato al Servizio Sociale, incaricato di provvedere anche alla programmazione di incontri protetti tra la madre ed il figlio con cadenza settimanale; ha disposto che le comunicazioni tra madre e figlio dovessero avvenire nei termini consentiti dalla struttura di accoglienza con cadenza settimanale, provvedendo al riguardo il Servizio a regolamentare l’uso del telefono cellulare nella disponibilità del minore, secondo le direttive impartite dalla stessa A.G.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.

Il decreto impugnato è stata infatti depositato il 29/7/2019 e, come si rileva dagli atti, è stato notificato all’odierna ricorrente C.C., quale difensore di se medesima in sede di reclamo, in data 31/7/2019 a mezzo PEC a cura dell’avvocato Menichetti Sara, difensore di S.A. nel grado.

Considerato il periodo di sospensione feriale – attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi della L. n. 741 del 1969, art. 1 nel testo modificato dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014 (Cass. n. 30053 del 31/12/2020), il ricorso per cassazione notificato da C. a mezzo PEC in data 15/11/2019 a S. risulta pertanto tardivamente proposto, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, e va dichiarato inammissibile, così accolta l’eccezione sollevata dal controricorrente.

2. L’esame dei motivi è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile perché introdotto tardivamente.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Il procedimento risulta esente dagli atti.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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