LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9206/2019 proposto da:
U.O., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Aresi Tiziana, Seregni Massimo Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2020 da CAPRIOLI MAURA.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
U.O., cittadina nigeriana, originaria della regione dell’Edo State, nata a *****, di religione cristiana, formulava istanza di protezione internazionale. Esponeva di essersi spostata dal luogo di nascita a Benin City, dopo la morte del marito e di essersi rifiutata di sposare il fratello del marito, che era uno sciamano; di essere andata a vivere con la sorella e di aver iniziato a lavorare come sarta; di aver conosciuto una signora di nome A. che le propose di andare in Libia e di aver ricevuto da quest’ultima del denaro a prestito e di essere stata portata dalla stessa da uno sciamano ove le vennero tagliati i capelli e le unghie; di essersi impegnata in quell’occasione sotto il vincolo di giuramento a restituire i soldi ricevuti una volta arrivata in Libia; di essere stata venduta da A. ad una signora di nome K. che aveva una connection house e di aver lavorato presso tale luogo da giugno a novembre quando un cliente l’aiuto a partire raggiungendo l’Italia; di non aver avuto più notizie nè di A. nè di K..
La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.
Con decreto n. 1126/2019 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso con cui U.O. avverso il provvedimento della commissione territoriale, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione umanitaria.
Evidenziava il primo giudice che il racconto offerto dalla richiedente non era credibile e che il timore espresso nei riguardi del fratello del compagno oltre che contraddetto dalla permanenza della ricorrente in Nigeria per altri 4 anni, era privo di riscontri oggettivi.
Osservava in questa prospettiva che il ” levirato presuppone la sussistenza di un matrimonio che nel caso concreto per espressa dichiarazione della richiedente sarebbe stata del tutto assente tenuto anche conto che il matrimonio forzoso è diffuso soprattutto al Nord della Nigeria”.
Evidenziava altresì che il narrato non era credibile anche con riferimento alla circostanza della tratta sia per la genericità del racconto e sia per la non verosimiglianza degli episodi descritti.
Riteneva quindi che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. c). nonchè per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Rilevava in particolare che nella zona di provenienza della richiedente non poteva dirsi esistente uno stato di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno.
Il giudice di merito escludeva per quanto riguarda la protezione umanitaria che la richiedente, la quale aveva fondato la richiesta sulla sua storia personale (essere sola con un figlio), potesse correre alcun rischio di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese alla luce della valutazione di non credibilità sottolineando l’assenza di un serio motivo che giustificasse la domanda.
Avverso tale decreto U.O. ha proposto ricorso ne ha chiesto, sulla scorta di due motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
L’intimato il Ministero dell’Interno non si è costituito.
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3).
Si critica in particolare la valutazione sulla credibilità del richiedente che, ad avviso del ricorrente, non sarebbe conforme ai criteri indicati nell’art. 3 del decreto richiamato in rubrica.
Si sostiene che il giudizio espresso dal Tribunale avrebbe dovuto essere contestualizzato tenendo conto delle tradizioni locali relative ai matrimoni combinati e all’animismo e alla spiritualità.
Con un secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si critica la valutazione espressa dal Tribunale in merito alle condizioni esistenti in Nigeria ove anche a causa delle elezioni tenutesi nel Nord del Paese si sarebbe verificata una recrudescenza della violenza non solo da parte di gruppi privati ma anche dalle forze dell’ordine e da gruppi, sette religiose come evidenziato da numerose decisioni resa da altri Tribunali.
La prima censura è inammissibile risolvendosi in una mera contrapposizione alla valutazione che il tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione.
Invero, rileva il Collegio che il giudice di merito ha ampiamente esposto le ragioni che l’hanno indotta a considerare, come analogamente aveva ritenuto la commissione territoriale, affatto inattendibile il racconto dell’odierno ricorrente (cfr. pag. 5 e 6 del decreto).
Questa Corte, poi, ha recentemente chiarito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).
Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nessuna specifica censura in tal senso è stata sollevata dal ricorrente, il cui concreto argomentare sul punto nemmeno rispetta le puntuali modalità di deduzione di un siffatto vizio come precisate da Cass., SU, n. 8053 del 2014.
Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al secondo motivo, il Tribunale – citando le fonti internazionali consultate (riconducibili Amnesty international 2014/2015,word Report 2016 -Nigeria, sito Viaggiare Sicuri 2018) ha escluso che la zona (Edo State) della Nigeria da cui proviene la ricorrente sia caratterizzata dalla presenza di un conflitto armato (invece esistente in altre zone del Paese) generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.
Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5" (Cass. 30105/2018; Cass. 2020 nr 25449).
Su questo preciso punto, la relativa censura del ricorrente si rivela del tutto generica e per di più volta a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative, per accreditare un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione in modo adeguato e scevro da criticità argomentative.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021