Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.20255 del 15/07/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26840-2015 proposto da:

Z.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MORICONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3321/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2015 R.G.N. 5897/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da Z.F., dipendente del Ministero dell’istruzione, all’avviso con cui l’Inps gli aveva chiesto il pagamento di Euro 27.770,15 per contributi dovuti alla gestione autonoma in relazione ai redditi di lavoro svolto quale architetto, libero professionista, relativi al 2005.

La Corte ha determinato la minor somma dovuta di Euro 14.940,00 in applicazione dell’aliquota del 10%, in luogo di quella applicata del 18%. Ha rilevato, inoltre, che dalla dichiarazione dei redditi emergeva la percezione di redditi da lavoro autonomo e tanto bastava per imporre l’obbligo di pagamento dei contributi.

Secondo la Corte, inoltre, era infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi in data 30/10/2006 e solo da tale data l’Inps era in grado di conoscere la percezione del reddito da parte dello Z. e, dunque, di poter chiedere il pagamento della contribuzione.

2. Avverso la sentenza ricorre lo Z.. Resiste con controricorso l’Inps.

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo, nonché violazione della L. n. 335 DEL 1995 in relazione alla L. n. 111 del 2001. Lamenta che la Corte aveva omesso di esaminare che egli era iscritto all’albo degli ingegneri ed architetti e che, dunque, era tenuto a corrispondere i contributi all’Inarcassa e, comunque, quale dipendente della P.A. non era tenuto a pagare alla gestione separata in quanto alternativa rispetto all’Inarcassa.

Circa la prescrizione rileva che essa decorreva non già dalla data di presentazione della denuncia dei redditi relativi al 2005 (30/6/2006), ma dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi 2005, e cioè giugno e novembre 2005, con la conseguenza che la richiesta del 20/6/2011 era tardiva.

4. Il ricorso è infondato.

5. In via preliminare va esaminato il motivo nella parte relativa alla prescrizione. A riguardo va rilevato che il termine per il pagamento dei contributi a percentuale scade nel termine per il pagamento dell’Irpef e, dunque, da tale momento decorre la prescrizione (cfr Cass. n 13463/2017, n. 13049/2020). Nella specie, trattandosi di contributi relativi al reddito del 2005, essi avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 20/6/2006, con la conseguenza che la notifica dell’avviso di pagamento il 20 giugno 2011 ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale.

Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” valendo la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

6.Quanto alla sussistenza dell’obbligo contributivo va osservato che la questione principale, oggetto del motivo – concernente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio – è già stata decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n. 1643 del 2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso.

7. Si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

8. La decisione della Corte di merito è conforme all’anzidetto principio di diritto con conseguente rigetto del ricorso. Le spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

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